CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04447/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2656-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 436/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2022 R.G.N. 371/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] T.F.R.. R.G.N.2656/2023 Ud17/12/2025CC [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio l’Inps con lo scopo di ottenere il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, della quota parte di t.f.r. maturata dal loro congiunto in relazione all’attività lavorativa prestata dal 17 ottobre 1997 al 21 febbraio 2011 alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione. Il Tribunale di Rovigo accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava l’INPS, ai sensidell’art. 2 della legge n. 297/1982, a corrispondere alle ricorrenti la somma di euro 17.969,72 a titolo di t.f.r. maturato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché le spese di lite quantificate in euro 2.484,00 oltre accessori. 1.1. A sostegno della propria decisione il Tribunale affermava che: il trattamento di fine rapporto che il Fondo di Garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale; dunque nel giudizio conseguente al diniego di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia, non possono essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che hanno determinato l'ammissione al passivo del credito (Cass. n. 10713/2008); il cessionario ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) risponde solidalmente ex art. 2112 c.c. delle quote di t.f.r. maturate prima del trasferimento di azienda presso il cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) avvenuta in data 01.03.2002 (Cass. n. 19291/2011). 2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 436/2022 depositata il 22/07/2022 la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande delle eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del lavoratore, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di impugnazione. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, congiuntamente formulati e per questa via da esaminare congiuntamente, la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c., dell’art. 47 della legge n. 428/1990, dell’art. 2 della legge n. 297/1982, anche in base all’interpretazione eurocomunitaria ex art. 117 Cost. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 1.1. Secondo la parte ricorrente nella fattispecie doveva operare la tutela approntata dal Fondo di garanzia perché l’accordo in ragione del quale il dante causa, il lavoratore [OSCURATO:PERSONA], era passato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva una valida ragione di deroga al principio dettato dall’art. 2112 c.c. sulla responsabilità solidale del cessionario circa le quote del trattamento di fine rapporto maturate prima del trasferimento di azienda presso il cedente (di seguito fallito). L’interpretazione offerta dalla Corte di Appello sarebbe erronea e idonea a determinare un vuoto di tutela anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in argomento. 2. In proposito la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che l’accordo dedotto nella fattispecie non valesse a derogare all’applicazione dell’art. 2112 c.c. in ragione dell’art. 47 della legge 428/1990 e tanto perché la cessione di azienda con i connessi rapporti lavorativi era avvenuta nel contesto di una procedura di crisi conservativa e non liquidatoria e, pertanto, il rapporto di lavoro del lavoratore era transitato senza soluzione di continuità presso il cessionario con la conseguenza che la clausola diretta a limitare la responsabilità del cessionario in deroga all’art. 2112 c.c. non poteva essere opposta all’INPS. 3. La parte ricorrente contesta la qualificazione dell’accordo intervenuto tra l’impresa cedente e l’impresa cessionaria operata dalla Corte di appello: la sentenza impugnata ha qualificato l’accordo ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, della legge 428/1990, nella versione vigente ratione temporis , mentre secondo il ricorso si tratterebbe di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 5, della stessa legge. 4. Orbene, ritiene il Collegio che l’interpretazione adottata dalla Corte di Appello di Venezia sia conforme ai principi di diritto espressi, nell’interpretare il tessuto normativo di rilievo, da questa Corte e che vada per questa via esente da censure, con infondatezza dei motivi di ricorso. 5. In primo luogo non ha errato la sentenza della Corte di Appello a qualificare l’accordo in questione che fu stipulato prima della ammissione della istanza di ammissione della società cedente al concordato preventivo e prima della declaratoria di fallimento successivamente intervenuta. 6. In secondo luogo, osserva il Collegio, assume rilievo decisivo nella vicenda la circostanza che vi sia stata prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria e che la cessione sia intervenuta prima della apertura di qualsiasi procedura concorsuale. 7. Per queste ipotesi la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’escludere la possibilità degli accordi stipulati tra impresa cedente e cessionaria di derogare alla garanzia stabilita dall’art.2112 c.c. per i lavoratori, con conseguente esistenza di un debitore, l’impresa cessionaria, in bonise difetto dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia. 8. Assume rilievo il principio affermato già da Cass. 01/06/2020, n.10414: in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria,in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. (Fattispecie relativa a cessione di compendio aziendale da Alitalia CAI ad Alitalia SAI). 9. Si consideri, poi, quanto ai trasferimenti disciplinati dall’art. 47, comma 4-bis, della legge 428 del 1990 il principio affermato da Cass. 02/09/2024, n. 23499 : in materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa). 10. Si consideri, infine,che più di recente e anche con riguardo agli accordi qualificati ai sensi dell’art. 47, comma 5, legge 428/1990si è affermato che in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all'INPS, stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi (Cass. 04/02/2025, n. 2639 ; Cass.17/06/2024,n. 16740 ). 11. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si de nuncia la violazione degli artt. 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c.e si contesta la condanna al pagamento delle spese processuali effettuata dalla Corte di Appello. La Corte territoriale avrebbe, in primo luogo, dovuto compensare le spese di lite tenendo conto che l’orientamento giurisprudenziale in materia era radicalmente mutato dopo l’introduzione del giudizio di secondo grado. 12. Il motivo è inammissibile sotto questo primo profilo perché in tema dispese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass.26/04/2019,n. 11329 del 26/04/2019). 13. Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe, poi, condannato le appellanti alle spese nonostante fosse stata chiesta l’applicazione dell’esenzione indicata dall’art. 152 disp. att. c.p.c.. 14. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorso difetta di specificità e non chiarisce dove, come e quando sarebbe stata proposta una istanza sottoscritta dalla parte e conforme ai requisiti di legge, cosìprecludendo alla Corte di valutare il vizio denunciato. 15. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto. 16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia; non è stata depositata in atti, per questo grado di giudizio, valida istanza di esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. perché le autodichiarazioni allegate al ricorso riguardano, per forma e limiti di reddito, l’eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all’Istituto controricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del