CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 16632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19363/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione digitale ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 511/2020 depositata il26/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 511 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che: - il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già Centro “leasing” s.p.a., nel 2008 aveva dato in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]., per la durata di otto anni, un’autogrù idraulica a fronte del pagamento di rate mensili e con previsione di rata di riscatto; - il contratto si era risolto, nel 20 13, per inadempimento del locatario, sicché il concedente aveva chiesto e ottenuto, nel 2014, anche nei confronti del deducente quale fideiussore, un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, detratta la somma ricavata dal creditore con la vendita del bene dopo la restituzione; - gli ingiunti avevano proposto opposizione nel 2015 deducendo, per quanto qui ancora rileva, l’iniquità della clausola penale che permetteva al concedente di liquidare il bene secondo la sua esclusiva volontà in assenza di qualsivoglia vincolo di congruità, ottenendo vantaggi anche maggiori di quelli conseguibili con l’adempimento del contratto; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui: - la clausola penale prevista dal contratto in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore prevedeva la spettanza dei canoni scaduti, con interessi, di quelli a scadere in linea capitale, del valore dell’opzione finale di acquisto, delle spese di recupero, conservazione sino alla riallocazione e stima del bene, con versamento all’utilizzatore della maggior somma ricavata dalla vendita del bene qualora superiore, e, qualora inferiore, con diritto di rivalersi sullo stesso, e dunque sul garante, per il residuo; - tale clausola era da ritenersi valida ed equamente allineata agli indici normativi desumibili dall’art. 1, commi da 136 a 140, della legge n. 124 del 2017; - il valore del bene era in linea con quello indicato dalla stessa parte obbligata nell’opposizione al decreto ingiuntivo; - la banca finanziante aveva detratto la somma ottenuta effettivamente e pacificamente dalla vendita, mentre non era stata proposta da controparte una domanda risarcitoria per aver proceduto alla stessa liquidazione senza la diligenza necessaria per l’ottenimento del giusto prezzo di mercato; è restata intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla specifica deduzione di nullità delle clausole contrattuali che avevano permesso alla parte creditrice di liquidare il bene, per poi detrarre la somma dal preteso, in base alla propria esclusiva volontà, senza vincoli a valori di mercato, senza perizie estimative, richieste nel corso del giudizio a fronte di una consulenza che indicava un valore del bene di molto superiore al prezzo della vendita effettuata, e così ottenendo vantaggi maggiori di quelli conseguibili con l’adempimento contrattuale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 139, della legge n. 124 del 2007, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le previsioni normative richiamate erano diverse dalle clausole contrattuali pertanto nulle, prevedendo l’intervento di un terzo stimatore e il coinvolgimento dell’utilizzatore nelle operazioni di stima; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1355, 1175, 1227, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la valutazione economica del bene non avrebbe potuto essere rimessa alla unilaterale discrezionalità potestativa della parte creditrice che, infatti, aveva aggravato indebitamente la posizione debitoria, vendendo la cosa a 153 mila euro a fronte della valutazione di 245 mila euro, al momento della consegna, emergente dalla consulenza; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, preleggi, 1526, cod. civ., 1, comma 139, della legge n. 124 del 2007, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la sopravvenuta disciplina speciale richiamata era applicabile in via analogica, e, diversamente, avrebbe comunque potuto e dovuto escludersi l’operatività delle clausole contrattuali manifestamente inique per le ragioni espresse; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che nella stessa opposizione a decreto ingiuntivo era stato indicato un valore del bene, di 160 mila euro, sovrapponibile a quello della vendita, posto che si era trattato di un riferimento, esemplificativo, al valore della cosa “all’attualità”, ovvero nel momento dell’atto processuale, anni dopo la riconsegna, laddove per fatto notorio la progressiva vetustà dei beni dati in uso commerciale non poteva che aver diminuito il suddetto valore di mercato; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 139, della legge n. 124 del 2007, poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che, in ogni caso, la banca aveva provato di aver ricavato la somma in parola e non una diversa e maggiore, attesoche non era stata la necessaria prova della corrispondenza tra quel ricavato e una perizia obiettiva di stima; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che non era stata comunque proposta una diversa domanda risarcitoria per non aver utilizzato, Mediocredito, la necessaria diligenza nella liquidazione del bene, atteso che era stata contestata la mancata giustificazione della congruità del prezzo di vendita, sicché il contenuto della domanda svolta era stato travisato; con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 139, della legge n. 124 del 2007, 1419, 1355, 1175, 1227, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare apoditticamente, quindi, che l’importo ingiunto era quello spettante alla banca per non essere penalizzata dalla risoluzione per l’inadempimento imputabile alla società utilizzatrice; Consideratoche i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; va premesso che la qualificazione in termini di “leasing” cosiddetto traslativo è stata affermata dal Tribunale senza che risulti essere stata censurata in appello (cfr. pag. 2 della sentenza qui impugnata) ed è del resto conforme alle pacifiche risultanze concernenti la rata di riscatto finale, d’importo di molto inferiore al valore residuo del bene (cfr. pag. 2 del ricorso in cui si richiama il doc. 1 prodotto in uno allo stesso anche in questa sede); ciò posto, è necessario ripercorrere la ricostruzione nomofilattica del tema, operata di recente da Cass., Sez. U., 28/01/2021, n. 2061; con questo arresto è stata esclusa l’applicabilità retroattiva della novella di cui alla legge n. 124 del 2017; la decisione, dopo avere precisato che « i n tema di “leasing” finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa», ha, altresì, statuito che «per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra “leasing” di godimento e “leasing” traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 cod. c iv ., e ciò anche se la risoluzione sia st ata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.»; le Sezioni Unite, una volta ribadita la collocazione delle vicende risolutive anteriori nell’ambito dell’art. 1526 cod. c iv . hanno poi precisato quanto segue ai fini della corretta lettura di questa norma: «4.71. Il risarcimento del danno del concedente può, infatti, come nell’ipotesi qui in scrutinio, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell’art. 1382, cod. civ.,e in questo senso si è dispiegata l’autonomia privata nella costruzione, in base a modelli s tandardizzati, del social - tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell’art. 1526, cod. civ., e del princ ipio, già contempla to dall’art. 1384 cod. civ. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, qu indi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’ adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n.18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione - originatasi in seno all ’ autonomia privata e sussunta, a ttraverso l’analogia, nell’art. 1526 cod. civ. - trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c od. civ. , ossia la norma ch e disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di “leasing” traslativo per inadempimentodell’ utilizzatore . Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall’autonomia privata fossero o meno meritevoli di tutela alla luce della “ratio” di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondenti, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali. Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché … Cass. n. 1581 del 2020). E’ stata, invece, reputata coere nte con la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. l a penale inserita nel contratto di “leasing” traslativo prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre … Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). Trattasi, dunque, di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell ’ ambito dell ’ autonomi a privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislator e a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall’art. 72-quater l.fall.) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la legge n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla “ratio” della disciplina applicata analogicamente al contratto di “leasing”traslativo . 4.7.2. In tale prospettiva va allora considerato che, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in “leasing” non avvenga, non vi può essere (come precisato da Cass.n. 15202 del 2018, citata) “ in concreto una locuple tazione che eluda il limite ... ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto”. Per cui resta fermo il diritto dell’utilizzatore “di ripetere l’eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)” ricavi il concedente, “ rispetto alle utilità che [quest’ultimo] ... avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene” (quale tutela già settorialm ente tipizzata legalmente, come detto, dallo stesso art. 72-quater l .f all .). C on l’ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 cod. civ.” (così ancora Cass. n. 15202 del 2018). Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell’art. 1526, secondo comma, cod. civ., andrà ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell’esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di “leasing” traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007 … e Cass., 21agosto 2018, n. 20840). A tal riguardo, tenuto conto dell e circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi la soluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, pr ovveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente …»; sulla base dei principî affermati dalle Sezioni Unite , correttamente la Corte territoriale ha statuito, senza dunque alcuna omessa pronuncia, che: - i patti contrattuali, che prevedevano la clausol a di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, erano validi; - le clausole avevano inoltre avuto corretta applicazione in concreto, posta la detrazione della somma ottenuta dalla vendita del bene; - il prezzo di vendita del bene era in linea con quello indicato, nella stessa opposizione a decreto ingiuntivo, come di mercato, al momento della riconsegna; - non vi era stata domanda risarcitoria per aver effettuato una liquidazione senza la dovuta diligenza ovvero abusivamente aggravando la posizione debitoria; - il prezzo ricavato era stato in ogni caso quello accertato; parte ricorrente afferma, come anticipato, che l’indicazione nella citazione per opposizione a decreto ingiuntivo faceva riferimento “all’attualità” e, dunque, al tempo corrispondente all’atto processuale, del 2015, distante dal momento della riconsegna, avvenuta nel dicembre del 2013; la parte invoca poi il deprezzamento per vetustà del bene, aggiungendo, con accenti fattuali estranei a questa sede, che «tra le date intercorre una differenza di tre anni per il noto principio che i mercuriali riferiscono la vetustà dei beni in ragione degli anni nominali e non dell’effettivo tempo trascorso» (pag. 11 del ricorso); sul punto va premesso che: il riferito “principio dei mercuriali” non è neppure stato indicato quando e come allegato nelle fasi di merito, palesando dunque un ulteriore profilo d’inammissibilità per novità (rispetto al presente giudizio impugnatorio a critica vincolata “in iure”); al contempo, parte ricorrente riporta solo un frammento della citazione richiamata, senza farne comprendere ragionatamente il contesto e senza chiarire il perché di quel riferimento al 2015, poco più di un anno dopo, effettivamente, la pacifica data di riconsegna delbene; ciò posto, la Corte territoriale, come le Sezioni Unite sopra riportate (ultime righe del §4.7.2. sopra riportato), ha in via dirimente verificato l’avvenuta vendita, laddove, nella ricostruzione della legittimità pattizia in parola, il riferimento al valore di mercato, che costituisce una stima, è un’ipotesi correlata alla non intervenutavendita; del resto, il creditore ha interesse al miglior effettivo e immediato incasso dalla vendita, preferibile alla necessità di dover recuperare dall’utilizzatore, e nel caso dal suo garante, il residuo in sofferenza; il Collegio di merito ha correttamente escluso, al contempo, che fosse stata allegata, prima che dimostrata, una liquidazione non diligente, ovvero, in coerenza con l’indicazione nomofilattica delle Sezioni Unite, secondo buona fede; al riguardo parte ricorrente censura l’interpretazione della domanda; ma anche tale censura è infondata (sui limiti di sindacabilità, in sede di legittimità, dell’interpretazione della domanda data dal giudice di merito, cfr. Cass., 10/06/2020, n. 11103), atteso che altro è allegare che sia mancata la giustificazione in temi di stima della congruità del prezzo di vendita, altro che quest’ultima sia stata svolta con modalità in concreto non diligenti quali invece necessarie al fine di ottenere il miglior risultato che il mercato, in quel momento,è concretamente risultato assicurare per quel bene ; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata;