CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026
Cassazione n. 24753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
genzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1455/2025 depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1455/2025, depositata in data 17/2/2025, la CGTdi II grado della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3154/2023 con la quale la CGT di I grado diNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026Caserta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avversol’intimazione di pagamento n. 02820229006807245, notificata in data18.10.2022, in relazione alla cartella di pagamento n.02820160013162905000, per un’imposta di registro dell’anno 1982.Quanto allo sgravio da parte dell’Agenzia dedotto dal contribuente, laCorte regionale rilevava che esso - conseguente alla sentenza n.3296/02/1982, di cui il ricorrente aveva prodotto in giudizio solol’intestazione e la prima pagina, senza depositare il provvedimento disgravio - riguardava una partita, relativa all’anno 1982, diversa da quellariportata nell’estratto di ruolo prodotto nel giudizio di primo grado. Quantoall’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato, la CGT di II gradoaffermava, invece, la idoneità dello stesso a consentire al destinatario diconoscere il merito della pretesa; quanto all’eccezione di prescrizione, nerilevava l’infondatezza, stante l’omessa impugnazione della cartella dipagamento e il mancato decorso del termine di prescrizione decennale dicui all’art. 2946 c.c.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campaniaproponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-riscossioneresistevano con controricorso.4. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizioex art. 380-bis c.p.c.5. Il contribuente chiedeva la decisione del giudizio, ex art. 380-bis,comma 2, c.p.c. e depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno, in via preliminare, rilevate l’inammissibilità e la ultroneitàdella richiesta del ricorrente di procedere alla riunione dei due identiciricorsi dallo stesso proposti in grado d’appello (sub rg. n. 4688/23 e subrg. n. 4722/23), in quanto asseritamente decisi dalla Corte di Giustizia diII grado della Campania, con la (unica) sentenza impugnata, “senzaNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026alcuna riunione”. E’ evidente, invero, che, non solo non sarebbe consentitoal giudice di legittimità emettere, ex post, un provvedimento ordinatarioriservato al giudice di merito, ma che la riunione (peraltro aventeincontestatamente ad oggetto ricorsi identici) risulta comunque effettuata,come evincibile dall’intestazione della sentenza impugnata, che riportaentrambi i ricorsi oggetto della pronuncia, la quale va, pertanto, adentrambi riferita.2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente deduce la“nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., peromesso esame della querela di falso proposta in via incidentale nelgiudizio di appello”, “sul presupposto del disconoscimento dellasottoscrizione posta sull’avviso di ricevimento del deposito della cartellaesattoriale presso la Camera di Commercio di Caserta prodotto dallariscossione”, la cui omessa notifica, trattandosi di atto presuppostodell’intimazione, ne determinerebbe la nullità. Richiede, pertanto,l’annullamento della sentenza impugnata rimessione della causa alla CGTdi II grado per la verifica della rilevanza del documento e l’assegnazione diun termine al contribuente per la proposizione della querela di falso insede civile.2.1. Il motivo è, a tacer d’altro, inammissibile, rilevandosi che anchecon riferimento alla deduzione degli errores in procedendo, tali dalegittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere diesame diretto degli atti del giudizio di merito, siffatta deduzione ed ilconseguente accesso agli atti del giudizio richiedono pur sempre, qualecondizione pregiudiziale, l'ammissibilità del motivo di censura, daescludersi nel caso di specie, stante la violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi.Infatti, sebbene tale principio, anche alla luce delle direttive contenuteNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non debbaessere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non debbapertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invecepuntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; Cass., n.12481/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n.13358/2025), nel caso di specie il ricorso per cassazione non riporta né iltesto né lo specifico contenuto della querela di falso e perciò deglielementi fattuali in concreto