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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12963/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTJdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Colte di Appello di Lecce che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranl o, ha ritenuto l'imputato responsabile per il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385/1993 di cui al capo A, riqualificando il fatto d cui al suddetto capo, e ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i nal i già giudicati con la sentenza n. 265/2020, emessa dalla Corte di Appello di l ecce, sezione distaccata di Taranto, il 26/6/2020, divenuta irrevocabile il 8/10/21)21.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia ViOiEI ione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 132 d.lgs. n. 385/: 993, risulta non manifestamente infondato.

Rilevato che il reato contestato risulta estinto per intervenuta prescrizicine in data 2/4/2024, maturata successivamente alla pronunzia della sEni enza impugnata, e così calcolata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazionE pari ad anni 7 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti t nuto conto del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite secondo ui la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguz n lante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, dEl 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddopp o delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 (Sez.

U, n. 1761!; del 23/02/2023, Pmt, Rv. 284480); -Alla data così ottenuta, ovvero il 30/11/2023, vanno poi aggiunti 12z• !iiorni di sospensione (64 gg. per sospensione nel periodo covid, udierzd del 29/4/2020, e 60 gg.

Per legittimo impedimento del difensore, udieriz3 del 4/11/2020); In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedei si ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli ffetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estir ti, per prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTJdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Colte di Appello di Lecce che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranl o, ha ritenuto l'imputato responsabile per il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385/1993 di cui al capo A, riqualificando il fatto d cui al suddetto capo, e ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i nal i già giudicati con la sentenza n. 265/2020, emessa dalla Corte di Appello di l ecce, sezione distaccata di Taranto, il 26/6/2020, divenuta irrevocabile il 8/10/21)21. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia ViOiEI ione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 132 d.lgs. n. 385/: 993, risulta non manifestamente infondato. Rilevato che il reato contestato risulta estinto per intervenuta prescrizicine in data 2/4/2024, maturata successivamente alla pronunzia della sEni enza impugnata, e così calcolata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazionE pari ad anni 7 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti t nuto conto del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite secondo ui la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguz n lante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, dEl 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddopp o delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 (Sez. U, n. 1761!; del 23/02/2023, Pmt, Rv. 284480); -Alla data così ottenuta, ovvero il 30/11/2023, vanno poi aggiunti 12z• !iiorni di sospensione (64 gg. per sospensione nel periodo covid, udierzd del 29/4/2020, e 60 gg. Per legittimo impedimento del difensore, udieriz3 del 4/11/2020); In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedei si ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli ffetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estir ti, per prescr
Sentenza Cassazione n. 12963/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris