CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14075/2025
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ssia pacificamente l’unico soggetto titolato a concedergli in uso l’immobile». Osserva l'odierno Collegio che la motivazione del Tribunale sul punto è contraddittoria e non rispondente a principi di diritto che regolano la materia. E’, innanzitutto, totalmente irrilevante ai fini della valutazione della condotta dell’odierno ricorrente l’osservazione del Tribunale relativa al fatto che il ricorrente avrebbe potuto avanzare la pretesa di restituzione dell’immobile non già nei confronti degli attuali occupanti, ma solo nei confronti del Loconte, essendo, come già detto poc’anzi, la Lupo ed il Mia legittimi occupanti dell’immobile stesso con la conseguenza che lo spossessamento del bene causava a questi ultimi, prima ancora che al proprietario, un danno ingiusto. La motivazione del Tribunale è poi caratterizzata da evidente contraddittorietà nel momento in cui da un lato (pag. 2 dell'ordinanza) ha dato atto che la Lupo (ritenuta pienamente attendibile così come il convivente Mia) ha affermato che la volontà degli indagati era quella di riprendersi 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e