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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 46476/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; rigetto nel resto.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 luglio 2020 il Tribunale di Avellino, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avendola ritenuta responsabile del reato di lesioni in danno di quest'ultima.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza di secondo grado.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

4. All'udienza del giorno 11 novembre 2022 si è proceduto alla discussione orale.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Il primo motivo è fondato.

Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01).

D'altra parte, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mangano, Rv. 282823 - 01).

In tale contesto, del tutto contraddittoriamente la sentenza impugnata, pur esplicitamente ravvisando il fatto ingiusto della Iappariello, che aveva pronunciato parole minacciose nei confronti dell'imputata, ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità psicologica tra le stesse e l'aggressione ad opera della Evangelista, che ha colpito con uno schiaffo l'antagonista e le ha tirato i capelli (con la conseguenza di una lieve algia al cuoio capelluto e alla guancia destra), serbando una condotta che, pur non essendo penalmente scriminata, non appare dotata di quei caratteri di manifesta sproporzione che valgono a fare del fatto ingiusto una semplice occasione per realizzare illeciti fondati su diverse motivazioni.

Ciò posto, si osserva che in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, ossia in data 2 ottobre 2020, è spirato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo risultante dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., decorrente dalla data del commesso reato (2 aprile 2013).

Anche considerando i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il risultato non cambia.

Ne discende che, mentre è manifestamente infondata la censura sviluppata nel secondo motivo di ricorso, deve prendersi atto che, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, il reato si è estinto per prescrizione.

Non emergendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (giacché l'unico motivo che investe il merito della vicenda riguarda l'invocata sussistenza di una circostanza attenuante), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali.

Agli effetti civili, seguono le decisioni che l'art. 622 cod. proc. pen. correla all'annullamento della sentenza in relazione ai soli capi civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; rigetto nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 luglio 2020 il Tribunale di Avellino, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avendola ritenuta responsabile del reato di lesioni in danno di quest'ultima. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza di secondo grado. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. All'udienza del giorno 11 novembre 2022 si è proceduto alla discussione orale. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il primo motivo è fondato. Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01). D'altra parte, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mangano, Rv. 282823 - 01). In tale contesto, del tutto contraddittoriamente la sentenza impugnata, pur esplicitamente ravvisando il fatto ingiusto della Iappariello, che aveva pronunciato parole minacciose nei confronti dell'imputata, ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità psicologica tra le stesse e l'aggressione ad opera della Evangelista, che ha colpito con uno schiaffo l'antagonista e le ha tirato i capelli (con la conseguenza di una lieve algia al cuoio capelluto e alla guancia destra), serbando una condotta che, pur non essendo penalmente scriminata, non appare dotata di quei caratteri di manifesta sproporzione che valgono a fare del fatto ingiusto una semplice occasione per realizzare illeciti fondati su diverse motivazioni. Ciò posto, si osserva che in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, ossia in data 2 ottobre 2020, è spirato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo risultante dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., decorrente dalla data del commesso reato (2 aprile 2013). Anche considerando i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il risultato non cambia. Ne discende che, mentre è manifestamente infondata la censura sviluppata nel secondo motivo di ricorso, deve prendersi atto che, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, il reato si è estinto per prescrizione. Non emergendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (giacché l'unico motivo che investe il merito della vicenda riguarda l'invocata sussistenza di una circostanza attenuante), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali. Agli effetti civili, seguono le decisioni che l'art. 622 cod. proc. pen. correla all'annullamento della sentenza in relazione ai soli capi civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competent
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