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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22721/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04952/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 924/2021 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 25 novembre2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’espropriazione forzata presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti, decidendo in ordine alle contestazioni sollevate dal procedente sulla dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA], accertava l’esistenza dell’obbligo di quest’ultima verso il debitore esecutato per euro 35.000, a titolo di residuo prezzo non versato della compravenditadi quota di beni immobili.

2. Avverso la relativa ordinanza spiegava opposizione agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto dell’adempimento del proprio debito in epoca anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento.

L’opposizione è stata disattesa dalla decisione in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA].

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivoprospetta violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

L’impugnante assume di offerta prova documentaledel pagamento in favore del debitore esecutato, degli importidi euro 23.000 a mezzo assegnobancario e di euro 3.500 mediante bonifico bancario; deduce altresì che la procedente, non contesta ndo l’effettuazione di siffatti pagamenti, si è limitata ad allegare la imputazione di essi ad altri crediti del debitore esecutato verso la terza pignoratasenza tuttavia fornire r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «la benché minima prova (nemmeno a livello indiziario e/o presuntivo) della esistenza di altri asseriti ulteriori crediti».

Ritiene, pertanto, che il giudice territoriale abbia errato nella applicazione della regola dell’onere della prova del fatto estintivo, ponendo detto onus a carico della terza pignorata (qui ricorrente) , anziché gravare la creditrice della dimostrazione dell’esistenza di altri crediti dell’esecutato verso la terza pignorata.

2. Il secondo motivo, lamentando violazione di norme di diritto, censura la ritenuta irrilevanza dell’assegno bancario dell’importo di euro 23.000 poiché non contenente «alcuna indicazione in punto di imputazione»: sostiene, in contrario, che, amente dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nessuna imputazione può risultare dal testo di un assegno bancario.

3. Il terzo mezzo denuncia violazione dell’art. 2917 cod. civ. per non aver la gravata sentenza ritenuto i pagamenti provati dalla terza esecutata (ovvero quelli effettuati mercé assegno bancario e bonifico) efficaci ed opponibili alla creditrice procedente, siccome anteriori alla notificazione dell’atto di pignoramento. 4.Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione delle questioni sollevate –sono infondate.

4.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il principio (posto dal ricorrente a suffragio dell’impugnazione) per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l’esistenza del debito diverso (nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione), non si applica allorché il debitore eccepisca l’estinzione del debitooggetto di lite per effetto dell’emissione di un assegno: quest’ultimo, per sua natura, ingenera infatti una presunzione circa l’esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito controverso e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno(così, da ultimo, Cass. 04/06/2021, n. 15708, cui si rinvia per richiami ad arresti precedenti).

In altri termini, soltanto con la comprovata esistenza ad opera del debitore di un pagamento puntualmente eseguito per adempiere ad un determinato credito (cioè a dire, ad esso univocamente riferito, in forza di un collegamento di carattere oggettivo), l’onere della prova viene nuovamente ad incombere sul creditore il quale controdeduca che il pagamento sia imputabilead un credito diverso ( Cass. 05/11/2020, n. 24693; Cass. 06/11/2017, n. 26275; Cass, 18/02/2016, n. 3194).

4.2. Di questi princìpi ha fatto buon governo la decisione gravata.

Chiamato ad accertare (rectius, a vagliare, in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ilcorretto accertamento del) l’esistenza del credito staggito, precisamente determinato dal procedente quanto ad importo e ragione causale (euro 35.000, per saldo prezzo cessione di quote immobiliari stipulata con atto pubblico del 14 gennaio 2013), il giudice territoriale ha reputato non assolto l’onere della prova gravante sul terzo debitor debitorisper mancanza di ascrivibilità dei pagamenti addotti al credito oggetto di pignoramento(circostanza espressamente contestata dal creditore pignorante).

A tale conclusione è pervenuto attraverso un apprezzamento delle risultanze istruttorie logicamente e coerentemente argomentato, in particolare valorizzando in maniera unitaria plurime circostanze fattuali di natura indiziariaidonee non solo a non affermare positivamente ma financo ad escludere un collegamento oggettivo tra ipagamenti allegati e il credito staggito: tanto sia in relazione al pagamento a mezzo assegno (negando rilievo alle annotazioni non apposte sulla matricedi esso) quanto al pagamento tramite bonifico bancario (attribuendo r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] significatività al considerevole iato temporale –sei anni – decorso dal contratto ed alla assoluta genericità della causale del bonifico).

Si tratta, come è palese, di apprezzamento tipicamente riservatoal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno adombrate.

Esclusa la dimostrazione -ineccepibilmente posta a carico di parte opponente -della riferibilità dei pagamenti al credito pignorato, alcuna rilevanza può allora assumere stabilire l’epoca di tali (non accertati) fatti estintivi, ovvero la collocazione temporale rispetto alla data di notifica del pignoramento: non si ravvisa la lamentata inosservanza della disposizione dettata dall’art. 2917 cod. civ..

5. Il quarto motivo paventa violazione dell’art. 1950 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

In dettaglio, la ricorrente assume di aver provato per tabulas di aver estinto parte (precisamente, euro 4.107,10) del proprio debito verso [OSCURATO:PERSONA] per effetto di compensaz ione con un proprio precedente controcredito, sorto anteriormente al pignoramento, nascente dal pagamento effettuato, in veste di terzo fideiussore, alla [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo di [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio illimitatamente responsabile della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], per debiti di quest’ultima società.

A fronte di tale pagamento (non contestato dalla procedente), l’impugnante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha negato la compensabilità di detto credito per mancanza di «animo di surroga», così confondendo la surroga con il diritto di regresso spettante nei confronti del debitore principale al fideiussore che abbia pagato.

5.1. La doglianza è inammissibile, per la carente esposizione del fatto processuale, con inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire algiudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926).

Orbene, nello sviluppo del motivo in esame, parte ricorrente omette di riferire in maniera adeguata gli elementi conformativi essenziali della eccezione di compensazione asseritamente mal valutata in sentenza: manca, in particolare, l’esposizione del titolo e della ragione causale r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del credito opposto in compensazione, non è precisato cioè se con l’opposizione (e, ancor prima, nel subprocedimento di accertamento dell’obbligo) fosse stato rivendicato un credito da regresso oppure da surroga scaturente dal pagamento effettuato alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA].

Tale grave lacunosità narrativa, rendendo inintellegibile alla Corte la comprensione dell’esatto oggetto del contendere, impedisce il vaglio sulla ravvisabilità della dedotta violazione dell’art. 1950 cod. civ., posto che la sentenza impugnata ha negato unicamente la configurabilità di un credito da surroga senza spendere alcuna parola sull’esistenza di un credito da regresso, il quale appare, pertanto, invocato soltanto in questa sede, con derivante novità della questione, ulteriore ragione di inammissibilità della censura (è noto infatti che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio: tema, tra le tantissime, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712). 6.Il quinto motivo reca due distinte doglianze.

Esso denuncia infatti: (a) falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., a dire dell’impugnante erroneamente invocato dal giudice territoriale, avendo quest’ultimo ignorato elementi (il contenuto della matrice dell’assegno) rilevanti ai fini dell’imputazione del pagamento; (b) omesso esame circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale astigiano preso in considerazione la documentazione bancaria prodotta dall’opponente.

6.1. Ambedue le contestazioni sono inammissibili: al di là della veste giuridica attribuita dal ricorrente, esse si risolvono nel sollecitare r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie (in specie, documentali) finalizzato ad una differente valutazione di esse, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

Sol per completezza argomentativa, si rileva come la violazione lamentata esuli dalvizio denunciabile con l’impugnazione di legittimità ai sensi del num. 5 del primo comma dell’art. 360 del codice di rito.

La norma ora richiamata, per come novellata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 54, convertito dalla legge 7 agosto 2022, n. 134, consente, nel contesto di un rimedio a critica vincolata quale il ricorso per cassazione, l’adizione del giudice di legittimità per l’omesso esame di un «fatto» (e non già, come nella precedente versione della norma, di un «punto»), locuzione da intendersi come relativa ad un fatto storico, principale o secondario, cioè adire ad un preciso accadimento di vita o una specifica circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (ex plurimis, da ultimo, cfr. Cass. 07/06/2022, n. 18318; Cass.26/04/2022, n. 13024; Cass. 16/03/2022, n. 8584; Cass. 26/01/2022, n. 2268).

All’accezione così individuata non può, in tutta evidenza, essere ricondotta la doglianza in vaglio, concernente invece l’apprezzamento di prove documentali rappresentative di fatti storici comunque tenuti in conto dalla decisione impugnata.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

9. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04952/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 924/2021 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 25 novembre2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’espropriazione forzata presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti, decidendo in ordine alle contestazioni sollevate dal procedente sulla dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA], accertava l’esistenza dell’obbligo di quest’ultima verso il debitore esecutato per euro 35.000, a titolo di residuo prezzo non versato della compravenditadi quota di beni immobili. 2. Avverso la relativa ordinanza spiegava opposizione agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto dell’adempimento del proprio debito in epoca anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. L’opposizione è stata disattesa dalla decisione in epigrafe indicata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivoprospetta violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. L’impugnante assume di offerta prova documentaledel pagamento in favore del debitore esecutato, degli importidi euro 23.000 a mezzo assegnobancario e di euro 3.500 mediante bonifico bancario; deduce altresì che la procedente, non contesta ndo l’effettuazione di siffatti pagamenti, si è limitata ad allegare la imputazione di essi ad altri crediti del debitore esecutato verso la terza pignoratasenza tuttavia fornire r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «la benché minima prova (nemmeno a livello indiziario e/o presuntivo) della esistenza di altri asseriti ulteriori crediti». Ritiene, pertanto, che il giudice territoriale abbia errato nella applicazione della regola dell’onere della prova del fatto estintivo, ponendo detto onus a carico della terza pignorata (qui ricorrente) , anziché gravare la creditrice della dimostrazione dell’esistenza di altri crediti dell’esecutato verso la terza pignorata. 2. Il secondo motivo, lamentando violazione di norme di diritto, censura la ritenuta irrilevanza dell’assegno bancario dell’importo di euro 23.000 poiché non contenente «alcuna indicazione in punto di imputazione»: sostiene, in contrario, che, amente dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nessuna imputazione può risultare dal testo di un assegno bancario. 3. Il terzo mezzo denuncia violazione dell’art. 2917 cod. civ. per non aver la gravata sentenza ritenuto i pagamenti provati dalla terza esecutata (ovvero quelli effettuati mercé assegno bancario e bonifico) efficaci ed opponibili alla creditrice procedente, siccome anteriori alla notificazione dell’atto di pignoramento. 4.Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione delle questioni sollevate –sono infondate. 4.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il principio (posto dal ricorrente a suffragio dell’impugnazione) per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l’esistenza del debito diverso (nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione), non si applica allorché il debitore eccepisca l’estinzione del debitooggetto di lite per effetto dell’emissione di un assegno: quest’ultimo, per sua natura, ingenera infatti una presunzione circa l’esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito controverso e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno(così, da ultimo, Cass. 04/06/2021, n. 15708, cui si rinvia per richiami ad arresti precedenti). In altri termini, soltanto con la comprovata esistenza ad opera del debitore di un pagamento puntualmente eseguito per adempiere ad un determinato credito (cioè a dire, ad esso univocamente riferito, in forza di un collegamento di carattere oggettivo), l’onere della prova viene nuovamente ad incombere sul creditore il quale controdeduca che il pagamento sia imputabilead un credito diverso ( Cass. 05/11/2020, n. 24693; Cass. 06/11/2017, n. 26275; Cass, 18/02/2016, n. 3194). 4.2. Di questi princìpi ha fatto buon governo la decisione gravata. Chiamato ad accertare (rectius, a vagliare, in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ilcorretto accertamento del) l’esistenza del credito staggito, precisamente determinato dal procedente quanto ad importo e ragione causale (euro 35.000, per saldo prezzo cessione di quote immobiliari stipulata con atto pubblico del 14 gennaio 2013), il giudice territoriale ha reputato non assolto l’onere della prova gravante sul terzo debitor debitorisper mancanza di ascrivibilità dei pagamenti addotti al credito oggetto di pignoramento(circostanza espressamente contestata dal creditore pignorante). A tale conclusione è pervenuto attraverso un apprezzamento delle risultanze istruttorie logicamente e coerentemente argomentato, in particolare valorizzando in maniera unitaria plurime circostanze fattuali di natura indiziariaidonee non solo a non affermare positivamente ma financo ad escludere un collegamento oggettivo tra ipagamenti allegati e il credito staggito: tanto sia in relazione al pagamento a mezzo assegno (negando rilievo alle annotazioni non apposte sulla matricedi esso) quanto al pagamento tramite bonifico bancario (attribuendo r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] significatività al considerevole iato temporale –sei anni – decorso dal contratto ed alla assoluta genericità della causale del bonifico). Si tratta, come è palese, di apprezzamento tipicamente riservatoal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno adombrate. Esclusa la dimostrazione -ineccepibilmente posta a carico di parte opponente -della riferibilità dei pagamenti al credito pignorato, alcuna rilevanza può allora assumere stabilire l’epoca di tali (non accertati) fatti estintivi, ovvero la collocazione temporale rispetto alla data di notifica del pignoramento: non si ravvisa la lamentata inosservanza della disposizione dettata dall’art. 2917 cod. civ.. 5. Il quarto motivo paventa violazione dell’art. 1950 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In dettaglio, la ricorrente assume di aver provato per tabulas di aver estinto parte (precisamente, euro 4.107,10) del proprio debito verso [OSCURATO:PERSONA] per effetto di compensaz ione con un proprio precedente controcredito, sorto anteriormente al pignoramento, nascente dal pagamento effettuato, in veste di terzo fideiussore, alla [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo di [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio illimitatamente responsabile della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], per debiti di quest’ultima società. A fronte di tale pagamento (non contestato dalla procedente), l’impugnante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha negato la compensabilità di detto credito per mancanza di «animo di surroga», così confondendo la surroga con il diritto di regresso spettante nei confronti del debitore principale al fideiussore che abbia pagato. 5.1. La doglianza è inammissibile, per la carente esposizione del fatto processuale, con inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire algiudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). Orbene, nello sviluppo del motivo in esame, parte ricorrente omette di riferire in maniera adeguata gli elementi conformativi essenziali della eccezione di compensazione asseritamente mal valutata in sentenza: manca, in particolare, l’esposizione del titolo e della ragione causale r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del credito opposto in compensazione, non è precisato cioè se con l’opposizione (e, ancor prima, nel subprocedimento di accertamento dell’obbligo) fosse stato rivendicato un credito da regresso oppure da surroga scaturente dal pagamento effettuato alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]. Tale grave lacunosità narrativa, rendendo inintellegibile alla Corte la comprensione dell’esatto oggetto del contendere, impedisce il vaglio sulla ravvisabilità della dedotta violazione dell’art. 1950 cod. civ., posto che la sentenza impugnata ha negato unicamente la configurabilità di un credito da surroga senza spendere alcuna parola sull’esistenza di un credito da regresso, il quale appare, pertanto, invocato soltanto in questa sede, con derivante novità della questione, ulteriore ragione di inammissibilità della censura (è noto infatti che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio: tema, tra le tantissime, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712). 6.Il quinto motivo reca due distinte doglianze. Esso denuncia infatti: (a) falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., a dire dell’impugnante erroneamente invocato dal giudice territoriale, avendo quest’ultimo ignorato elementi (il contenuto della matrice dell’assegno) rilevanti ai fini dell’imputazione del pagamento; (b) omesso esame circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale astigiano preso in considerazione la documentazione bancaria prodotta dall’opponente. 6.1. Ambedue le contestazioni sono inammissibili: al di là della veste giuridica attribuita dal ricorrente, esse si risolvono nel sollecitare r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie (in specie, documentali) finalizzato ad una differente valutazione di esse, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. Sol per completezza argomentativa, si rileva come la violazione lamentata esuli dalvizio denunciabile con l’impugnazione di legittimità ai sensi del num. 5 del primo comma dell’art. 360 del codice di rito. La norma ora richiamata, per come novellata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 54, convertito dalla legge 7 agosto 2022, n. 134, consente, nel contesto di un rimedio a critica vincolata quale il ricorso per cassazione, l’adizione del giudice di legittimità per l’omesso esame di un «fatto» (e non già, come nella precedente versione della norma, di un «punto»), locuzione da intendersi come relativa ad un fatto storico, principale o secondario, cioè adire ad un preciso accadimento di vita o una specifica circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (ex plurimis, da ultimo, cfr. Cass. 07/06/2022, n. 18318; Cass.26/04/2022, n. 13024; Cass. 16/03/2022, n. 8584; Cass. 26/01/2022, n. 2268). All’accezione così individuata non può, in tutta evidenza, essere ricondotta la doglianza in vaglio, concernente invece l’apprezzamento di prove documentali rappresentative di fatti storici comunque tenuti in conto dalla decisione impugnata. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della r.g. n. 04952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 22721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris