Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 132/1987
ECLI:IT:COST:1987:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la convalida
dell'elezione di [OSCURATO:PERSONA] a consigliere comunale di Catania
in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 1980, per
non essere il medesimo cessato dalle funzioni di componente del
consiglio di amministrazione dello ESA (ente di sviluppo agricolo)
almeno novanta giorni prima dal compimento del quinquennio dalle
precedenti elezioni comunali del 15 e 16 giugno 1975, il Tribunale di
Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale
siciliana 14 settembre 1979, n. 212, "per la parte in cui limita ai
comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti la
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale dei
soggetti nella stessa norma indicati". Osserva il giudice a quo che
la norma denunciata, laddove prevede che gli amministratori, i
componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti
pubblici, dipendenti dalla regione, dall'articolo stesso menzionati
(ESPI, EMS, AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono
eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con
popolazione superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle
rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del
quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali e
provinciali, pone una deroga alla legislazione statale in materia,
non consentita al legislatore regionale.
La Corte costituzionale - si afferma sostanzialmente in ordinanza
- con sentenze n. 108 del 1969 e n. 189
del 1971 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà
legislativa primaria attribuita alla regione Sicilia dall'art. 14,
lettera o), dello Statuto speciale d'autonomia (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455), in materia di ordinamento degli enti locali, non può
dar vita a norme limitative del diritto d'elettorato passivo, qual è
disciplinato dalla legislazione elettorale statale, se non in
presenza di situazioni le quali siano esclusive per la Sicilia, ed in
ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela
di un interesse generale. Nella specie difetterebbe la prima
condizione, sicché la norma violerebbe il principio di eguaglianza
in materia elettorale. In riferimento all'art. 3 Cost., la
disposizione sarebbe comunque censurabile sotto il diverso profilo
della irragionevole limitazione dell'ineleggibilità ai soli
consiglieri comunali e provinciali di comuni con popolazione
superiore ai 25.000 abitanti, attesa l'uguale valenza che, anche nei
comuni con popolazione inferiore, assume la ratio della norma,
mirante ad evitare la possibile captatio benevolentiae - nei comuni
con popolazione inferiore suscettibile di manifestarsi con maggiore
intensità - degli elettori da parte di soggetti che occupino
determinate cariche.
1. - Il Consiglio comunale di Catania, con deliberazione in data 4
luglio 1980, convalidava la elezione di tal [OSCURATO:PERSONA], che
nella consultazione elettorale dell'8 giugno era risultato eletto
Consigliere di quel Comune. Ma poiché il Pezzino non si era
tempestivamente dimesso dalla carica di componente il consiglio
d'amministrazione dell'ESA (ente di sviluppo agricolo), la suddetta
deliberazione di convalida veniva impugnata in sede giurisdizionale
da un elettore sulla base dell'art. 24 della legge regionale
siciliana 14 settembre 1979, n. 212, a sensi del quale "gli
amministratori... dell'ESA... non sono eleggibili a consiglieri...
comunali di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove
non cessino dalle... funzioni almeno novanta giorni prima del
compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni
comunali...".
L'adito Tribunale di Catania, dopo avere osservato che "in materia
di elettorato passivo per gli enti locali" "la regione siciliana può
prevedere... cause di ineleggibilità" "nuove e diverse" da quelle
stabilite dal legislatore statale, solo se giustificate e razionali,
ha lamentato in particolare che il legislatore regionale abbia
disposto l'ineleggibilità in oggetto limitatamente ai Comuni con
popolazione superiore a 25 mila abitanti, creando così "tra le due
categorie di Comuni" una discriminazione, che "non appare suffragata
da razionale giustificazione". E poiché - prosegue l'ordinanza "nei
Comuni con minore popolazione la captatio benevolentiae può
manifestarsi con maggiore intensità, attesa la possibilità di più
diretti e frequenti contatti con la base elettorale", il giudice a
quo ha denunciato a questa Corte, per sospetta violazione degli artt.
51 e 3 Cost., l'art. 24 della menzionata legge regionale n. 212 del
1979 nella parte in cui distingue i Comuni, ai fini
dell'eleggibilità degli amministratori in discorso, secondo che
abbiano una popolazione superiore o inferiore ai 25 mila abitanti.
2. - La questione, posta nei termini surriportati, va dichiarata
inammissibile.
Oggetto della doglianza del ricorrente era il fatto che il Pezzino
non si fosse dimesso dalla carica di amministratore dell'ESA,
prevista dall'art. 24 come causa di ineleggibilità, nel termine ivi
stabilito. Il Tribunale di Catania, viceversa, lamentando che
l'ineleggibilità è stata stabilita solo nei confronti dei Comuni
con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, in sostanza chiede a
questa Corte di volere estendere la ineleggibilità anche rispetto ai
Comuni con popolazione inferiore. Ma poiché il resistente risulta
essere stato eletto in un Comune con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, quale è quello di Catania, è di tutta evidenza che il
giudice a quo ha impugnato una disposizione che non rileva ai fini
del decidere la controversia della quale era stato investito.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale
siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento agli
artt. 51 e 3 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 aprile 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI