Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21350/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

I contribuenti impugnavano dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la nota n. 2006/106864 del 6/7/2006, con la qualel’Agenzia delle entrate aveva comunicato di aver archiviato l’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto la transazione previstadall’art. 3, comma 3, del d.l. 138/2002 delle somme iscritte a ruolo.La definizione dell’istanza con provvedimento di archiviazione eraconseguente alla abrogazione del citato art. 3, comma 3, ad operadell’art. 151 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, entrato in vigore il 16gennaio 2006.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio eccependo il difettodi giurisdizione e confermando, nel merito, la fondatezza delladecisione, stante l’intervenuta abrogazione della norma agevolativa.Il giudice di primo grado, con sentenza n. 100/2008, accoglieva ilricorso annullando l’atto impugnato.2. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n.202/2009, dichiarava il difetto di giurisdizione, come eccepitodall’Agenzia delle entrate, in favore del giudice amministrativo.3.

La Corte di cassazione adita dai contribuenti, con sentenza n.25632/2016 resa a sezioni unite, dichiarava la giurisdizione del giudicetributario, rinviando la causa per la decisione alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita in sede dirinvio, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio,ritenendo impugnabile la comunicazione di archiviazione, in quantoequivalente ad un diniego, e considerando sussistente l’interesse deiNumero registro generale 2889/2019Numero sezionale 5007/2026Numero di raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026contribuenti alla definizione del procedimento amministrativo ditransazione, e, nel merito, escludendo che la disposizione abrogativadi cui all’art. 151 del d.lgs. n.5/2006 potesse produrre effettiretroattivi, con conseguente diritto, per coloro che avevano presentatol’istanza nella vigenza della precedente normativa, all’esame dellastessa e ad ottenere un provvedimento decisorio.5.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, articolando duemotivi.6.

I contribuenti hanno depositato controricorso.7.

Le parti non hanno depositato memorie.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, dell’art. 100 c.p.c., edell’art. 3 d.l. 138/2002, nonché dell’art. 151 d.lgs. 151/2006.Secondo la ricorrente il giudice del rinvio ha errato nell’assimilarela nota con la quale si comunicava l’archiviazione del procedimento adun provvedimento di diniego, trattandosi di mera comunicazione chenon esprime alcuna pretesa fiscale definitiva e che non reca pregiudiziodiretto alla sfera giuridica del destinatario.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 3 d.l. 138/2002 e dell’art. 151 d.lgs.151/2006, poiché con l’intervenuta abrogazione del citato art. 3 dovevaritenersi venuta meno la legittimazione dell’Amministrazione acompiere atti di natura transattiva in assenza di specifica previsionenormativa, anche di regime transitorio.3.

Rilevato che le questioni prospettate dalle parti in relazioneall’applicazione o meno dell’art. 3, comma 3, del d.l. 8/7/2002 n. 138,Numero registro generale 2889/2019Numero sezionale 5007/2026Numero di raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026convertito dalla l. 8/8/2002, n. 178, ai procedimenti amministrativi incorso al momento della sua abrogazione mediante l’introduzionedell’art. 151 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, rivestono profili di rilievonomofilattico che richiedono la trattazione in pubblica udienza; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. I contribuenti impugnavano dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la nota n. 2006/106864 del 6/7/2006, con la qualel’Agenzia delle entrate aveva comunicato di aver archiviato l’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto la transazione previstadall’art. 3, comma 3, del d.l. 138/2002 delle somme iscritte a ruolo.La definizione dell’istanza con provvedimento di archiviazione eraconseguente alla abrogazione del citato art. 3, comma 3, ad operadell’art. 151 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, entrato in vigore il 16gennaio 2006.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio eccependo il difettodi giurisdizione e confermando, nel merito, la fondatezza delladecisione, stante l’intervenuta abrogazione della norma agevolativa.Il giudice di primo grado, con sentenza n. 100/2008, accoglieva ilricorso annullando l’atto impugnato.2. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n.202/2009, dichiarava il difetto di giurisdizione, come eccepitodall’Agenzia delle entrate, in favore del giudice amministrativo.3. La Corte di cassazione adita dai contribuenti, con sentenza n.25632/2016 resa a sezioni unite, dichiarava la giurisdizione del giudicetributario, rinviando la causa per la decisione alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita in sede dirinvio, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio,ritenendo impugnabile la comunicazione di archiviazione, in quantoequivalente ad un diniego, e considerando sussistente l’interesse deiNumero registro generale 2889/2019Numero sezionale 5007/2026Numero di raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026contribuenti alla definizione del procedimento amministrativo ditransazione, e, nel merito, escludendo che la disposizione abrogativadi cui all’art. 151 del d.lgs. n.5/2006 potesse produrre effettiretroattivi, con conseguente diritto, per coloro che avevano presentatol’istanza nella vigenza della precedente normativa, all’esame dellastessa e ad ottenere un provvedimento decisorio.5. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, articolando duemotivi.6. I contribuenti hanno depositato controricorso.7. Le parti non hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, dell’art. 100 c.p.c., edell’art. 3 d.l. 138/2002, nonché dell’art. 151 d.lgs. 151/2006.Secondo la ricorrente il giudice del rinvio ha errato nell’assimilarela nota con la quale si comunicava l’archiviazione del procedimento adun provvedimento di diniego, trattandosi di mera comunicazione chenon esprime alcuna pretesa fiscale definitiva e che non reca pregiudiziodiretto alla sfera giuridica del destinatario.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 3 d.l. 138/2002 e dell’art. 151 d.lgs.151/2006, poiché con l’intervenuta abrogazione del citato art. 3 dovevaritenersi venuta meno la legittimazione dell’Amministrazione acompiere atti di natura transattiva in assenza di specifica previsionenormativa, anche di regime transitorio.3. Rilevato che le questioni prospettate dalle parti in relazioneall’applicazione o meno dell’art. 3, comma 3, del d.l. 8/7/2002 n. 138,Numero registro generale 2889/2019Numero sezionale 5007/2026Numero di raccolta generale 21350/2026Data pubblicazione 23/06/2026convertito dalla l. 8/8/2002, n. 178, ai procedimenti amministrativi incorso al momento della sua abrogazione mediante l’introduzionedell’art. 151 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, rivestono profili di rilievonomofilattico che richiedono la trattazione in pubblica udienza; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 21350/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris