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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 39137/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] la memoria depositata dal difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'incidente di esecuzione presentato nell'interesse del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere la revoca della confisca di prevenzione disposta, nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA], con decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 28 settembre 2012, con riguardo alla quota parte del fabbricato sito di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di qualificazione del terzo legittimato a proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di confisca; - la violazione di legge in riferimento agli artt. 28 e 48 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 630 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla buona fede del terzo e ai principi sulla revocazione e sull'incidente di esecuzione relativi alla confisca di prevenzione.

Il ricorso osserva che è erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale la ricorrente non sarebbe terza interessata perché ha partecipato al procedimento di confisca, desumendo ciò dalla circostanza che la ricorrente aveva formulato una precedente richiesta di revoca della confisca che è stata rigettata.

Si tratta di un’affermazione errata in diritto, come già chiarito alla sentenza n. 53.384 del 2018 e dalla sentenza n. 5530 del 2023.

Del resto, la revoca della confisca era stata promossa nei precedenti giudizi per motivi attinenti alla prova nuova concernente la legittima provenienza delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto immobiliare, mentre l'odierno incidente di esecuzione riguarda la domanda del terzo interessato di far valere il diritto di proprietà pro quota alla stessa spettante quale coniuge in regime di comunione di beni per un acquisto effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in costanza di matrimonio.

D'altra parte, la lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] era già stata dimostrata e accertata nel giudizio relativo alla violazione urbanistica concernente l’edificazione dell'immobile, del quale la Corte d’appello non ha tenuto conto.

In conclusione, la ricorrente è un terzo di buona fede perché estranea al processo di cognizione nonché estranea a qualunque attività asseritamente illecita svolta dal marito, sicché non può subire la confisca semplicemente in quanto coniuge dello stesso, come chiarito dalla sentenza n. 19.767 del 2020.

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è inficiato da errore di fatto e di diritto poiché risulta che la Corte d'appello di Catanzaro il 13 gennaio 2006 ha liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA] una ingente somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, somma successivamente impiegata, il 5 giugno 2006, per l'acquisto in regime di comunione dei beni del terreno agricolo sul quale poi (abusivamente) è stato edificato l'immobile oggetto di confisca.

La legittima provenienza della somma rende incontestabile la legittimità dell'acquisto, mentre la motivazione del provvedimento impugnato ignora completamente le argomentazioni difensive.

2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale, oltre a precisare che i dedotti vizi motivazionali ridondano nella violazione di legge, ha sottolineato che il terzo, che intende rivendicare l’effettiva disponibilità del bene, ritenuto fittiziamente intestato al proposto e nel caso di specie al coniuge, può giustificare la capacità economica adducendo anche proventi di evasione fiscale, poiché non è il soggetto cui è attribuita la pericolosità sociale e dunque a lui non può applicarsi la confisca di prevenzione.

Questa può attingere i beni o la quota dei beni dei quali risulta intestatario il proposto, ma solo nella misura in cui siano nella effettiva disponibilità del soggetto socialmente pericoloso e siano frutto delle attività illecite di quest’ultimo o ne costituiscano il reimpiego.

Del resto, se è vero che l’intestazione del bene in capo alla ricorrente è avvenuta in regime di comunione dei beni a seguito di acquisto a titolo derivativo, appare chiaro che questo non conduce alla asserita disponibilità in capo al solo coniuge, apparendo evidente che si tratta di un acquisto avvenuto in ragione del regime di comunione legale dei beni con denaro proveniente dallo Stato, quale risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

La confisca totalitaria del bene, senza salvare la quota di pertinenza del terzo, appare non conforme al paradigma legale, nella interpretazione convenzionale.

Come chiarito dalla Corte EDU, la norma convenzionale di cui all’art. 1 del protocollo 1 CEDU, là dove ammette il sacrificio del diritto di proprietà per realizzare l’interesse generale, impone che tale sacrificio sia proporzionato allo scopo perseguito (ricorso “Bongiorno” n. 4514/07).

