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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di concorso con altri nell'illecito acquisto di marijuana, quale intermediario tra i venditori e gli acquirenti (capo 1); aver destinato alla illecita vendita sostanza del tipo cocaina (capo 2) e aver formato una falsa carta di identità (capo c), e condannato alla pena ritenuta equa.

La Corte di appello, infatti, ha riqualificato le cessioni di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4 T.U.

Stup. e conseguentemente ridotto la pena inflitta.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Rileva che la Corte di appello ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti descritti al capo 2 ma invece di uniformarsi al criterio adottato dal primo giudice, che aveva inflitto la pena pari al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1 T.U.

Stup., ha inflitto una pena vicina al massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 4 T.U.

Stup., motivando con il solo riferimento alla gravità dei fatti e all'allarmate curriculum penale dell'imputato.

Diversamente, rimarca l'esponente, il Menichini ha una recidiva che è riferita a fatti, molto risalenti nel tempo, oggetto di applicazione di pena concordata pari ad otto mesi di reclusione, sospesa condizionalmente.

In sintesi, la Corte di appello ha operato una sostanziale reformatio peius, senza peraltro adeguato apparato motivazionale.

Viene poi osservato che non è nota la quantità di stupefacente oggetto del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di legittimità insegna che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390).

Va quindi escluso che la Corte di appello non potesse determinare la pena per il meno grave reato ritenuto in misura diversa dal minimo edittale di esso perché il primo giudice aveva attestato la pena base sul minimo edittale del più grave reato.

Nel caso che occupa, il primo giudice aveva condannato il Menichini alla pena di quattro anni mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, così determinata: pena base, anni sei di reclusione e 27.000,00 euro di multa, aumentata per la continuazione a sei anni e nove mesi di reclusione e 31.500,00 euro di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Avendo la Corte di appello qualificato ai sensi dell'art. 73, co. 4 T.U.

Stup., in luogo dell'art. 73, comma 1 T.U.

Stup. i reati in materia di droga, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e 9.000 euro di multa.

Una determinazione del tutto in linea con il principio sopra rammentato.

Quanto alla motivazione che sorregge tale determinazione, la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali del Menichini, comportanti pene 'assai significative' e relativi a reati in materia di stupefacenti, anche in forma associativa, ravvicinati nel tempo a quelli oggetto di esame.

Una motivazione del tutto adeguata, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; invero, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258:356).

Che i precedenti penali sia di modesta gravità è affermazione non autosufficiente e comunque attinente ad uno solo dei fattori evidenziati dalla Corte di appello.

Il rilievo in ordine al mancato accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto materiale dei reati e al suo riflesso in punto di commisurazione della pena è stato proposto solo con il ricorso per cassazione e pertanto non si può ascrivere alla Corte di appello di non aver motivato o considerato la circostanza.

2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di concorso con altri nell'illecito acquisto di marijuana, quale intermediario tra i venditori e gli acquirenti (capo 1); aver destinato alla illecita vendita sostanza del tipo cocaina (capo 2) e aver formato una falsa carta di identità (capo c), e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha riqualificato le cessioni di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4 T.U. Stup. e conseguentemente ridotto la pena inflitta. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Rileva che la Corte di appello ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti descritti al capo 2 ma invece di uniformarsi al criterio adottato dal primo giudice, che aveva inflitto la pena pari al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1 T.U. Stup., ha inflitto una pena vicina al massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 4 T.U. Stup., motivando con il solo riferimento alla gravità dei fatti e all'allarmate curriculum penale dell'imputato. Diversamente, rimarca l'esponente, il Menichini ha una recidiva che è riferita a fatti, molto risalenti nel tempo, oggetto di applicazione di pena concordata pari ad otto mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. In sintesi, la Corte di appello ha operato una sostanziale reformatio peius, senza peraltro adeguato apparato motivazionale. Viene poi osservato che non è nota la quantità di stupefacente oggetto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità insegna che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390). Va quindi escluso che la Corte di appello non potesse determinare la pena per il meno grave reato ritenuto in misura diversa dal minimo edittale di esso perché il primo giudice aveva attestato la pena base sul minimo edittale del più grave reato. Nel caso che occupa, il primo giudice aveva condannato il Menichini alla pena di quattro anni mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, così determinata: pena base, anni sei di reclusione e 27.000,00 euro di multa, aumentata per la continuazione a sei anni e nove mesi di reclusione e 31.500,00 euro di multa, ridotta di un terzo per il rito. Avendo la Corte di appello qualificato ai sensi dell'art. 73, co. 4 T.U. Stup., in luogo dell'art. 73, comma 1 T.U. Stup. i reati in materia di droga, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e 9.000 euro di multa. Una determinazione del tutto in linea con il principio sopra rammentato. Quanto alla motivazione che sorregge tale determinazione, la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali del Menichini, comportanti pene 'assai significative' e relativi a reati in materia di stupefacenti, anche in forma associativa, ravvicinati nel tempo a quelli oggetto di esame. Una motivazione del tutto adeguata, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; invero, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258:356). Che i precedenti penali sia di modesta gravità è affermazione non autosufficiente e comunque attinente ad uno solo dei fattori evidenziati dalla Corte di appello. Il rilievo in ordine al mancato accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto materiale dei reati e al suo riflesso in punto di commisurazione della pena è stato proposto solo con il ricorso per cassazione e pertanto non si può ascrivere alla Corte di appello di non aver motivato o considerato la circostanza. 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera d
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