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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16111/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in esercizio commerciale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e due i motivi di ricorso, con i quali si avversa il diniego di derubricazione del delitto contestato in quello di tentato furto lieve per urgente e grave bisogno e di riduzione della pena per il tentativo nella massima estensione, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Rv. 254348) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (pag. 2, sentenza impugnata), che la ricorrente tenta inammissibilmente di sovvertire facendo ricorso ad alternativi modelli di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsigliJ estensore [OSCURATO:PERSONA] mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in esercizio commerciale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e due i motivi di ricorso, con i quali si avversa il diniego di derubricazione del delitto contestato in quello di tentato furto lieve per urgente e grave bisogno e di riduzione della pena per il tentativo nella massima estensione, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Rv. 254348) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (pag. 2, sentenza impugnata), che la ricorrente tenta inammissibilmente di sovvertire facendo ricorso ad alternativi modelli di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsigliJ estensore [OSCURATO:PERSONA] mag
Sentenza Cassazione n. 16111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris