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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 48250/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 25 gennaio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (accertato a Torno il 30 settembre 2020) per aver detenuto al fine di cessione a terzi hashish e cocaina e per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] gr. 0,4187 di hashish.

All'imputato è stata contestata la «recidiva» senza ulteriori precisazioni.

Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e, operata la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., Buonocchio è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.200,00 di multa.

2. Contro la sentenza della Corte di appello l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Il ricorso si articola in due motivi, riconducibili ad unità, con i quali la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla concreta applicazione della recidiva.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha replicato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'applicazione della recidiva confligge con l'esigenza di dosare la pena in misura proporzionale alla gravità del fatto addebitatogli.

Rileva, inoltre, che i fatti oggetto delle precedenti condanne sono risalenti nel tempo e di tutt'altra tipologia, trattandosi di violazioni degli artt. 582, 624, 625 cod. pen e dell'art. 6 bis legge 13 dicembre 1989 n. 401.

Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

La Corte di appello si è uniformata a queste indicazioni perché non si è limitata a richiamare i precedenti, ma ha sottolineato che le condanne riportate da Buonocchio, pur relative a reati di indole diversa, esprimono una «ripetitività di condotte criminose» sintomatica dell'inefficacia deterrente della condanna e della sanzione.

Per questo ha ritenuto: da un lato, di non poter disapplicare la recidiva; dall'altro, di non poterla considerare subvalente rispetto alle attenuanti generiche, attenuanti che - come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado - sono stati riconosciute per il buon comportamento serbato nei confronti degli operanti e per le difficili condizioni di vita.

La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 25 gennaio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (accertato a Torno il 30 settembre 2020) per aver detenuto al fine di cessione a terzi hashish e cocaina e per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] gr. 0,4187 di hashish. All'imputato è stata contestata la «recidiva» senza ulteriori precisazioni. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e, operata la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., Buonocchio è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.200,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in due motivi, riconducibili ad unità, con i quali la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla concreta applicazione della recidiva. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha replicato insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'applicazione della recidiva confligge con l'esigenza di dosare la pena in misura proporzionale alla gravità del fatto addebitatogli. Rileva, inoltre, che i fatti oggetto delle precedenti condanne sono risalenti nel tempo e di tutt'altra tipologia, trattandosi di violazioni degli artt. 582, 624, 625 cod. pen e dell'art. 6 bis legge 13 dicembre 1989 n. 401. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata a queste indicazioni perché non si è limitata a richiamare i precedenti, ma ha sottolineato che le condanne riportate da Buonocchio, pur relative a reati di indole diversa, esprimono una «ripetitività di condotte criminose» sintomatica dell'inefficacia deterrente della condanna e della sanzione. Per questo ha ritenuto: da un lato, di non poter disapplicare la recidiva; dall'altro, di non poterla considerare subvalente rispetto alle attenuanti generiche, attenuanti che - come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado - sono stati riconosciute per il buon comportamento serbato nei confronti degli operanti e per le difficili condizioni di vita. La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 48250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris