CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05C557A) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 13 gennaio 2023, che ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro. Caris è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Fano il 30 novembre 2020 impossessandosi di una cassetta per le offerte che si trovava esposta alla pubblica fede e reverenza all'interno di una chiesa. L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione. Lamenta in particolare: che il fatto sia stato qualificato come delitto consumato piuttosto che tentato; che la pena sia stata determinata in misura superiore ai minimi edittali non ostante la modestia del fatto. Rilevato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il fatto possa essere riqualificato come furto tentato sottolineando che Caris si allontanò dalla chiesa raggiungendo la stazione ferroviaria posta poco distante, sicché sia pure per breve tempo, ebbe autonoma disponibilità di quanto sottratto. Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il lieve scostamento dalla pena minima è stato congruamente e non illogicamente motivato facendo riferimento ai precedenti specifici. Rilevato peraltro che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Ritenuto, pertanto, che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re