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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19319/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMÓ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG DOs íl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo il 27 marzo 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il titolare di fatto [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, ha indicato nella dichiarazione fiscale IVA del 2013 elementi passivi fittizi per C 14.640,04 e nella dichiarazione fiscale Mod.

Unico 2015 elementi passivi fittizi per C 95.672,41, al fine di evadere VIVA per gli anni 2013 e 2014.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il motivo di appello, fondato sulla consulenza tecnica prodotta dalla difesa e sulla sentenza di assoluzione n. 608/2020 dal reato di «intestazione fittizia», sulla sussistenza del reato e si sarebbe limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Sussisterebbe il vizio di violazione di legge perché la condotta concretizzerebbe un tentativo non punibile.

All'imputata è stata contestata l'evasione dell'IVA per gli anni 2013 e 2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, riportate nel registro IVA acquisiti ai fini delle dichiarazioni annuali.

Come evidenziato in sede di appello, sarebbe provato documentalmente che nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] del 2015, riferito all'anno di imposta 2014, l'imputata, agendo in buona fede ed avvalendosi del tenutario delle scritture contabili, non avrebbe voluto in alcun modo portare in detrazione gli importati riportati nelle fatture contestate.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto meramente assertiva tale circostanza, nonostante escludesse la configurabilità del delitto contestato, sussistendo un mero tentativo, senza adeguata motivazione rispetto al motivo di appello che si fonderebbe anche su prove documentali.

La motivazione della sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà.

In relazione alla manifesta illogicità, non si comprenderebbe dal testo della motivazione se le argomentazioni fornite dal consulente tecnico di parte siano state prese in considerazione ed escluse con riferimento al delitto di cui al capo 2 9/1 /- 9b) dell'anno 2014 o se, più probabilmente, la Corte territoriale abbia ricondotto tale motivazione al delitto di cui al capo 9a).

Quanto alla contraddittorietà, la Corte di appello non fornirebbe alcuna spiegazione del rigetto dei motivi di appello, limitandosi a recepire acriticamente le argomentazioni del Giudice di primo grado.

Con l'appello sarebbe stata contestata anche l'inesistenza delle operazioni in base alle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dichiarato che le operazioni fossero pienamente esistenti, essendovi un reale transito di merci.

La sentenza impugnata non spiegherebbe perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non siano attendibili, non essendo sufficiente il richiamo al procedimento originario relativo al meccanismo fraudolento elaborato da [OSCURATO:PERSONA] da cui la ricorrente sarebbe stata assolta.

La Corte di appello ribadirebbe immotivatamente la consapevolezza da parte della ricorrente del meccanismo fraudolento elaborato dal padre, omettendo qualsiasi riferimento all'assoluzione dell'imputata in altro processo dal reato di intestazione fittizia di beni.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

La Corte territoriale non avrebbe esercitato la facoltà di concedere le circostanze attenuanti generiche; si sarebbe limitata ad apodittiche asserzioni di insussistenza di ragioni per la concessione senza confrontarsi con quanto dedotto con l'appello in cui si sarebbe evidenziato che l'imputata avrebbe cercato di porre rimedio alle condotte perpetrate, modificando la dichiarazione finale presentata al fisco e scegliendo di non portare in detrazione VIVA per le fatture contestate.

Il motivo di appello avrebbe evidenziato una condotta contemporanea e susseguente al reato, rilevante ex art. 133, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato nel senso che segue.

1.1. La Corte di appello ha rilevato che, con riferimento all'an della responsabilità per il reato di cui al capo 9a), non fu proposta una specifica impugnazione.

1.2. Però, sul reato di cui al capo 9b), la sentenza di primo grado ha così motivato: «Nel caso di specie risulta agli atti che l'imputata ha indicato i costi relativi alle operazioni inesistenti fatturate da Profumarket e [OSCURATO:PERSONA] e registrate nei libri Iva per gli anni di imposta 2013 e 2014.

I verificatori fiscali hanno constatato (che) le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'anno 2014 non hanno preso in considerazione l'IVA in detrazione relative alle fatture emesse dalle due cartiere ma che, nondimeno, di relativi costi si è tenuto conto ai fini delle imposte dirette.

E ciò che risulta decisivo è il fatto che rispetto a quelle operazioni (tutte elencate nell'allegato numero 14 del P.V.C.) non sono inesistenti soltanto dal punto di vista soggettivo ma anche dal punto di vista oggettivo, visto che non è stato rinvenuto alcun documento attestante la reale consegna della merce (e) il pagamento del prezzo.

La natura oggettiva della simulazione fiscale implica l'illecita di deduzione del costo e l'integrazione del delitto contestato».

