CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 31012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38198-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] E RUGGI D'ARAGONA di SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 571/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con sentenza n. 571/2019 del 10/10/2019 la Corte d'appello di Salerno dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza della lavoratrice dall'impugnativa del licenziamento intimatole. 2. La Corte d'appello aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, sicché nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata in data 29/01/2019 e nella stessa data era stata comunicata telematicamente dalla cancelleria del Tribunale ai difensori costituiti di entrambe le parti, con allegazione di copia integrale della sentenza, da tale data decorreva il termine breve di 30 giorni per proporre il reclamo e, di conseguenza, il reclamo depositato telematicamente dalla Palo in data 29/07/2017 risultava tardivo. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, al quale non ha opposto difese l'Azienda ospedaliera, rimasta intimata. 4. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione. Considerato che: 1.Con unico motivo la ricorrente deduce che il procedimento ex legge Fornero trova applicazione solo con riferimento ai licenziamenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, intimati da lavoratori muniti di determinati requisiti occupazionali o comunque discriminatori o comunicati oralmente, mentre nel caso in disamina si è in presenza di un licenziamento per Ric. 2019 n. 38198 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- assenza ingiustificata per il quale era applicabile il rito ordinario, con riferimento al quale l'appello deve ritenersi tempestivo. 2. Il ricorso è infondato. 3. Prescindendo dal novero delle controversie assoggettate al rito speciale in argomento - connotato da propri termini di impugnazione in forza dell'art. 1, comma 47, della I. n. 92 del 2012 (si veda, tra le tante, Cass. n. 186 del 08/01/2019) - si deve comunque rilevare che il rito speciale è stato seguito sin dall'introduzione del processo in primo grado. 4. Una volta avvenuta da parte dell'attore la scelta del rito, in difetto di correzione da parte del giudice mediante apposita ordinanza, il giudizio deve proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee, condizionando anche la valutazione riguardo alla tempestività dell'impugnazione. Ciò in ossequio al principio della ultrattività del rito che, quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivamente alla qualificazione anche implicita dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice, trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente a quest'ultimo (Cass. n. 28519 del 06/11/2019). 5. Poiché il rito in senso ampio attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell'impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma e una modalità di impugnazione diverse da quelle imposte dal rito secondo cui è stata emessa la sentenza significa attribuirgli una facoltà di mutamento che compete, invece, esclusivamente al giudice dell'impugnazione (art. 439 c.p.c.). 6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimenti in ordine alle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte. Ric. 2019 n. 38198 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom