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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 25319/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7688/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 45/2022 depositata il 19/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. [OSCURATO:SOCIETA], con atto notificato il 28/03/2022, illustrato da memoria, propone ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 45/2022, pubblicata in data 19 gennaio 2022, e notificata in data

27.01.22. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso, illustrato da memoria, deducendo la novità dei motivi e la inammissibilità del ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]) evocava dinanzi al Tribunale di Salerno la soc. [OSCURATO:SOCIETA] (quale debitrice ceduta) e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa (quale creditore cedente) affinché accertasse la validità e l’efficacia delle cessioni dei crediti portati dalle fatture 232/2009, 234/2009, 237/2009, 247/2009, 270/2009, 308/2009, 386/2009, 421A/2009, 422A/2009, 430/2009, 431/2009, 432/2009, emesse dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] (quando era in bonis) nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA] (società debitrice) e anticipate dalla Banca della Campania a fronte di una cessione pro solvendo.

Chiedeva altresì che fosse dichiarata la validità, efficacia e opponibilità del pagamento parziale di € 563.720,71 disposto in suo favore dalla debitrice ceduta soc.

EP a fronte del maggior importo complessivo dei crediti ceduti, pari ad € 699.787,09, per cui chiedeva il pagamento del residuo importo di € 136.066,38, oltre interessi.

La soc. [OSCURATO:SOCIETA], in via principale, eccepiva la asserita incedibilità dei crediti, il pagamento del credito residuo, la inopponibilità della cessione, perché priva di data certa e intervenuta nei cinque mesi anteriori al fallimento, nonché la nullità e inefficacia delle cessioni.

In via di riconvenzione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva condannarsi la Banca della Campania «al versamento della relativa somma relativa al pagamento di € 563.720,71 sul conto corrente della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a titolo di «indebito soggettivo o ingiustificato arricchimento». [OSCURATO:PERSONA] del fallimento Alvi chiedeva dichiararsi la inopponibilità delle cessioni al fallimento, l’inefficacia, anche ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2, LF, del pagamento eseguito da EP per € 563.720,71 a favore della banca cessionaria e, per l’effetto, concludeva per la condanna della soc.

EP al pagamento in suo favore del relativo importo oltre che di quello residuo, pari a € 136.066,38, ancora dovuto.

3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva integralmente le domande proposte dalla cessionaria Banca della Campania e, accertata e dichiarata la validità, efficacia e opponibilità delle cessioni e del pagamento già ricevuto dalla attrice, condannava la soc. [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della Banca della Campania dell’importo residuo ancora dovuto; rigettava le domande riconvenzionali delle convenute assumendo: i) per un verso, che risultava non contestata la regolarità della notifica delle cessioni alla debitrice ceduta [OSCURATO:SOCIETA]., eseguita mediante lettera raccomandata del 17/8/2009, ai fini di quanto previsto dall’art. 1264, primo comma, cod. civ.; ii), per altro verso, l’inopponibilità alla banca cessionaria del pactum de non cedendo contenuto nella convenzione perfezionata inter partes tra la soc.

Alvi in bonis e la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di prova della conoscenza della pattuizione da parte del terzo.

4. Nel corso degli appelli separatamente formulati dalle due convenute, in seguito riuniti, la Banca cessionaria rappresentava di aver raggiunto una composizione amichevole della lite con la Curatela del fallimento Alvi.

La Corte di merito, pertanto, dichiarava estinto il correlato giudizio, mentre respingeva l’appello di E.P., confermando le statuizioni del giudice di primo grado.

5. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Motivi della decisione

6. Iº MOTIVO : con tale mezzo la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione della EP, contenuta nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale, avente ad oggetto l’esistenza del divieto di cessione (i.e. pactum de non cedendo) di cui all’art. 8 dei contratti di convenzione stipulati dalla EP con la [OSCURATO:SOCIETA]. : parte controricorrente deduce che la esistenza del pactum de non cedendo non abbia costituito oggetto del gravame.

La deduzione è inammissibile perché difetta del requisito dell’ autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente avrebbe dovuto riferire il contenuto dell’atto di appello, e non delle successive difese.

La Corte di merito difatti ha rilevato che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] impugnato la sentenza esclusivamente in ordine all’accertamento dell’esistenza del residuo debito di € 136.066,38 nei confronti della Banca ed alla condanna al relativo pagamento, le altre statuizioni, in particolare quella relativa alla declaratoria di efficacia delle cessioni dei crediti da [OSCURATO:SOCIETA] alla Banca della Campania nei confronti della Curatela fallimentare e di [OSCURATO:SOCIETA], sono ormai coperte dal giudicato anche nei confronti dell’appellante.

7. IIº MOTIVO : con tale mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; censura la sentenza in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare e di pronunciarsi sul terzo motivo di impugnazione oggetto dell’atto di citazione in appello, avendo solo affermato che lo stesso andava esaminato in uno con il primo motivo senza, tuttavia, statuire su quanto eccepito dalla EP in merito alla prova dei pagamenti della residua parte del credito portato dalle fatture oggetto di cessione.

7.1. Osserva questa Corte che, di contro, la Corte di merito ha dimostrato di avere scrutinato la documentazione afferente alle fatture oggetto di cessione e ai pagamenti.

In particolare, ha rilevato che i pagamenti di cui all’allegato n. 5, non soltanto non sono supportati da corrispondente prova documentale dei titoli emessi e, soprattutto, dei relativi incassi, ma, seppure effettuati, non sarebbero comunque opponibili alla Banca cessionaria in quanto avvenuti in epoca successiva alla cessione comunicata dalla Banca medesima alla debitrice ceduta il 17/08/2009.

7.2. Pertanto, non confrontandosi con la motivazione resa, conforme al cd minimo costituzionale di cui a Cass.

SU 8053/2014 e del tutto incentrata a confutare il motivo di impugnazione in tesi omesso, la censura nei fatti pretende una inammissibile rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie.

8. IIIº MOTIVO : Con tale mezzo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto vi sarebbe un contrasto tra la motivazione e il dispositivo in relazione alla diversa indicazione dei contratti di cessione e delle relative fatture, avendo la Corte d’Appello ritenuto provato il diritto di credito della BPER.

8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché, in realtà, attiene a un motivo di appello su cui la Corte di appello si è diffusamente pronunciata, assumendo che nella prima sentenza vi fosse un errore materiale nell’indicare le fatture oggetto di pagamento, rilevabile nel solo dispositivo, ma non nella motivazione.

Il motivo, dunque non fa riferimento all’argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello, riposta sul rilievo che “il contrasto tra il dispositivo e la motivazione non determina nullità della sentenza quando esso può essere risolto attraverso una interpretazione complessiva della decisione (cfr. sul punto Cass.00/8946; 07/14966; 14/15990), che consenta l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.15/26077; 17/16014; 18/26074)”

9. IVº MOTIVO : con tale mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1176, 1260 e 1264 cod. civ., dell’art. 116 c.p.c. (in conformità a Cass.n. 11892/2016), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, in relazione al secondo motivo d’appello, avrebbe affermato, con errata, illogica, insufficiente e contradditoria motivazione, l’opponibilità in favore della BPER e nei confronti della EP del pagamento da quest’ultima eseguito sul conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il detto Istituto bancario in data 16.12.2010 (dopo la notifica della cessione dei crediti avvenuta il 17.08.2009) di euro 563.720,71 e, al contrario, la non opponibilità alla BPER dei pagamenti eseguiti dalla EP con assegni e bonifici bancari sia prima che dopo la cessione, come risulterebbe dall’ allegato n. 5 dei precedenti gradi di giudizio.

La censura denuncia, in sintesi, la violazione dell’art. 116 c.p.c.

“poiché la Corte di merito ha valutato erroneamente ed imprudentemente le prove documentali depositate dalla EP; errore di valutazione che si traduce in un’interpretazione logicamente insostenibile, determinando, così, un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione delle norme di diritto ed in particolare degli artt. 1176, 1260 e 1264 cod. civ.”

9.1. Il motivo è inammissibile perché, oltre a non individuare la regola di diritto violata in punto di interpretazione delle norme citate, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

9.2. Difatti, il motivo assume il raggiungimento della piena prova dell’estinzione dell’obbligazione di cui la Banca fa richiesta di condanna, in ragione della copiosa documentazione depositata da EP, tuttavia valutata dalla Corte di merito come non opponibile alla medesima quale cessionaria, alla luce della data di notifica dell’atto di cessione dei crediti, anteriore ai pretesi pagamenti.

10. Vº MOTIVO : con tale mezzo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza omesso di pronunciare sulle richieste istruttorie di primo grado reiterate in sede di atto di appello, (in particolare CTU contabile per verificare gli avvenuti pagamenti da parte della EP).

10.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità .

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017).

11. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente procedimento, da porsi a favore della controricorrente vittoriosa, liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7688/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 45/2022 depositata il 19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:SOCIETA], con atto notificato il 28/03/2022, illustrato da memoria, propone ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 45/2022, pubblicata in data 19 gennaio 2022, e notificata in data 27.01.22. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso, illustrato da memoria, deducendo la novità dei motivi e la inammissibilità del ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]) evocava dinanzi al Tribunale di Salerno la soc. [OSCURATO:SOCIETA] (quale debitrice ceduta) e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa (quale creditore cedente) affinché accertasse la validità e l’efficacia delle cessioni dei crediti portati dalle fatture 232/2009, 234/2009, 237/2009, 247/2009, 270/2009, 308/2009, 386/2009, 421A/2009, 422A/2009, 430/2009, 431/2009, 432/2009, emesse dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] (quando era in bonis) nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA] (società debitrice) e anticipate dalla Banca della Campania a fronte di una cessione pro solvendo. Chiedeva altresì che fosse dichiarata la validità, efficacia e opponibilità del pagamento parziale di € 563.720,71 disposto in suo favore dalla debitrice ceduta soc. EP a fronte del maggior importo complessivo dei crediti ceduti, pari ad € 699.787,09, per cui chiedeva il pagamento del residuo importo di € 136.066,38, oltre interessi. La soc. [OSCURATO:SOCIETA], in via principale, eccepiva la asserita incedibilità dei crediti, il pagamento del credito residuo, la inopponibilità della cessione, perché priva di data certa e intervenuta nei cinque mesi anteriori al fallimento, nonché la nullità e inefficacia delle cessioni. In via di riconvenzione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva condannarsi la Banca della Campania «al versamento della relativa somma relativa al pagamento di € 563.720,71 sul conto corrente della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a titolo di «indebito soggettivo o ingiustificato arricchimento». [OSCURATO:PERSONA] del fallimento Alvi chiedeva dichiararsi la inopponibilità delle cessioni al fallimento, l’inefficacia, anche ai sensi dell’art. 67 commi 1 e 2, LF, del pagamento eseguito da EP per € 563.720,71 a favore della banca cessionaria e, per l’effetto, concludeva per la condanna della soc. EP al pagamento in suo favore del relativo importo oltre che di quello residuo, pari a € 136.066,38, ancora dovuto. 3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva integralmente le domande proposte dalla cessionaria Banca della Campania e, accertata e dichiarata la validità, efficacia e opponibilità delle cessioni e del pagamento già ricevuto dalla attrice, condannava la soc. [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della Banca della Campania dell’importo residuo ancora dovuto; rigettava le domande riconvenzionali delle convenute assumendo: i) per un verso, che risultava non contestata la regolarità della notifica delle cessioni alla debitrice ceduta [OSCURATO:SOCIETA]., eseguita mediante lettera raccomandata del 17/8/2009, ai fini di quanto previsto dall’art. 1264, primo comma, cod. civ.; ii), per altro verso, l’inopponibilità alla banca cessionaria del pactum de non cedendo contenuto nella convenzione perfezionata inter partes tra la soc. Alvi in bonis e la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di prova della conoscenza della pattuizione da parte del terzo. 4. Nel corso degli appelli separatamente formulati dalle due convenute, in seguito riuniti, la Banca cessionaria rappresentava di aver raggiunto una composizione amichevole della lite con la Curatela del fallimento Alvi. La Corte di merito, pertanto, dichiarava estinto il correlato giudizio, mentre respingeva l’appello di E.P., confermando le statuizioni del giudice di primo grado. 5. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Motivi della decisione 6. Iº MOTIVO : con tale mezzo la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione della EP, contenuta nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale, avente ad oggetto l’esistenza del divieto di cessione (i.e. pactum de non cedendo) di cui all’art. 8 dei contratti di convenzione stipulati dalla EP con la [OSCURATO:SOCIETA]. : parte controricorrente deduce che la esistenza del pactum de non cedendo non abbia costituito oggetto del gravame. La deduzione è inammissibile perché difetta del requisito dell’ autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente avrebbe dovuto riferire il contenuto dell’atto di appello, e non delle successive difese. La Corte di merito difatti ha rilevato che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] impugnato la sentenza esclusivamente in ordine all’accertamento dell’esistenza del residuo debito di € 136.066,38 nei confronti della Banca ed alla condanna al relativo pagamento, le altre statuizioni, in particolare quella relativa alla declaratoria di efficacia delle cessioni dei crediti da [OSCURATO:SOCIETA] alla Banca della Campania nei confronti della Curatela fallimentare e di [OSCURATO:SOCIETA], sono ormai coperte dal giudicato anche nei confronti dell’appellante. 7. IIº MOTIVO : con tale mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; censura la sentenza in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare e di pronunciarsi sul terzo motivo di impugnazione oggetto dell’atto di citazione in appello, avendo solo affermato che lo stesso andava esaminato in uno con il primo motivo senza, tuttavia, statuire su quanto eccepito dalla EP in merito alla prova dei pagamenti della residua parte del credito portato dalle fatture oggetto di cessione. 7.1. Osserva questa Corte che, di contro, la Corte di merito ha dimostrato di avere scrutinato la documentazione afferente alle fatture oggetto di cessione e ai pagamenti. In particolare, ha rilevato che i pagamenti di cui all’allegato n. 5, non soltanto non sono supportati da corrispondente prova documentale dei titoli emessi e, soprattutto, dei relativi incassi, ma, seppure effettuati, non sarebbero comunque opponibili alla Banca cessionaria in quanto avvenuti in epoca successiva alla cessione comunicata dalla Banca medesima alla debitrice ceduta il 17/08/2009. 7.2. Pertanto, non confrontandosi con la motivazione resa, conforme al cd minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014 e del tutto incentrata a confutare il motivo di impugnazione in tesi omesso, la censura nei fatti pretende una inammissibile rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie. 8. IIIº MOTIVO : Con tale mezzo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto vi sarebbe un contrasto tra la motivazione e il dispositivo in relazione alla diversa indicazione dei contratti di cessione e delle relative fatture, avendo la Corte d’Appello ritenuto provato il diritto di credito della BPER. 8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché, in realtà, attiene a un motivo di appello su cui la Corte di appello si è diffusamente pronunciata, assumendo che nella prima sentenza vi fosse un errore materiale nell’indicare le fatture oggetto di pagamento, rilevabile nel solo dispositivo, ma non nella motivazione. Il motivo, dunque non fa riferimento all’argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello, riposta sul rilievo che “il contrasto tra il dispositivo e la motivazione non determina nullità della sentenza quando esso può essere risolto attraverso una interpretazione complessiva della decisione (cfr. sul punto Cass.00/8946; 07/14966; 14/15990), che consenta l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.15/26077; 17/16014; 18/26074)” 9. IVº MOTIVO : con tale mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1176, 1260 e 1264 cod. civ., dell’art. 116 c.p.c. (in conformità a Cass.n. 11892/2016), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, in relazione al secondo motivo d’appello, avrebbe affermato, con errata, illogica, insufficiente e contradditoria motivazione, l’opponibilità in favore della BPER e nei confronti della EP del pagamento da quest’ultima eseguito sul conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il detto Istituto bancario in data 16.12.2010 (dopo la notifica della cessione dei crediti avvenuta il 17.08.2009) di euro 563.720,71 e, al contrario, la non opponibilità alla BPER dei pagamenti eseguiti dalla EP con assegni e bonifici bancari sia prima che dopo la cessione, come risulterebbe dall’ allegato n. 5 dei precedenti gradi di giudizio. La censura denuncia, in sintesi, la violazione dell’art. 116 c.p.c. “poiché la Corte di merito ha valutato erroneamente ed imprudentemente le prove documentali depositate dalla EP; errore di valutazione che si traduce in un’interpretazione logicamente insostenibile, determinando, così, un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione delle norme di diritto ed in particolare degli artt. 1176, 1260 e 1264 cod. civ.” 9.1. Il motivo è inammissibile perché, oltre a non individuare la regola di diritto violata in punto di interpretazione delle norme citate, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 9.2. Difatti, il motivo assume il raggiungimento della piena prova dell’estinzione dell’obbligazione di cui la Banca fa richiesta di condanna, in ragione della copiosa documentazione depositata da EP, tuttavia valutata dalla Corte di merito come non opponibile alla medesima quale cessionaria, alla luce della data di notifica dell’atto di cessione dei crediti, anteriore ai pretesi pagamenti. 10. Vº MOTIVO : con tale mezzo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza omesso di pronunciare sulle richieste istruttorie di primo grado reiterate in sede di atto di appello, (in particolare CTU contabile per verificare gli avvenuti pagamenti da parte della EP). 10.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità . Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017). 11. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente procedimento, da porsi a favore della controricorrente vittoriosa, liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per
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