1.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, dunque, che il reato di cui al capo 9b) è stato ritenuto sussistente non in relazione all'evasione dell'Iva ma solo ai fini dell'evasione delle imposte dirette perché le fatture, ritenute sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, sono state adoperate quale costo illecitamente dedotto.

Tale capo della sentenza, che ha escluso che l'indicazione nella dichiarazione annuale IVA sia stata effettuata al fine di evadere tale imposta, non è stato impugnato dal Pubblico ministero, sicché il fatto per il quale è intervenuta la condanna è, tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo, l'essersi avvalso delle fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie, ed adoperate in dichiarazione quale costo illecitamente dedotto.

1.4. La Corte di appello, nel valutare il motivo di appello sulla sussistenza del reato, anche in relazione al contenuto della consulenza tecnica della difesa sulla insussistenza dell'evasione dell'IVA, non si è confrontata con tale dato emergente dalla sentenza di primo grado ed ha invece confermato l'esistenza del reato finalizzato alla evasione dell'IVA, escluso dal Tribunale di Palermo.

1.5. Inoltre, non risulta analizzato il motivo di appello con cui si contestò che le operazioni sottostanti alle fatture fossero oggettivamente inesistenti in base alle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2. Anche il secondo motivo è fondato.

Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto che gli elementi di fatto dedotti dall'appellante fossero non utilmente valutabili e privi di riferimento su dati su cui fondare la decisione.

Invece, con l'appello sono stati indicati diversi elementi di fatto astrattamente idonei ad essere valutati ex art. 133 cod. pen. ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche: l'uso per l'anno di imposta 2013 di una sola fattura, che è elemento che concerne la gravità del reato; il comportamento rispetto al reato del 2014; il ruolo nella vicenda, avendo operato in concorso con il padre, reale amministratore di fatto.

