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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31078/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato, ha rideterminato la pena disapplicando l'aumento per la sussistente recidiva; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 62 bis cod. pen.; -che il motivo di ricorso, afferendo genericamente al trattamento punitivo, non è ammesso in sede di legittimità. - che, peraltro, si tratta di un profilo di censura già adeguatamente disatteso dalla Corte d'appello che ha ritenuto la flagranza del reato e i precedenti penali specifici dell'imputato quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti; - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso è inammissibile e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 1'11 lugli 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato, ha rideterminato la pena disapplicando l'aumento per la sussistente recidiva; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 62 bis cod. pen.; -che il motivo di ricorso, afferendo genericamente al trattamento punitivo, non è ammesso in sede di legittimità. - che, peraltro, si tratta di un profilo di censura già adeguatamente disatteso dalla Corte d'appello che ha ritenuto la flagranza del reato e i precedenti penali specifici dell'imputato quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti; - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso è inammissibile e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11 lugli 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore Il
Sentenza Cassazione n. 31078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris