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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10065/2026

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to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenze di cui ani nn. 30 e 11 del certificato del casellario giudiziale: associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., commessa in Afragola (NA) nel 1998 e altro identico reato commesso a Casoria (Na) nel 1998; b) sentenze di cui ai nn. 25 e 17 del certificato del casellario giudiziale: associazione di tipo mafioso, plurime estorsioni continuate, omicidio tentato e detenzione e porto illegale di armi commesse dal 2005 al 2009 nella provincia di Napoli e Caserta e associazione di tipo mafioso commesso a Nola e zone limitrofe e ancora in atto; c) sentenze di cui ai nn. 23 e 18 del certificato del casellario giudiziale: due omicidi in concorso e detenzione e porto illegale di armi commessi a Caivano e Cardito nel 2005 e omicidio, porto illegale di armi, soppressione di cadavere, estorsione tentata, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni e di materie esplodenti commessi nel 2006, nel 2011 e dal 2001 in provincia di Napoli.

2. Il giudice dell’esecuzione, nonostante i diversi delitti siano collegati dal medesimo contesto criminale in cui sono stati commessi – l’appartenenza al clan Moccia operante nel territorio nolano – ha ritenuto che non sia ravvisabile il medesimo disegno criminoso.

Nello specifico.

In primo luogo, difetterebbe il presupposto indicato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la deliberazione deve essere unitaria e precedente alla commissione del primo reato e ciò non sarebbe desumibile dagli elementi emersi: nel caso di specie i reati sono eterogeni, commessi in territori contigui ma in momenti distanti tra loro e ciò evidenzierebbe che l’intento criminale del soggetto agente non era stato unico.

In secondo luogo, l’istanza con cui la difesa chiede l’applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 81 cod. prn. non adempierebbe all’onere di allegazione che grava sul condannato di indicare in termini precisi e puntuali gli elementi di fatto dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso.

In ultimo, alla luce del quadro probatorio e dei precedenti penali del reo, è emerso che egli ha rivestito una posizione apicale nel clan Moccia e che ha commesso efferati crimini nel corso del tempo, avendo così dimostrato la propria attitudine a commettere reati.

Secondo il giudice dell’esecuzione, infatti, il comportamento del ricorrente deve essere ascritto alla sua generale tendenza a delinquere, caratterizzata dall’appartenenza al clan mafioso, e che ciò, quindi, più che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso dimostrerebbe la sua abitualità o attitudine a commettere reati diversi rinnovando costantemente la propria volontà criminale.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, ha mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.

Il ricorrente rileva che le argomentazioni esposte dal giudie di merito non consentono di comprendere se le ragioni contenute nell’incidente di esecuzioni depositato in data 2 dicembre 2024 siano state effettivamente valutate.

Ad avviso della difesa, infatti, il giudice dell’esecuzione avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con il contenuto dell’istanza nella quale erano indicati i passaggi delle sentenze di merito che hanno già riconosciuto la continuazione in situazioni analoghe e che, pertanto, evidenziavano la sussistenza del medesimo vincolo anche tra i fatti cui si riferisce l’attuale richiesta.

Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento di diniego impugnato, che fa esclusivo riferimento al percorso criminale del reo, ai suoi precedenti penale e alla circostanza che egli abbia rivestito una posizione apicale nel clan mafioso nolano, sarebbe apparente.

4. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta la requisitoria scritta del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In un unico motivo la difesa, facendo specifico riferimento ai passaggi contenuti nelle sentenze di merito in cui la continuazione tra il reato associativo e alcuni reati fine è stata ritenuta, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando come questa sia apparente.

La doglianza è fondata.

2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.

Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).

La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).

L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).

La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.

In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.

2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce a un reato associativo e ad altri delitti che possono essere identificati anche quali reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale.

Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01).

2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati e ha fornito una motivazione carente quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo della continuazione.

A fronte della specifica istanza proposta, infatti, il giudice dell’esecuzione ha fondato il proprio diniego facendo pressoché esclusivo riferimento al numero dei precedenti penali, a una generica attitudine a delinquere e alla considerazione che l’inserimento di tutti i reati nel medesimo contesto non sarebbe sufficiente a ritenere che gli stessi facciano parte di un medesimo disegno criminoso, che siano cioè contenuti in una unica e originaria programmazione.

Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta, resa all’esito di una valutazione che non tiene conto e non si confronta con il contenuto delle sentenze di merito espressamente indicate dalla difesa, risulta inadeguata.

Ciò d’altro canto considerato che in alcune delle sentenze pure correttamente acquisite in atti il giudice della cognizione ha già riconosciuto che all’atto della partecipazione del ricorrente all’associazione alcuni dei reati fine erano già stati deliberati o comunque programmati.

2.4. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenze di cui ani nn. 30 e 11 del certificato del casellario giudiziale: associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., commessa in Afragola (NA) nel 1998 e altro identico reato commesso a Casoria (Na) nel 1998; b) sentenze di cui ai nn. 25 e 17 del certificato del casellario giudiziale: associazione di tipo mafioso, plurime estorsioni continuate, omicidio tentato e detenzione e porto illegale di armi commesse dal 2005 al 2009 nella provincia di Napoli e Caserta e associazione di tipo mafioso commesso a Nola e zone limitrofe e ancora in atto; c) sentenze di cui ai nn. 23 e 18 del certificato del casellario giudiziale: due omicidi in concorso e detenzione e porto illegale di armi commessi a Caivano e Cardito nel 2005 e omicidio, porto illegale di armi, soppressione di cadavere, estorsione tentata, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni e di materie esplodenti commessi nel 2006, nel 2011 e dal 2001 in provincia di Napoli. 2. Il giudice dell’esecuzione, nonostante i diversi delitti siano collegati dal medesimo contesto criminale in cui sono stati commessi – l’appartenenza al clan Moccia operante nel territorio nolano – ha ritenuto che non sia ravvisabile il medesimo disegno criminoso. Nello specifico. In primo luogo, difetterebbe il presupposto indicato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la deliberazione deve essere unitaria e precedente alla commissione del primo reato e ciò non sarebbe desumibile dagli elementi emersi: nel caso di specie i reati sono eterogeni, commessi in territori contigui ma in momenti distanti tra loro e ciò evidenzierebbe che l’intento criminale del soggetto agente non era stato unico. In secondo luogo, l’istanza con cui la difesa chiede l’applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 81 cod. prn. non adempierebbe all’onere di allegazione che grava sul condannato di indicare in termini precisi e puntuali gli elementi di fatto dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso. In ultimo, alla luce del quadro probatorio e dei precedenti penali del reo, è emerso che egli ha rivestito una posizione apicale nel clan Moccia e che ha commesso efferati crimini nel corso del tempo, avendo così dimostrato la propria attitudine a commettere reati. Secondo il giudice dell’esecuzione, infatti, il comportamento del ricorrente deve essere ascritto alla sua generale tendenza a delinquere, caratterizzata dall’appartenenza al clan mafioso, e che ciò, quindi, più che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso dimostrerebbe la sua abitualità o attitudine a commettere reati diversi rinnovando costantemente la propria volontà criminale. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, ha mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. Il ricorrente rileva che le argomentazioni esposte dal giudie di merito non consentono di comprendere se le ragioni contenute nell’incidente di esecuzioni depositato in data 2 dicembre 2024 siano state effettivamente valutate. Ad avviso della difesa, infatti, il giudice dell’esecuzione avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con il contenuto dell’istanza nella quale erano indicati i passaggi delle sentenze di merito che hanno già riconosciuto la continuazione in situazioni analoghe e che, pertanto, evidenziavano la sussistenza del medesimo vincolo anche tra i fatti cui si riferisce l’attuale richiesta. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento di diniego impugnato, che fa esclusivo riferimento al percorso criminale del reo, ai suoi precedenti penale e alla circostanza che egli abbia rivestito una posizione apicale nel clan mafioso nolano, sarebbe apparente. 4. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In un unico motivo la difesa, facendo specifico riferimento ai passaggi contenuti nelle sentenze di merito in cui la continuazione tra il reato associativo e alcuni reati fine è stata ritenuta, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando come questa sia apparente. La doglianza è fondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce a un reato associativo e ad altri delitti che possono essere identificati anche quali reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale. Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01). 2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati e ha fornito una motivazione carente quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo della continuazione. A fronte della specifica istanza proposta, infatti, il giudice dell’esecuzione ha fondato il proprio diniego facendo pressoché esclusivo riferimento al numero dei precedenti penali, a una generica attitudine a delinquere e alla considerazione che l’inserimento di tutti i reati nel medesimo contesto non sarebbe sufficiente a ritenere che gli stessi facciano parte di un medesimo disegno criminoso, che siano cioè contenuti in una unica e originaria programmazione. Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta, resa all’esito di una valutazione che non tiene conto e non si confronta con il contenuto delle sentenze di merito espressamente indicate dalla difesa, risulta inadeguata. Ciò d’altro canto considerato che in alcune delle sentenze pure correttamente acquisite in atti il giudice della cognizione ha già riconosciuto che all’atto della partecipazione del ricorrente all’associazione alcuni dei reati fine erano già stati deliberati o comunque programmati. 2.4. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagi
Sentenza Cassazione n. 10065/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris