Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23433/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22050-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Vittorio; - intimato - avverso la sentenza n. 1268/10/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un'intimazione di pagamento di sei cartelle di pagamento, che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, eccependo anche l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in esse incorporati, la CTR del Lazio, accogliendo tale ultima eccezione, dichiarava prescritti i crediti tributari di cinque cartelle di pagamento, escludendo quella relativa all'anno 2008.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'ADER propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Il motivo di ricorso, con cui le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953, 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR, pur avendo dato atto della regolarità delle notifiche dell'intimazione di pagamento, in data 2 maggio 2017, e delle cartelle impugnate, aveva errato ad annullare cinque della sei cartelle impugnate ritenendo che il termine prescrizionale dei relativi crediti tributari, nella specie per IRPEF, IVA ed IRAP, fosse quinquennale.

2. Precisato preliminarmente che l'impugnazione attiene esclusivamente all'annullamento disposto dalla CTR di cinque delle sei cartelle in relazione alle quali era stato notificato l'intimazione di pagamento, il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Invero, la statuizione impugnata, con riferimento ai tributi erariali, si pone in evidente contrasto con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), secondo cui «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

3. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha erroneamente interpretato tale principio ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale tutti i crediti erariali, tra cui, nella specie IVA (cfr. Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata), IRAP (Cass. n. 1543 del 2018) ed IRPEF (Cass. n. 9906 del 2018; v. anche Cass. n. 12740 del 2020), il cui termine prescrizionale è chiaramente decennale, ad eccezione delle sanzioni e degli interessi, il cui termine di prescrizione è, invece, quinquennale (Cass. n. 12740 del 2020, in motivazione; Cass. n. 7486 del 2022, non massimata).

4. Alla stregua di tali principi è quindi errata la statuizione di appello che ha ritenuto essere quinquennale il termine di prescrizione dei tributi richiesti in pagamento con le cartelle impugnate.

Ne consegue che la sentenza d'appello va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame alla stregua dei suesposti principi e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22050-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Vittorio; - intimato - avverso la sentenza n. 1268/10/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un'intimazione di pagamento di sei cartelle di pagamento, che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, eccependo anche l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in esse incorporati, la CTR del Lazio, accogliendo tale ultima eccezione, dichiarava prescritti i crediti tributari di cinque cartelle di pagamento, escludendo quella relativa all'anno 2008. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'ADER propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il motivo di ricorso, con cui le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953, 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR, pur avendo dato atto della regolarità delle notifiche dell'intimazione di pagamento, in data 2 maggio 2017, e delle cartelle impugnate, aveva errato ad annullare cinque della sei cartelle impugnate ritenendo che il termine prescrizionale dei relativi crediti tributari, nella specie per IRPEF, IVA ed IRAP, fosse quinquennale. 2. Precisato preliminarmente che l'impugnazione attiene esclusivamente all'annullamento disposto dalla CTR di cinque delle sei cartelle in relazione alle quali era stato notificato l'intimazione di pagamento, il motivo di ricorso è fondato e va accolto. Invero, la statuizione impugnata, con riferimento ai tributi erariali, si pone in evidente contrasto con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), secondo cui «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 3. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha erroneamente interpretato tale principio ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale tutti i crediti erariali, tra cui, nella specie IVA (cfr. Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata), IRAP (Cass. n. 1543 del 2018) ed IRPEF (Cass. n. 9906 del 2018; v. anche Cass. n. 12740 del 2020), il cui termine prescrizionale è chiaramente decennale, ad eccezione delle sanzioni e degli interessi, il cui termine di prescrizione è, invece, quinquennale (Cass. n. 12740 del 2020, in motivazione; Cass. n. 7486 del 2022, non massimata). 4. Alla stregua di tali principi è quindi errata la statuizione di appello che ha ritenuto essere quinquennale il termine di prescrizione dei tributi richiesti in pagamento con le cartelle impugnate. Ne consegue che la sentenza d'appello va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame alla stregua dei suesposti principi e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
Sentenza Cassazione n. 23433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris