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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36916/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al solo delitto ex art. 614, comma 4, cod. pen., rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il proposto motivo, che contesta la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente in punto di elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]: in particolare, con la considerazione per la quale il fatto di avere, l'imputato, infranto il vetro del portone d'ingresso dello stabile altro significato non poteva avere che quello di entrare in un luogo nel quale non gli era consentito accedere e nel quale, invece, egli entrò, come riferito dal testimone oculare della cui deposizione dà compiutamente conto il provvedimento impugnato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al solo delitto ex art. 614, comma 4, cod. pen., rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il proposto motivo, che contesta la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente in punto di elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]: in particolare, con la considerazione per la quale il fatto di avere, l'imputato, infranto il vetro del portone d'ingresso dello stabile altro significato non poteva avere che quello di entrare in un luogo nel quale non gli era consentito accedere e nel quale, invece, egli entrò, come riferito dal testimone oculare della cui deposizione dà compiutamente conto il provvedimento impugnato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris