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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50901/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DABY Faye - imputato dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/03/2023 (con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino), deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, e comunque volto a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; ritenuto in particolare che la Corte territoriale abbia esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di fare applicazione dell'ipotesi lieve, sottolineando - in linea con la più recente elaborazione giurisprudenziale - la necessità di una valutazione complessiva della condotta contestata al ricorrente.

In tale condivisibile ottica ricostruttiva, la Corte territoriale ha invero valorizzato: il carattere continuativo dell'attività di spaccio svolta dal DABY, avvalendosi anche della "zelante opera" della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le intercettazioni riportate a pag. 11 seg., da cui emerge tra l'altro che la donna si era prodigata per diffondere tra i clienti del DABY il nuovo numero di quest'ultimo, che aveva cambiato utenza subito dopo il controllo ad uno dei clienti); le connotazioni organizzative che avevano consentito al ricorrente - anche grazie alla intermediazione della coimputata (pag. 11) - di ricevere la propria rete di clienti in luoghi determinati e non in strada; la disponibilità di plurime tipologie di sostanza (indicativa di un significativo inserimento nel narcotraffico), nonché l'intensissimo traffico telefonico con i clienti (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, in cui tali contatti vengono quantificati in alcune centinaia con cinque interlocutori).

Si tratta di un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DABY Faye - imputato dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/03/2023 (con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino), deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, e comunque volto a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; ritenuto in particolare che la Corte territoriale abbia esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di fare applicazione dell'ipotesi lieve, sottolineando - in linea con la più recente elaborazione giurisprudenziale - la necessità di una valutazione complessiva della condotta contestata al ricorrente. In tale condivisibile ottica ricostruttiva, la Corte territoriale ha invero valorizzato: il carattere continuativo dell'attività di spaccio svolta dal DABY, avvalendosi anche della "zelante opera" della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le intercettazioni riportate a pag. 11 seg., da cui emerge tra l'altro che la donna si era prodigata per diffondere tra i clienti del DABY il nuovo numero di quest'ultimo, che aveva cambiato utenza subito dopo il controllo ad uno dei clienti); le connotazioni organizzative che avevano consentito al ricorrente - anche grazie alla intermediazione della coimputata (pag. 11) - di ricevere la propria rete di clienti in luoghi determinati e non in strada; la disponibilità di plurime tipologie di sostanza (indicativa di un significativo inserimento nel narcotraffico), nonché l'intensissimo traffico telefonico con i clienti (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, in cui tali contatti vengono quantificati in alcune centinaia con cinque interlocutori). Si tratta di un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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