CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 16632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che,riportandosi alle conclusioni depositate per l’udienza del 28 novembre 2025, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quellodi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti degli imputati,riducendo il solo trattamento sanzionatorio.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata daentrambe le decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico, eOsvaldo [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, dalla costituzione al fallimento,della società M.O. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., avevano distratto denarodalla stessa prelevandolo senza alcuna giustificazione per importi pari ad oltre63.000,00 euro nell'anno 2017 e ad oltre 240.000,00 euro nell’anno successivo.Inoltre, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art.10-quater del 10 marzo 2000, n. 74, per non aver versato le somme dovute perl'anno di imposta 2017, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per unimporto di oltre 77.000,00 euro.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, innanzi tutto, l’imputatoManuel [OSCURATO:PERSONA], che, con il suo difensore di fiducia, si affida a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge ed omessa motivazione, poichénon si era mai occupato della gestione della società, ma era semplicemente figliodell'amministratore di fatto e vi aveva solo talvolta lavorato come muratore.Inoltre, aveva problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.Assume, altresì, che la circostanza che il padre era amministratore di fattodella società comportava che egli, riponendo grande fiducia nel genitore, nonavesse motivo di dubitare della correttezza del suo operato, con conseguenteesclusione del dolo, sulla ricorrenza del quale, peraltro, la Corte territorialeaveva omesso di motivare.2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato denuncia ingiustificata disparitàdi trattamento sull'aumento in continuazione per il reato di cui al capo 2) dellarubrica.Al riguardo evidenzia, in particolare, che la Corte territoriale, per il reato c.d.satellite di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, ha disposto unaumento di pena pari a un anno di reclusione, eccessivo rispetto al minimoedittale previsto per tale reato, vieppiù ove si consideri che, per il coimputatoOsvaldo [OSCURATO:PERSONA], l’aumento è stato, per il medesimo delitto, di sei mesi direclusione rispetto alla pena base per il reato principale.3. Propone ricorso per cassazione contro la stessa decisione della Corte diappello di Brescia anche [OSCURATO:PERSONA], affidandosi, con il proprio difensore difiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi anch’essi nei limitistrettamente necessari per la decisione,3.1. Con il primo, lamenta vizio di motivazione rispetto all'aumento di penainflitto per la ritenuta continuazione del delitto di cui al capo 2) dell’imputazione,in quanto, sebbene la misura della pena fosse stata ridotta per il c.d. reatosatellite in secondo grado da un anno a sei mesi, tuttavia, per il reato di cuiall’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, era già contemplata, all’epoca deifatti, una pena ricompresa nella cornice edittale tra sei mesi e due anni direclusione, talché si era di fatto pervenuti a un cumulo materiale di pene,frustrando la ratio sottesa all'istituto della continuazione.3.2. Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente deduce che dovrebbedichiararsi estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2) dell’imputazione, inquanto detto termine sarebbe decorso dopo la pronuncia di secondo grado del 23aprile 2025, non essendo applicabile la causa di sospensione della prescrizioneintrodotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Orlando). Secondo laprospettazione difensiva, infatti, sebbene la predetta legge n. 103 del 2017 fossevigente al momento dei fatti, tuttavia l’art. 159, secondo comma, cod. pen.,come introdotto dalla stessa, era stato espressamente abrogato dall'art. 2 dellalegge 27 novembre 2021, n. 134. Con la conseguenza che, anche in base aiprincipi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenersi chela norma penale più favorevole applicabile era quella già in precedenzacontemplata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, senza che potesse darsi unasorta di “reviviscenza” delle previsioni dettate dalla legge c.d. Orlando, in quantomeno favorevole.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai limitidell’inammissibilità per genericità perché non si confronta in modo specifico conle argomentazioni sottese alle conformi decisioni di merito per l’affermazionedella sua responsabilità penale, è, comunque, manifestamente infondato.La tesi dell’imputato per la quale, in sostanza, egli sarebbe stato unamera “testa di legno” è stata infatti smentita in ragione dello svolgimento, anchein concreto, da parte dello stesso delle funzioni proprie di amministratore didiritto della società.Come hanno infatti congruamente posto in rilievo entrambe le pronuncedi merito, il ricorrente è stato beneficiario, senza neppure essere in grado diindicare l’attività prestata per la società e i relativi orari, di ingenti compensi e hadirettamente prelevato rilevanti somme dalle casse sociali.In detta situazione, non può prospettarsi un’esclusione del dolo del Pomaper aver “confidato” sulla corretta gestione del padre, amministratore di fatto.Dunque, rispetto all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadistrattiva, opera il generale principio per il quale l’elemento soggettivo deldelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico,per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato diinsolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendosufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazionediversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).Vale soggiungere, peraltro, che la partecipazione effettiva del ricorrentealla gestione della società è illuminata dal fatto che, rispetto al delitto tributariodi cui al capo 2), egli ha compilato direttamente i modelli F24, modificando quellipredisposti dal commercialista, inserendovi crediti inesistenti in compensazione.2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, in realtà, anche perManuel [OSCURATO:PERSONA], l’aumento a titolo di continuazione per il reato c.d. satellite è statopari a sei mesi e non già, come deduce, a un anno di reclusione.Invero, nella motivazione sul trattamento sanzionatorio del ricorrente sirichiama espressamente la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], calcolatanel seguente modo: determinata la pena base in anni tre di reclusione, è stataridotta, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, allamisura di due anni e mesi sei di reclusione, con aumento di mesi sei per il reatoc.d. satellite.Identico ragionamento è stato compiuto, stante l’operato rinvio, perManuel [OSCURATO:PERSONA], atteso che, per come del resto si desume anche dalla pena finale,determinata, per entrambi gli imputati, in due anni di reclusione, il riferimentoalla pena base di “anni due mesi” è un evidente refuso, mancando l’indicazionedel numero dei mesi stessi che era, per quanto rilevato, pari a sei mesi.3. Andando, ora, a considerare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivoè manifestamente infondato poiché il delitto per il quale è stato condannato ilricorrente non è quello di cui al comma 1 dell’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del2000, bensì quello previsto dal comma 2 della medesima disposizione normativa,in forza della quale «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei annichiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti perun importo annuo superiore ai cinquantamila euro».Talché l’aumento di pena nella misura di sei mesi operato per il predettoreato c.d. satellite è significativamente inferiore al minimo edittale, con l’ulterioreconseguenza che non si è verificato il denunciato cumulo delle pene in violazionedel regime della continuazione dettato dall’art. 81 cod. pen.4. Il secondo motivo proposto dal medesimo ricorrente è, del pari,manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, infatti, smentendo la tesiprospettata dal [OSCURATO:PERSONA], che la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021(Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).Inoltre, con sentenza n. 38 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiaratonon fondate le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Lecce che involgevanol’interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione per il periodomassimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine di deposito dellasentenza di primo grado e di quella di appello continua ad applicarsi ai reaticommessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.Di conseguenza, il reato si prescriverà solo nella data del 23 ottobre2026.5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando leragioni che hanno determinato la declaratoria di inammissibilità degli stessi. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]