condizionanti l’ambito di operatività dell’errorin procedendo (vedi Cass. n. 10272/2017, che richiama Cass. n.5036/2012, nel senso della inammissibilità del motivo per violazione delprincipio di autosufficienza, in analogo caso di denuncia della mancatasospensione del processo tributario a seguito della proposizione di quereladi falso avverso relate di notifica).3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la “nullità dellasentenza e del procedimento violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cc per omesso esame della documentazione riguardante ilprecedente giudicato in relazione all’art. 360 n. 4) con sentenza e sgravioprodotti in modo completo”. A tal proposito, il ricorrente lamenta che, puravendo provveduto al deposito, nel giudizio di appello, della copiaintegrale della sentenza n. 3296/2010, con cui sarebbe stata annullata lapretesa tributaria (poi nuovamente azionata dopo lo sgravio), in uno alrelativo sgravio concernente la partita di ruolo n. 06001A000081000, laCGT di II grado aveva ribadito, al pari del giudice di primo grado, che ladocumentazione era incompleta.3.1. Il motivo è all’ evidenza infondato per la dirimenteargomentazione che il giudice d’appello non ha ritenuto che il contribuenteabbia adeguatamente comprovato che la suddetta sentenza della e ilNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026relativo sgravio attengano alla medesima partita di ruolo di cuiall’intimazione e alla cartella di pagamento oggetto di causa, sì da potersisentenza impugnata che lo sgravio “riguarda la partita numero06001A000081000 relativa all’anno 1982 in conseguenza della sentenzadella CTC…”, mentre l’“estratto di ruolo, prodotto nel corso del giudizio diprimo grado” riporta quale “Identificativo partita:7TF7 1982R16001A000101000 08ATTO N. 7689 SERIE 1S REG. 20/07/82”. Orbene, lacircostanza che il provvedimento di sgravio si riferisca alla suddettasentenza della [OSCURATO:PERSONA]. di Napoli (“perbrevità CTC”) non costituisce prova idonea e sufficiente a dimostrareperciò stesso che tale sentenza ed il conseguente sgravio ineriscano almedesimo ruolo e, quindi, alla medesima pretesa tributaria oggetto dicausa. Invero, lo stesso ricorrente afferma nella memoria illustrativa che,successivamente allo sgravio, l’Amministrazione finanziaria ha “formato unnuovo ruolo e notificato una nuova cartella di pagamento…”, assumendoche ciò sia avvenuto “per i medesimi tributi”, senza che di tale ultimoassunto risulti però fornito idoneo riscontro (non v’è certezza che l’impostadi registro di cui al “nuovo ruolo” si riferisca al medesimo atto tassato,tanto più che la sentenza della C.T.C. risulta relativa alla compravenditaper [OSCURATO:PERSONA] registrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 3469, mentre l’atto riferitodall’Agenzia alla diversa partita di ruolo n. 16001A000101000 vieneidentificato nel controricorso come atto n. 7689, registrato il 20.7.1982),ritenendo inoltre irrilevante la (invece certa e significativa) diversità deinumeri della partita di ruolo di cui alla sentenza della C.T.C. con relativosgravio e della partita di ruolo n. 16001A000101000 prodotta nel giudiziodi primo grado, ricondotta dall’[OSCURATO:PERSONA] alla sentenzadi questa Corte n. 6668/2016 e riferita alla cartella presuppostodell’intimazione di pagamento impugnata.Numero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026L’assunto del ricorrente secondo cui la tesi dell’Amministrazione, per laquale si tratterebbe di ruoli diversi e non collegati tra loro, sarebbesmentita dall’omessa produzione in giudizio della sentenza di questa Corten. 6668/2016, è invero palesemente infondata. A tal proposito, vaanzitutto evidenziato che la questione della mancata produzione ingiudizio della suddetta sentenza n. 6668/2016, che sarebbe stata dedottaquale motivo di appello secondo quanto riportato a pag. 3 del ricorso percassazione (laddove si legge che “L’odierno ricorrente proponeva appelloper i seguenti motivi:…4.-Il difetto di prova e quindi di motivazione daparte dell’Agenzia con riferimento alla sentenza di codesta Corte peromessa produzione della stessa”), non risulta affrontata dalla sentenzadella CGT di II grado. Secondo il costante orientamento di questa Corte, alquale si intende dare continuità, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale specificocontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la censura stessa. (ex multis, Cass. n. 3473/2025, Cass., n.20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass., n. 8362/2022, Cass., n.40984/2021). Nel caso di specie, il ricorrente si è invece limitato adedurre genericamente di aver proposto appello anche per il suddettomotivo (ossia per “difetto di prova…con riferimento alla sentenza dicodesta Corte per omessa produzione della stessa”), senza che peraltrol’omessa pronuncia in merito al mancato deposito della sentenza di questaCorte n. 6668/2016 risulti oggetto di specifico motivo di ricorso percassazione, essendosi il ricorrente limitato ad affermare, nel trattareNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026incidentalmente il terzo motivo di ricorso per cassazione relativoall’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza, che “Non deve, inoltre,trarre in inganno la produzione della sentenza della Corte di Cassazione n.6668/16, di rigetto di presunti ricorsi avverso la cartella, la quale non puòcostruire prova poiché è solo indicata e non prodotta dalle controparti.” Inogni caso, ove pure volesse ipotizzarsi una rituale deduzione, da parte delricorrente, dell’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla questionedella mancata produzione della suddetta sentenza n. 6668/16,risulterebbe comunque dirimente il principio, più volte affermato daquesta Corte, secondo il quale, nel caso in cui il giudicato esterno fra lestesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte diCassazione, i poteri cognitivi del giudice possono estendersi allaprecedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti(peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) efacendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche datielettroniche, non comportando l’esercizio di tale potere ufficioso violazionedel diritto di difesa delle parti in quanto a conoscenza della formazione delprecedente giudicato (v. Cass., n. 4478/2026; Cass., n. 29923/2020;Cass., n. 8614/2011). Pertanto, l’utilizzo del suddetto giudicato favorevoleall’Amministrazione, da parte dei giudici di merito, non avrebbe comunquerichiesto la necessaria produzione in giudizio della suddetta sentenza dellaCorte di Cassazione ad opera della parte interessata (che, a conoscenzadella pronuncia, ben avrebbe potuto contestare il contenuto alla stessasentenza risulta verificata da questa Corte dalle banche dati nella propriadisponibilità.4. Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 76 TURed all’art. 25 d.lgs. 602/73, e dell’art. 2966 c.c. per omessa decisionedell’eccezione di decadenza dalla riscossione in relazione all’art. 350 n. 4 eNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/20265) cpc”, eccezione in merito alla quale la sentenza d’appello nullastatuisce, pur avendola menzionata in premessa, evidenziando, inoltre,che “non può costituire prova” la sentenza della Corte di Cassazione n.6668/16, “di rigetto di presunti ricorsi avverso la cartella”, “poiché è soloindicata e non prodotta dalle controparti”, con conseguente decadenzadalla riscossione, risalendo l’imposta al 1982.4.1. Il motivo è all’ evidenza infondato.Premesso che la sentenza impugnata riporta in premessa, quale “terzomotivo, subordinato” di appello, “la prescrizione del diritto azionato” e nonla decadenza e ribadita la non necessità del deposito della sentenza diquesta Corte n. 6668/16 onde consentirne al giudice di merito l’utilizzo aifini del giudicato, in adesione al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità sopra richiamato in sede di esame delsecondo motivo di ricorso, va rimarcato che la irretrattabilità della pretesatributaria, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza a cui èconseguita la definitività della cartella, esclude in radice la prospettabilitàdella decadenza dalla riscossione, in quanto incompatibile con il definitivoaccertamento del diritto al prelievo, essendo prospettabile, come chiaritodalla sentenza impugnata, solo la possibile prescrizione decennale, nonancora decorsa.5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.5.1. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., in favore delle controricorrenti e al versamento diun’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96,comma 4, c.p.c., in ragione della correttezza della proposta di definizioneaccelerata. P.Q.MNumero registro generale 19065/2025Numero sezionale 5065/2026Numero di raccolta generale 24753/2026Data pubblicazione 24/08/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in 4.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle speseprenotate a debito, nonché al pagamento della ulteriore somma di4.000,00 euro, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna,altresì, il ricorrente al versamento della somma di 3.000,00 euro, ai sensidell’art. 96, quarto comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026Il Presidente