CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 49049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2023, la Corte di appello di Palermo riformava la sentenza del tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06, inerente la gestione di una discarica abusiva, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed euro 6000,00 di ammenda, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi di motivazione, non essendo comprensibili le ragioni della decisione, e risultando un procedimento motivazionale, seguito dalla corte di appello, del tutto illogico e che trascurerebbe elementi pacifici. Sarebbe altresì illogica la motivazione che ha supportato la decisione di condanna, sul rilievo per cui il terreno sarebbe risultato nella disponibilità dell'imputato, mentre invece nessun teste si sarebbe espresso in tal senso. 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 n. 18891 in ordine ai rapporti tra continuazione ed art. 131 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che la sentenza impugnata segue ad un appello del Procuratore Generale, che contestava soltanto l'applicazione, intervenuta in favore dell'imputato, dell'art. 131 bis cod. pen., atteso che lo stesso era stato assolto in primo grado in relazione all'art. 256 comma 3 del DIgs. 152/06 per essere il "fatto di particolare tenuità". 2. E' quindi conseguita l'intervenuta preclusione processuale in punto di ascrivibilità penale del fatto al ricorrente, in assenza di sua impugnazione sul punto. 3. Consegue l'inammissibilità del primo motivo, proposto per la prima volta in questa sede in punto di giudizio di penale responsabilità. 4. Quanto al secondo motivo, ammissibile siccome incentrato sull'unico thema decidendum affrontato dalla corte di appello, è comunque manifestamente infondato. Avendo la Corte spiegato in maniera completa e puntuale - così da dar luogo ad una corretta motivazione rafforzata, a fronte del primo giudizio che motivava l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. laconicamente, sulla base della mera e non spiegata "tenuità" dei parametri di riferimento richiamati dalla fattispecie di cui al predetto articolo — come le caratteristiche della discarica contestata, posta su un rilievo scosceso, fossero ostative ad un facile e reale ripristino dei luoghi, così da ntegrare una ferita permanente al territorio e quindi una violazione grave a carico del ricorrente, accompagnata anche dal rilevato "atteggiamento di superficialità ed indifferenza del Cacciatore", che non ha mai impedito o evitato l'abbandono dei rifiuti. A fronte di una così adeguata e completa motivazione, la critica del ricorrente non trova spazio alcuno, anche a fronte della sua genericità rispetto ad una scelta di escludere la fattispecie invocata dall'imputato che si pone anche in rapporto ad un reato di natura permanente, certamente rimasto tale sino al sequestro, e non integrante quindi una struttura di reato continuata, ex art. 81 cod. pen., come pare paventare il ricorrente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor