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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21661/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624-bis, 648, 337 e 707 cod. pen.; - che la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo il Saccotelli dal reato di ricettazione, riconoscendo in favore del Vurchio le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e rideterminando la pena per entrambi gli imputati; - che, avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Vurchio è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine agli aumenti di pena (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che si trattava di aumenti di pena notevolmente al di sotto della media edittale, per i quali non era necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); - che il Saccotelli, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo del ricorso del Saccotelli, nella censura relativa alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato, atteso che l'individuazione del furto in abitazione quale reato più grave è stata conseguente all'assoluzione dal reato di ricettazione; che la diversa pena prevista per il furto in abitazione è stata conseguente proprio al fatto che la Corte di appello ha ritenuto (correttamente) che il reato più grave fosse proprio il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; che, quando mutano i parametri e/o la sequenza del calcolo della pena (come avviene quando muta la struttura del reato continuato, per essere diventato più grave il reato satellite), il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un'eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto; che in questo caso l'unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr. Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107); - che, con le restanti censure mosse con il secondo motivo di ricorso, il Saccotelli prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624-bis, 648, 337 e 707 cod. pen.; - che la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo il Saccotelli dal reato di ricettazione, riconoscendo in favore del Vurchio le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e rideterminando la pena per entrambi gli imputati; - che, avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Vurchio è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine agli aumenti di pena (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che si trattava di aumenti di pena notevolmente al di sotto della media edittale, per i quali non era necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); - che il Saccotelli, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo del ricorso del Saccotelli, nella censura relativa alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato, atteso che l'individuazione del furto in abitazione quale reato più grave è stata conseguente all'assoluzione dal reato di ricettazione; che la diversa pena prevista per il furto in abitazione è stata conseguente proprio al fatto che la Corte di appello ha ritenuto (correttamente) che il reato più grave fosse proprio il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; che, quando mutano i parametri e/o la sequenza del calcolo della pena (come avviene quando muta la struttura del reato continuato, per essere diventato più grave il reato satellite), il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un'eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto; che in questo caso l'unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107); - che, con le restanti censure mosse con il secondo motivo di ricorso, il Saccotelli prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il