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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 36976/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamante alla pena pecuniaria, da eliminare; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in relazione alla affermata responsabilità penale.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per il quale era intervenuta condanna nell'ambito della sentenza n. 1986/2017 R. g. sent. essendosi inflitta l'ulteriore i pena pecuniaria di 500 euro di multa operando una non consentita reformatio in y pejus

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omessa decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui esame doveva considerarsi conseguente all'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio,ugg- - .."Qui~AR esclusione della aggravante della mafiosità, tenuto conto che in appello era stata posta la questione sul riconoscimento delle dette attenuanti. procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. 4-k Non possono considerarsi le conclusioni svolte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], depositate in via telematica in data 6 luglio 2023, fuori termine. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, essendosi inflitta al predetto anche la multa di euro 500,00 in relazione al riconoscimento della continuazione per il reato già giudicato di cui all'art. 648 cod. pen., pena pecuniaria che supera la pena di un anno di reclusione già in precedenza inflitta, così operandondosi una non consentita reformatio in pejus (ex multis, Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187).

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che va eliminata ai sensi dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen. 2.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

Invero, non vale a radicare l'obbligo di esaminare la questione sul riconoscimento delle attenuanti generiche la sua devoluzione in sede del precedente appello, non essendkrà--TUéstione successivamente devoluta in sede di legittimità essendosi la sentenza rescindente limitata ad annullare la decisione di merito sul solo punto del riconoscimento della aggravante mafiosa.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria di euro 500,00 irrogatagli in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che elimina.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamante alla pena pecuniaria, da eliminare; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in relazione alla affermata responsabilità penale. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per il quale era intervenuta condanna nell'ambito della sentenza n. 1986/2017 R. g. sent. essendosi inflitta l'ulteriore i pena pecuniaria di 500 euro di multa operando una non consentita reformatio in y pejus 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omessa decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui esame doveva considerarsi conseguente all'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio,ugg- - .."Qui~AR esclusione della aggravante della mafiosità, tenuto conto che in appello era stata posta la questione sul riconoscimento delle dette attenuanti. procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. 4-k Non possono considerarsi le conclusioni svolte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], depositate in via telematica in data 6 luglio 2023, fuori termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, essendosi inflitta al predetto anche la multa di euro 500,00 in relazione al riconoscimento della continuazione per il reato già giudicato di cui all'art. 648 cod. pen., pena pecuniaria che supera la pena di un anno di reclusione già in precedenza inflitta, così operandondosi una non consentita reformatio in pejus (ex multis, Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che va eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, non vale a radicare l'obbligo di esaminare la questione sul riconoscimento delle attenuanti generiche la sua devoluzione in sede del precedente appello, non essendkrà--TUéstione successivamente devoluta in sede di legittimità essendosi la sentenza rescindente limitata ad annullare la decisione di merito sul solo punto del riconoscimento della aggravante mafiosa. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria di euro 500,00 irrogatagli in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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