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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 40323/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto euro 79.430,00 in denaro contante ed euro 8.400,00 in assegni, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, indagato in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestatogli perché si associava, nel ruolo di tenutario delle scritture contabili, con altri soggetti al fine di commettere una pluralità indeterminata di reati di natura economica e, segnatamente, fallimentare, fiscale e bancaria.

In•particolare, i soggetti coinvolti costituivano artatamente società, economicamente collegate alla "[OSCURATO:SOCIETA]." amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], remunerando soggetti di comodo che assumessero i ruoli rappresentativi di dette società così da addossare loro le conseguenze civili e penali della gestione, con l'intento di utilizzare le persone giuridiche in questione quali strumenti per realizzare proventi illeciti mediante violazione delle norme di cui agli artt. 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, 216 e 233 del r.d. n. 267 del 1942, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza degli artt. 324, commi 3 e 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., sul rilievo che la documentazione dirimente per la dimostrazione dell'estraneità dell'imputato alla vicenda nonché dell'inesistenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed i reati contestati, non sarebbe stata tramessa dal Pubblico ministero al Tribunale del riesame, come implicitamente confermato dalla mancanza di una valutazione di tale documentazione.

A parere della difesa, sarebbe stato precipuo dovere del giudice esaminare in giudizio gli atti, peraltro favorevoli al ricorrente; di talché la solo parziale trasmissione dei documenti avrebbe dovuto indurre a dichiarare l'immediata inefficacia della misura reale.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il GIP totalmente omesso una autonoma valutazione in ordine alla pertinenzialità al reato delle somme di denaro e degli assegni sequestrati all'imputato.

La difesa asserisce che la motivazione adottata sarebbe costituita da mere formule di stile e dalla pressoché totale ricopiatura della richiesta avanzata dal Pubblico ministero, rispetto alla quale il provvedimento impugnato nulla apporta di nuovo, neppure quanto all'esame della documentazione extracontabile.

Né il Tribunale avrebbe preso atto di tale grave violazione, avendo avallato, per converso, l'utilizzo della prassi redazionale dell'incorporazione fatta propria dal giudice della cautela.

Tale censura si ritiene estensibile anche al fumus dei reati, dal momento che, anche rispetto a tale requisito fondamentale, vi sarebbe una mancanza di autonoma motivazione e valutazione.

2.3. Con una terza doglianza, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 253, 321 e 125 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe legittimato l'operato del GIP nonostante l'insussistenza del fumus delicti, corroborando un ragionamento fondato sul mero sospetto ed avulso dall'esistenza di indizi.

Ed invero; elementi di fatto come la mera qualifica dell'imputato quale esperto contabile nonché quale revisore contabile della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.i." amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che fosse tenutario delle scritture contabili di talune società coinvolte nelle indagini - le cui sedi legali coincidevano talvolta con la sede secondaria della società presso cui l'imputato operava - sarebbero del tutto leciti e, nonostante la loro neutralità, sarebbero stati considerati dal giudice a carico del ricorrente, in maniera del tutto illegittima ed immotivata.

3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste quanto già dedotto, con particolare riferimento ai primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di doglianza, riferito essenzialmente alla mancata trasmissione da parte degli uffici della procura degli atti fondanti la misura, è inammissibile per genericità.

La difesa richiama, infatti, una documentazione che sarebbe necessaria a dimostrare l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e i reati contestati, senza specificare né allegare alcunché circa il suo contenuto e la sua effettiva rilevanza e senza considerare le argomentazioni svolte dal giudice del riesame; cosicché non è dato comprendere a cosa si riferiscano dette critiche.

Anche a prescindere da tale assorbente considerazione di carattere generale, deve rilevarsi, in ogni caso, l'intrinseca contraddittorietà della doglianza, nella parte in cui, censurando la mancata trasmissione, richiama nel ricorso la pag. 17 dell'ordinanza, da cui si evince che la documentazione pertinente è stata presa effettivamente in considerazione dal Tribunale.

Ed anzi, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato è duplice: per un verso, si dubita della genuinità della documentazione extra-contabile prodotta in giudizio, giacché trattasi di un documento informatico suscettibile di essere artefatto all'occorrenza e, dunque, inidoneo a provare che il denaro sequestrato è riferito a compensi incassati parzialmente in nero dall'imputato; per altro verso, si specifica che, pur a volere credere alla veridicità di detta documentazione, comunque il nesso di pertinenzialità, presupposto del vincolo reale, non verrebbe meno, in quanto il denaro sequestrato rappresenterebbe soltanto una parte degli incassi in nero conseguiti dal ricorrente; di talché gli illeciti tributari in questione potrebbero, ove superate le soglie di rilevanza penale, rientrare anch'essi nel novero dei reati-fine riconducibili all'associazione a delinquere ipotizzata dagli inquirenti.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata valutazione della documentazione difensiva, è inammissibile. 3 A.x Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

E, nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare reale, con particolare riferimento alla struttura e al funzionamento dell'associazione, ai legami e ai ruoli dei soggetti in essa coinvolti, ai rapporti intrattenuti dall'indagato, quale tenutario delle scritture contabili, con le società coinvolte, al coinvolgimento fattivo del medesimo nell'attività delittuosa.

E per parte sua, la difesa prende in considerazione la motivazione fornita sulla documentazione sequestrata - in tal modo, tra l'altro, ribadendo l'intrinseca contraddittorietà del motivo precedente - al fine di contestarne la logicità; contestazione evidentemente non consentita, attesi i limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen. 1.3.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, riferito essenzialmente alla motivazione circa gli indizi dei reati contestati.

Anche con questa doglianza la difesa critica sostanzialmente la tenuta logica del provvedimento, incorrendo nella violazione dei limiti imposti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

In ogni caso, dalla semplice lettura dell'ordinanza impugnata, emergono elementi di fatto idonei a sostenere la logicità e coerenza dell'imposizione della misura cautelare.

Nella ricostruzione accusatoria - corroborata dal quadro indiziario - è emerso, infatti, che il professionista ha contribuito, con i titolari formali e di fatto della società indagate e in accordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a progettare i reati fallimentari e tributari, servendosi di un'associazione a delinquere, dagli stessi gestita, e finalizzata alla commissione di delitti in danno dell'Erario e di altri creditori.

Ed invero - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine agli elementi che rendono plausibile l'ipotesi accusatoria, valorizzando le seguenti convergenti circostanze: a) le scritture contabili delle società coinvolte erano tenute dalla cooperativa "F.D.M.

Service", con la quale l'imputato collaborava strettamente; b) egli esercitava la sua professione presso l'indirizzo in cui risultavano ubicate sia la sede legale sia la sede secondaria della predetta società; b) la legale rappresentante della società cooperativa era legata all'imputato da un vincolo di parentela; d) gli assegni intestati in favore della "F.D.M.

Service" e le scritture contabili delle società in questione sono stati rinvenuti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; e) egli, in quanto consulente contabile, aveva le competenze necessarie per accorgersi dell'intervenuta commissione dei suddetti reati fiscali e fallimentari.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto euro 79.430,00 in denaro contante ed euro 8.400,00 in assegni, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, indagato in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestatogli perché si associava, nel ruolo di tenutario delle scritture contabili, con altri soggetti al fine di commettere una pluralità indeterminata di reati di natura economica e, segnatamente, fallimentare, fiscale e bancaria. In•particolare, i soggetti coinvolti costituivano artatamente società, economicamente collegate alla "[OSCURATO:SOCIETA]." amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], remunerando soggetti di comodo che assumessero i ruoli rappresentativi di dette società così da addossare loro le conseguenze civili e penali della gestione, con l'intento di utilizzare le persone giuridiche in questione quali strumenti per realizzare proventi illeciti mediante violazione delle norme di cui agli artt. 2, 4, 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, 216 e 233 del r.d. n. 267 del 1942, 132 del d.lgs. n. 385 del 1993. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza degli artt. 324, commi 3 e 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., sul rilievo che la documentazione dirimente per la dimostrazione dell'estraneità dell'imputato alla vicenda nonché dell'inesistenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed i reati contestati, non sarebbe stata tramessa dal Pubblico ministero al Tribunale del riesame, come implicitamente confermato dalla mancanza di una valutazione di tale documentazione. A parere della difesa, sarebbe stato precipuo dovere del giudice esaminare in giudizio gli atti, peraltro favorevoli al ricorrente; di talché la solo parziale trasmissione dei documenti avrebbe dovuto indurre a dichiarare l'immediata inefficacia della misura reale. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il GIP totalmente omesso una autonoma valutazione in ordine alla pertinenzialità al reato delle somme di denaro e degli assegni sequestrati all'imputato. La difesa asserisce che la motivazione adottata sarebbe costituita da mere formule di stile e dalla pressoché totale ricopiatura della richiesta avanzata dal Pubblico ministero, rispetto alla quale il provvedimento impugnato nulla apporta di nuovo, neppure quanto all'esame della documentazione extracontabile. Né il Tribunale avrebbe preso atto di tale grave violazione, avendo avallato, per converso, l'utilizzo della prassi redazionale dell'incorporazione fatta propria dal giudice della cautela. Tale censura si ritiene estensibile anche al fumus dei reati, dal momento che, anche rispetto a tale requisito fondamentale, vi sarebbe una mancanza di autonoma motivazione e valutazione. 2.3. Con una terza doglianza, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 253, 321 e 125 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe legittimato l'operato del GIP nonostante l'insussistenza del fumus delicti, corroborando un ragionamento fondato sul mero sospetto ed avulso dall'esistenza di indizi. Ed invero; elementi di fatto come la mera qualifica dell'imputato quale esperto contabile nonché quale revisore contabile della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.i." amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che fosse tenutario delle scritture contabili di talune società coinvolte nelle indagini - le cui sedi legali coincidevano talvolta con la sede secondaria della società presso cui l'imputato operava - sarebbero del tutto leciti e, nonostante la loro neutralità, sarebbero stati considerati dal giudice a carico del ricorrente, in maniera del tutto illegittima ed immotivata. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste quanto già dedotto, con particolare riferimento ai primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di doglianza, riferito essenzialmente alla mancata trasmissione da parte degli uffici della procura degli atti fondanti la misura, è inammissibile per genericità. La difesa richiama, infatti, una documentazione che sarebbe necessaria a dimostrare l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e i reati contestati, senza specificare né allegare alcunché circa il suo contenuto e la sua effettiva rilevanza e senza considerare le argomentazioni svolte dal giudice del riesame; cosicché non è dato comprendere a cosa si riferiscano dette critiche. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione di carattere generale, deve rilevarsi, in ogni caso, l'intrinseca contraddittorietà della doglianza, nella parte in cui, censurando la mancata trasmissione, richiama nel ricorso la pag. 17 dell'ordinanza, da cui si evince che la documentazione pertinente è stata presa effettivamente in considerazione dal Tribunale. Ed anzi, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato è duplice: per un verso, si dubita della genuinità della documentazione extra-contabile prodotta in giudizio, giacché trattasi di un documento informatico suscettibile di essere artefatto all'occorrenza e, dunque, inidoneo a provare che il denaro sequestrato è riferito a compensi incassati parzialmente in nero dall'imputato; per altro verso, si specifica che, pur a volere credere alla veridicità di detta documentazione, comunque il nesso di pertinenzialità, presupposto del vincolo reale, non verrebbe meno, in quanto il denaro sequestrato rappresenterebbe soltanto una parte degli incassi in nero conseguiti dal ricorrente; di talché gli illeciti tributari in questione potrebbero, ove superate le soglie di rilevanza penale, rientrare anch'essi nel novero dei reati-fine riconducibili all'associazione a delinquere ipotizzata dagli inquirenti. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata valutazione della documentazione difensiva, è inammissibile. 3 A.x Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). E, nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare reale, con particolare riferimento alla struttura e al funzionamento dell'associazione, ai legami e ai ruoli dei soggetti in essa coinvolti, ai rapporti intrattenuti dall'indagato, quale tenutario delle scritture contabili, con le società coinvolte, al coinvolgimento fattivo del medesimo nell'attività delittuosa. E per parte sua, la difesa prende in considerazione la motivazione fornita sulla documentazione sequestrata - in tal modo, tra l'altro, ribadendo l'intrinseca contraddittorietà del motivo precedente - al fine di contestarne la logicità; contestazione evidentemente non consentita, attesi i limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen. 1.3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, riferito essenzialmente alla motivazione circa gli indizi dei reati contestati. Anche con questa doglianza la difesa critica sostanzialmente la tenuta logica del provvedimento, incorrendo nella violazione dei limiti imposti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. In ogni caso, dalla semplice lettura dell'ordinanza impugnata, emergono elementi di fatto idonei a sostenere la logicità e coerenza dell'imposizione della misura cautelare. Nella ricostruzione accusatoria - corroborata dal quadro indiziario - è emerso, infatti, che il professionista ha contribuito, con i titolari formali e di fatto della società indagate e in accordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a progettare i reati fallimentari e tributari, servendosi di un'associazione a delinquere, dagli stessi gestita, e finalizzata alla commissione di delitti in danno dell'Erario e di altri creditori. Ed invero - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine agli elementi che rendono plausibile l'ipotesi accusatoria, valorizzando le seguenti convergenti circostanze: a) le scritture contabili delle società coinvolte erano tenute dalla cooperativa "F.D.M. Service", con la quale l'imputato collaborava strettamente; b) egli esercitava la sua professione presso l'indirizzo in cui risultavano ubicate sia la sede legale sia la sede secondaria della predetta società; b) la legale rappresentante della società cooperativa era legata all'imputato da un vincolo di parentela; d) gli assegni intestati in favore della "F.D.M. Service" e le scritture contabili delle società in questione sono stati rinvenuti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; e) egli, in quanto consulente contabile, aveva le competenze necessarie per accorgersi dell'intervenuta commissione dei suddetti reati fiscali e fallimentari. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C
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