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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47351/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/11/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VELLETRI in data 25/06/2013, aveva condannato SERAFINI Stefano a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di ricettazione e di calunnia, commessi a MARINO il 25/03/2008, ritenute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva pluriqualificata.

La CORTE dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia ed eliminava la relativa pena, rideterminando quella residua.

SERAFINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione sulla mancata assunzione come testimoni di CESETTI Alvaro, poi deceduto, e di CESETTI Eleonora, che avrebbero potuto chiarire i rapporti fra l'imputato e GRAVAGNO Carmelo, persona offesa della calunnia, che il primo aveva accusato di avergli consegnato l'assegno poi risultato di provenienza illecita; - come secondo, il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della origine delittuosa dell'assegno oggetto di ricettazione, avendo il ricorrente riferito di averlo ricevuto da GRAVAGNO e avendolo poi consegnato alla propria madre, il che avrebbe dovuto escludere l'elemento psicologico del reato contestatogli; - come terzo, il vizio di motivazione sulla affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; - come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione del co. 2 di cui all'art. 648 e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. per la minima entità del danno causato.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti.

Così è: - per il primo, strettamente correlato al secondo e al terzo.

Esso appare proposto oltre i limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla colpevolezza dell'imputato, essendo certa la provenienza illecita dell'assegno e non avendo trovato riscontro la versione del ricorrente, secondo cui GRAVAGNO gli avrebbe consegnato il titolo mentre lavorava alle sue dipendenze, dal momento che GRAVAGNO non era mai stato suo dipendente, e anzi era disoccupato nel periodo in cui l'assegno perveniva a SERAFINI.

In tal senso, la CORTE ha confermato la superfluità dell'audizione di testimoni; - per il quarto, poiché la CORTE ha confermato la valutazione del TRIBUNALE in relazione alla entità della somma recata dal titolo e alla sussistenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, circostanze con le quali ha omesso di confrontasi in modo specifico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Alfred

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/11/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VELLETRI in data 25/06/2013, aveva condannato SERAFINI Stefano a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di ricettazione e di calunnia, commessi a MARINO il 25/03/2008, ritenute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva pluriqualificata. La CORTE dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia ed eliminava la relativa pena, rideterminando quella residua. SERAFINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione sulla mancata assunzione come testimoni di CESETTI Alvaro, poi deceduto, e di CESETTI Eleonora, che avrebbero potuto chiarire i rapporti fra l'imputato e GRAVAGNO Carmelo, persona offesa della calunnia, che il primo aveva accusato di avergli consegnato l'assegno poi risultato di provenienza illecita; - come secondo, il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della origine delittuosa dell'assegno oggetto di ricettazione, avendo il ricorrente riferito di averlo ricevuto da GRAVAGNO e avendolo poi consegnato alla propria madre, il che avrebbe dovuto escludere l'elemento psicologico del reato contestatogli; - come terzo, il vizio di motivazione sulla affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; - come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione del co. 2 di cui all'art. 648 e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. per la minima entità del danno causato. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. Così è: - per il primo, strettamente correlato al secondo e al terzo. Esso appare proposto oltre i limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla colpevolezza dell'imputato, essendo certa la provenienza illecita dell'assegno e non avendo trovato riscontro la versione del ricorrente, secondo cui GRAVAGNO gli avrebbe consegnato il titolo mentre lavorava alle sue dipendenze, dal momento che GRAVAGNO non era mai stato suo dipendente, e anzi era disoccupato nel periodo in cui l'assegno perveniva a SERAFINI. In tal senso, la CORTE ha confermato la superfluità dell'audizione di testimoni; - per il quarto, poiché la CORTE ha confermato la valutazione del TRIBUNALE in relazione alla entità della somma recata dal titolo e alla sussistenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, circostanze con le quali ha omesso di confrontasi in modo specifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Alfred
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