CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 07377/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante e difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento per regolamento di competenza RG n. 29868/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante e per essa quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia 9/10, presso lo studio del difensore e rappresentante in giudizio; –ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. Cron. Rep. C.C.6/12/22 domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio del difensoree rappresentante nel procedimento avv. [OSCURATO:PERSONA]; –resistenti- per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione sez. VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021 nel procedimento n. 29868/2019 RG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente chiede corregger si l’errore materiale contenuto nell’ordinanza sopra menzionata laddove è stata omessa nel dispositivo la distrazione delle spese a favore dell’istante avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso deve essere accolto risultando manifesto il carattere dell’errore indicato dal ricorrente come mero errore materiale, come può evincersi dalle conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva dove si chiedeva il rigetto del ricorso per regolamento di competenza e la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese di lite con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; P. Q. M. Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “ condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge”, siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]