CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 09/06/1979 ([OSCURATO:PERSONA] 79H09 G482S) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Ciglia 15rappresentato e difeso giusta procura allegata su separato docu-mento informatico, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescaraiscritto all'[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio sito in Pescara alla [OSCURATO:PERSONA] 11 elegge domicilio, il qualedichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indi-rizzo P.E.C. avv.antoniodiblasiopescara @ pec.it.RicorrentecontroComune di Pescara (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona delSindaco p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70B28 Z133H) dell’Avvocatura co-munale ed iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] (il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notificazioni di legge ai seguenti recapiticomunicati all’Ordine di appartenenza: [OSCURATO:TELEFONO]; P.E.C.:avvmarcodeflaviis @ puntopec.it), elettivamente domiciliato nellaCasa Comunale in Pescara, Piazza Italia n. 1, in virtù di procura inNumero registro generale 17845/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 10790/2026Data pubblicazione 23/04/2026calce al controricorso (su documento separato) come per legge.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 300 depo-sitata il 6 marzo 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 17845/2025Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 10790/2026Data pubblicazione 23/04/2026Roma, 20/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti