CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 40488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto p 'ocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricon o. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 il Tril: unale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di cl atenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47 .quinquies Ord.pen., avaizata da D.M. Il Tribunale ha valutato che l'istanza è motivata dalla necessità di a3sistere il figlio minore, quattordicenne, affetto da un disturbo dello spettro au:istico ed attualmente ospite di una struttura per minori, ma l'ha ritenuta inammissibile in quanto la disabilità del figlio è espressamente classificata come "non cirave", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, mentre la Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 18/2020 l'incostituzionalità della norma ri -alla parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche in favore della madre di un figlio affetto da handicap, ha stabilito che devEi trattarsi di un handicap "grave", ritualmente accertato in base a detta norma. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso D.M. per r lezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con i qua e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sufficiente, per dichiarale che la disabilità del figlio della ricorrente non è grave, la valutazione effettuata in data 12/06/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. All'epoca, però, al minore era stato diagnosticato solo un disturbo dell'attenzione e una iperattività, mentre nel settembre 2023 un neuropsichiatra infantile ha accertato che egli è affetto da un disturbo dello spettro autistico. Sarebbe stata m: cessaria, pertanto, una nuova valutazione ai sensi della legge n. 104/1992, inediante apposita perizia, al fine di verificare se la sua patologia, come recehtemente diagnosticata, sia da ritenere grave o meno. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. La sentenza n. 18 emessa dalla Corte costituzionale in data 1!: gennaio 2020 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 47-quinquies, cprnma 1, )/( Ord.pen, «nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handic ap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 05 febbraio 1992 n.104 ... rit:Jalmente accertato in base alla medesima legge». La detenzione domiciliare speciale, perciò, deve essere ritenuta concedibile alla madre di prole affetta da disabilità grave, indipendentemente dall'età di questa. Detta sentenza, però, ha individuato con estrema chiarezza i imiti del requisito richiesto per la concessione della misura alternativa alla deter zione, in quanto ha stabilito che la disabilità del figlio deve essere definita gravu ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, e che deve essere «rit:Jalmente accertata in base alla medesima legge». Il testo della decisione della Corte costituzionale è chiaro e non suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive: diversamente dalla sentenza n. 350/2003, con cui è stata ichiarata incostituzionale l'omessa previsione della concedibilità della detenzione domiciliare ordinaria al genitore di prole «portatore di handicap tctalmente invalidante», la sentenza n. 18/2020 individua un presupposto meno stringente, ritenendo sufficiente che l'handicap sia grave, anche se non tctalmente invalidante, ma richiede espressamente che esso sia «ritualmente» acc ertato in base alla legge n. 104/1992. La finalità di tale previsione appare esse re quella di limitare la discrezionalità del giudice nel definire la "gravità" dell'handicap, che potrebbe portare a decisioni in contrasto tra loro o fortemente difformi, in danno dei detenuti istanti: la prescrizione di concedere il beneficio solo sullE base di una certificazione ufficiale dell'handicap e della sua gravità, rilasciata dE ll'organo a cui la legge n. 104/1992, che regolamenta l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, attribuisce la competenza per tale accertamento, consente al giudice di fondarsi su una valutazione sicuramente equa, effettuata da personale specializzato, ed emessa applicanco criteri generali. 3. La misura alternativa richiesta, pertanto, può essere concessa olo se la prole della persona condannata sia affetta da una disabilità accert: ta come "grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. La pn scrizione stabilita dalla sentenza n. 18/2020 non può essere aggirata, essende stata la norma dell'art. 47-quinquies, comma 1, Ord.pen. dichiarata contraria alla Costituzionale solo nella parte in cui non consente il beneficio in caso di presenza di un handicap specificamente accertato nelle "rituali" forme della legge n. 104/1992.La ricorrente, pertanto, erra quando afferma che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ritenere grave l'handicap del figlio sulla base delle certificazioni depositate, ovvero disporre una perizia per accertare tale gri:vità: un accertamento svolto in forme e con modalità diverse da quelle stab lite dalla legge n. 104/1992 non soddisferebbe il requisito richiesto dalla citata sentenza costituzionale per rendere concedibile la misura alternativa, nnancanclo la sua "ritualità". Il giudice penale o un perito non possono sostituirsi alla commissione medica prevista dalla legge n. 104/1992; il loro intervento, peraltro, potrebbe persino portare a risultati contrari agli interessi e ai diritti del disapile, n quanto una valutazione di mancanza di gravità dell'handicap non sarebbe impugnabile, diversamente dall'accertamento condotto ai sensi della legge n. 104/19 )2, che è sempre impugnabile, anche in ordine alla valutazione di gravità dell'handicap, con ricorso al giudice ordinario. 4. L'ordinanza impugnata si è conformata, pertanto, al dett :ito della sentenza n. 18/2020 della Corte costituzionale, dichiarando l'istanza inammissibile per la mancanza di un accertamento, condotto ai sensi e ell'art. 3 della legge n. 104/1992, della esistenza di un handicap "grave" del miri )re. Essa non presenta, quindi, alcuno dei vizi dedotti dalla ricorrente. Il ricorso da lei proposto deve perciò essere rigettato, ed ella de\ e essere condannata al pagamento delle spese processuali. L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute di un minore, impone l'oscuramento dei dati, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagarnentc del e spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le genenlità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto impc sto dalla legge. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]