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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 32809/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 marzo 2024 il Tribunale di Pavia su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (oltre che a [OSCURATO:PERSONA]) la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al reato a lui ascritto (art. 589 bis commi 1, 5 n. 1 e 7 cod.pen.) disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione della legge penale ex art.606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione dell'art. 222 C.d.S.

Si assume che il giudice ha determinato la sospensione della patente di guida senza la benché minima motivazione in merito alla determinazione di detta durata che é stata fissata in anni uno e mesi sei poi ridotta per il rito considerato che il ventaglio della sanzione varia "fino a quattro anni".

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso proposto atteso che é ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autono<mo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma. (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435).

2. Nel merito il ricorso é infondato.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211; sez.

F., n.24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635) essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

Il giudice si è attenuto a tale limite applicando la sanzione amministrativa in una misura inferiore alla media edittale pur senza fornire alcuna motivazione sul punto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 marzo 2024 il Tribunale di Pavia su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (oltre che a [OSCURATO:PERSONA]) la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al reato a lui ascritto (art. 589 bis commi 1, 5 n. 1 e 7 cod.pen.) disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione della legge penale ex art.606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione dell'art. 222 C.d.S. Si assume che il giudice ha determinato la sospensione della patente di guida senza la benché minima motivazione in merito alla determinazione di detta durata che é stata fissata in anni uno e mesi sei poi ridotta per il rito considerato che il ventaglio della sanzione varia "fino a quattro anni". 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso proposto atteso che é ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autono<mo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma. (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435). 2. Nel merito il ricorso é infondato. Ed invero la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211; sez. F., n.24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635) essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. Il giudice si è attenuto a tale limite applicando la sanzione amministrativa in una misura inferiore alla media edittale pur senza fornire alcuna motivazione sul punto. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così
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