CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'allontanamento, anche se di breve durata, integra il reato di cui all'art. 385 cod.pen., peraltro, nel caso di specie il ricorrente era uscito di casa per parlare con soggetto in affidamento in prova ai servizi sociali; rilevato che il motivo concernente il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile, non essendo stato espressamente dedotto in appello; rilevato che, per quanto concerne il motivo di ricorso relativo al mancato riconosciuto della particolare tenuità del fatto, il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, volta ad evidenziare la non occasionalità della condotta (p.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]