Tali elementi di fatto non sono stati valutati, perché la Corte di appello si è limitata ad affermare che le argomentazioni sarebbero state generiche e prive di specifico riferimento a dati su cui fondare la valutazione, mentre quelli indicati nell'appello sono circostanze di fatto indicate nella sentenza di primo grado.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, quanto al capo 9b) sussistendo i vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del reato, e per i capi 9a), fermo l'accertamento della responsabilità, e 9b), ove ritenuto provato, sussistendo il vizio della motivazione sul motivo di appello relativo all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMÓ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG DOs íl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo il 27 marzo 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il titolare di fatto [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, ha indicato nella dichiarazione fiscale IVA del 2013 elementi passivi fittizi per C 14.640,04 e nella dichiarazione fiscale Mod. Unico 2015 elementi passivi fittizi per C 95.672,41, al fine di evadere VIVA per gli anni 2013 e 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il motivo di appello, fondato sulla consulenza tecnica prodotta dalla difesa e sulla sentenza di assoluzione n. 608/2020 dal reato di «intestazione fittizia», sulla sussistenza del reato e si sarebbe limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado. Sussisterebbe il vizio di violazione di legge perché la condotta concretizzerebbe un tentativo non punibile. All'imputata è stata contestata l'evasione dell'IVA per gli anni 2013 e 2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, riportate nel registro IVA acquisiti ai fini delle dichiarazioni annuali. Come evidenziato in sede di appello, sarebbe provato documentalmente che nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] del 2015, riferito all'anno di imposta 2014, l'imputata, agendo in buona fede ed avvalendosi del tenutario delle scritture contabili, non avrebbe voluto in alcun modo portare in detrazione gli importati riportati nelle fatture contestate. La Corte territoriale avrebbe ritenuto meramente assertiva tale circostanza, nonostante escludesse la configurabilità del delitto contestato, sussistendo un mero tentativo, senza adeguata motivazione rispetto al motivo di appello che si fonderebbe anche su prove documentali. La motivazione della sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà. In relazione alla manifesta illogicità, non si comprenderebbe dal testo della motivazione se le argomentazioni fornite dal consulente tecnico di parte siano state prese in considerazione ed escluse con riferimento al delitto di cui al capo 2 9/1 /- 9b) dell'anno 2014 o se, più probabilmente, la Corte territoriale abbia ricondotto tale motivazione al delitto di cui al capo 9a). Quanto alla contraddittorietà, la Corte di appello non fornirebbe alcuna spiegazione del rigetto dei motivi di appello, limitandosi a recepire acriticamente le argomentazioni del Giudice di primo grado. Con l'appello sarebbe stata contestata anche l'inesistenza delle operazioni in base alle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dichiarato che le operazioni fossero pienamente esistenti, essendovi un reale transito di merci. La sentenza impugnata non spiegherebbe perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non siano attendibili, non essendo sufficiente il richiamo al procedimento originario relativo al meccanismo fraudolento elaborato da [OSCURATO:PERSONA] da cui la ricorrente sarebbe stata assolta. La Corte di appello ribadirebbe immotivatamente la consapevolezza da parte della ricorrente del meccanismo fraudolento elaborato dal padre, omettendo qualsiasi riferimento all'assoluzione dell'imputata in altro processo dal reato di intestazione fittizia di beni. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe esercitato la facoltà di concedere le circostanze attenuanti generiche; si sarebbe limitata ad apodittiche asserzioni di insussistenza di ragioni per la concessione senza confrontarsi con quanto dedotto con l'appello in cui si sarebbe evidenziato che l'imputata avrebbe cercato di porre rimedio alle condotte perpetrate, modificando la dichiarazione finale presentata al fisco e scegliendo di non portare in detrazione VIVA per le fatture contestate. Il motivo di appello avrebbe evidenziato una condotta contemporanea e susseguente al reato, rilevante ex art. 133, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato nel senso che segue. 1.1. La Corte di appello ha rilevato che, con riferimento all'an della responsabilità per il reato di cui al capo 9a), non fu proposta una specifica impugnazione. 1.2. Però, sul reato di cui al capo 9b), la sentenza di primo grado ha così motivato: «Nel caso di specie risulta agli atti che l'imputata ha indicato i costi relativi alle operazioni inesistenti fatturate da Profumarket e [OSCURATO:PERSONA] e registrate nei libri Iva per gli anni di imposta 2013 e 2014. I verificatori fiscali hanno constatato (che) le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'anno 2014 non hanno preso in considerazione l'IVA in detrazione relative alle fatture emesse dalle due cartiere ma che, nondimeno, di relativi costi si è tenuto conto ai fini delle imposte dirette. E ciò che risulta decisivo è il fatto che rispetto a quelle operazioni (tutte elencate nell'allegato numero 14 del P.V.C.) non sono inesistenti soltanto dal punto di vista soggettivo ma anche dal punto di vista oggettivo, visto che non è stato rinvenuto alcun documento attestante la reale consegna della merce (e) il pagamento del prezzo. La natura oggettiva della simulazione fiscale implica l'illecita di deduzione del costo e l'integrazione del delitto contestato». 1.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, dunque, che il reato di cui al capo 9b) è stato ritenuto sussistente non in relazione all'evasione dell'Iva ma solo ai fini dell'evasione delle imposte dirette perché le fatture, ritenute sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, sono state adoperate quale costo illecitamente dedotto. Tale capo della sentenza, che ha escluso che l'indicazione nella dichiarazione annuale IVA sia stata effettuata al fine di evadere tale imposta, non è stato impugnato dal Pubblico ministero, sicché il fatto per il quale è intervenuta la condanna è, tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo, l'essersi avvalso delle fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie, ed adoperate in dichiarazione quale costo illecitamente dedotto. 1.4. La Corte di appello, nel valutare il motivo di appello sulla sussistenza del reato, anche in relazione al contenuto della consulenza tecnica della difesa sulla insussistenza dell'evasione dell'IVA, non si è confrontata con tale dato emergente dalla sentenza di primo grado ed ha invece confermato l'esistenza del reato finalizzato alla evasione dell'IVA, escluso dal Tribunale di Palermo. 1.5. Inoltre, non risulta analizzato il motivo di appello con cui si contestò che le operazioni sottostanti alle fatture fossero oggettivamente inesistenti in base alle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Anche il secondo motivo è fondato. Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto che gli elementi di fatto dedotti dall'appellante fossero non utilmente valutabili e privi di riferimento su dati su cui fondare la decisione. Invece, con l'appello sono stati indicati diversi elementi di fatto astrattamente idonei ad essere valutati ex art. 133 cod. pen. ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche: l'uso per l'anno di imposta 2013 di una sola fattura, che è elemento che concerne la gravità del reato; il comportamento rispetto al reato del 2014; il ruolo nella vicenda, avendo operato in concorso con il padre, reale amministratore di fatto. Tali elementi di fatto non sono stati valutati, perché la Corte di appello si è limitata ad affermare che le argomentazioni sarebbero state generiche e prive di specifico riferimento a dati su cui fondare la valutazione, mentre quelli indicati nell'appello sono circostanze di fatto indicate nella sentenza di primo grado. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, quanto al capo 9b) sussistendo i vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del reato, e per i capi 9a), fermo l'accertamento della responsabilità, e 9b), ove ritenuto provato, sussistendo il vizio della motivazione sul motivo di appello relativo all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza imp
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