In ordine all’affermazione della Corte di appello relativa alla circostanza che l’istante non possa essere considerata terzo in buona fede proprio perché moglie, di particolare rilevanza è la posizione della Corte E.D.U. in merito ai beni intestati a terzi con la nota sentenza Isaia c/Italia del 25 settembre 2025, in cui è stato sancito come la sola relazione familiare con il proposto e la sproporzione patrimoniale non possano fondare la confisca dei beni del terzo interessato.

È stato ribadito, inoltre che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga requisiti procedurali espliciti, la citata sentenza ha richiesto che i procedimenti interni offrano alla persona lesa una ragionevole opportunità di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che interferiscono con i diritti garantiti da tale disposizione.

Per accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, occorre esaminare in modo globale le procedure applicabili (cfr. sentenza Cedu - Rummi c.

Estonia, n. 63362/09, § 104, 15 gennaio 2015).

Tuttavia, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’incidente di esecuzione sulla base di un principio sconfessato dalla citata sentenza Isaia, sostenendo che la moglie non aveva dimostrato la provenienza lecita del denaro.

In conclusione, l’aver presentato istanza di revoca della misura non rende la ricorrente parte del procedimento di confisca: il processo che ha disposto la confisca del bene è il processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], processo al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato.

Per tale motivo è assolutamente terza nel procedimento di confisca.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È opportuno ripercorrere brevemente le vicende che hanno interessato la confisca dell'immobile della quale la ricorrente richiede la revoca pro quota essendone cointestataria in ragione dell'acquisto effettuato dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale dei beni: - con decreto in data 28 settembre 2012, la Corte d'appello di Catanzaro ha disposto la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a svariati beni, tra i quali un edificio sito in [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013) ha rigettato i ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto decreto; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ha poi presentato al Tribunale di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, l’istanza di revoca della confisca degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] intestati a [OSCURATO:PERSONA], colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto in data 16 maggio 2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA], difettando il requisito della novità della prova concernente l’origine lecita delle somme impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto immobiliare, fondata sulla circostanza che esse derivavano dalla liquidazione statale dell’indennità per ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA]; - a seguito di impugnazione, la Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 17 marzo 2017, ha disposto la revoca della confisca suddetta, ritenendo “nuova” la prova dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA], poiché nel giudizio di prevenzione, ferma la sproporzione tra i redditi e il valore degli immobili nonché l’insufficienza dei fondi a sostenere i costi di edificazione, la nuova prova non era stata presa in considerazione dal giudice in quanto genericamente allegata (senza l’indicazione dei flussi finanziari indirizzati alla costruzione degli edifici); - su ricorso del Procuratore generale e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18130 del 9/02/2018) ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca della confisca, rilevando che la “prova nuova” è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell’ambito di esso; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la citata sentenza n. 18130/2018, che veniva dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 41575 del 21/02/2019); - [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la potestà genitoriale sui figli, ha proposto altro ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la citata sentenza n. 18130/2018, che veniva dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 18605 del 25/01/2019 – dep. 2020); - all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla citata sentenza n. 18130/2018, la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 15 maggio 2019, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro in data 16 maggio 2016 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca; - su ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 – dep. 2021) ha rigettato il ricorso avverso il citato decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 15 maggio 2019; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Tribunale di Catanzaro una nuova istanza di revoca della confisca degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] intestati a [OSCURATO:PERSONA], colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto in data 2 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, poiché già proposta ed esaminata; - su ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 51284 del 24/11/2023) ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il citato decreto del Tribunale di Catanzaro in data 2 maggio 2023, precisando che il provvedimento impugnato aveva correttamente rilevato che si trattava della riproposizione dell’istanza di revoca già decisa con provvedimento irrevocabile e che la deduzione sulla novità della prova, concernente la legittima provenienza delle somme impiegate per l’edificazione abusiva dell’immobile accertata in data 23 gennaio 2007 (sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 245/2009 per art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001), era comunque intempestiva rispetto al giudizio di prevenzione nel quale era già disponibile.

3. È indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (ex multis, Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale.

In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a- tecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta.

3.1. La sopra riportata narrativa della vicenda concernente la confisca dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] consente di affermare che la ricorrente ha reiteratamente riproposto, sovente neppure facendo menzione di analoghe precedenti istanze, in varie forme e sedi giudiziarie la medesima domanda sostenuta dalla stessa causa petendi.

In effetti, non vi sono dubbi che si tratti sempre della medesima questione: la presunta lecita provenienza del denaro asseritamente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per acquistare ed edificare un bene caduto in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che, del resto, appare fin troppo chiaro è che la questione venne esaminata già nel corso del giudizio di prevenzione, tanto che questa Corte Suprema, nel giudizio del quale era parte anche [OSCURATO:PERSONA], ebbe modo di chiarire (Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013): - «La Corte d'Appello ha preso in considerazione tutti gli argomenti prospettati dalla difesa e modificando il metro di giudizio adottato dal Tribunale sulla scorta delle produzioni dell'Ufficio del Pubblico ministero: a) ha dato atto della disponibilità economica legittima del prevenuto sovveniente dal risarcimento per "ingiusta detenzione", ottenuto dal proposto nell'anno 2006; […]»; - «La Corte territoriale (pag. 9 del decreto impugnato) ha posto in evidenza inoltre come la consulenza tecnica messa a disposizione della difesa presenti i caratteri della genericità e della lacunosità, perché non è stata fornita dimostrazione concreta dei costi sostenuti dal prevenuto per la realizzazione dei lavori riguardanti l'immobile (attraverso la produzione di fatture) e nell'elaborato del consulente non si sarebbe tenuto conto di alcune opere (l'acquisto del terreno su cui insite l'immobile, il costo di realizzazione del muro di cinta dell'altezza di due metri in calcestruzzo costituente la perimetrazione della proprietà, il cancello carraio elettrico scorrevole, l'impianto videocitofonico, il costo dell'impianto idrico, di scarico ed elettrico, i costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica) apprezzabilmente rilevanti ai fini della determinazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione». - che [OSCURATO:PERSONA] non ha «fornito alcuna dimostrazione in ordine ai reali costi sostenuti per i lavori fatti nell'immobile, né specifiche indicazioni in ordine alle fonti economiche utilizzate per la realizzazione dei lavori medesimi»; - «La censura formulata nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA], per la quale la Corte territoriale non avrebbe fatto una lettura completa della documentazione prodotta, cadendo in un vizio di "travisamento" della prova offerta, non può qui essere presa in considerazione, vuoi perché generica nella sua formulazione si da indurre una rivalutazione di elementi di fatto, vuoi perchè rifluente sul tema del vizio di motivazione che non può essere preso in considerazione nella presente sede»; - «La Corte ha infine affermato essere insufficiente il dato della semplice disponibilità di un reddito legittimo (derivante dal risarcimento per ingiusta detenzione), perché il prevenuto avrebbe dovuto fornire adeguata ed esauriente prova che quel reddito (lecito, ma comunque insufficiente) era stato impiegato proprio per la realizzazione dei lavori eseguiti sulla proprietà oggetto di confisca, se non altro ai fini della dimostrazione di una quantomeno parziale legittimità dei mezzi patrimoniali impiegati dal proposto».

3.2. Se, quindi, la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla questione della provenienza dei fondi utilizzati dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] è già stata fin troppe volte esaminata con inutile dispendio di energie giudiziarie, è manifestamente infondata l’argomentazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata parte del giudizio di prevenzione conclusosi con la confisca dell’immobile: ciò, invece, risulta dalla richiamata Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013 che, come si è detto, ha proprio esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva le medesime questioni oggi nuovamente (per la terza volta) riproposte.

3.3. Poco vi è da aggiungere ove si consideri che identica istanza era già stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza in data 2 maggio 2023 e che il ricorso avverso detta decisione è stato giudicato inammissibile (Sez. 1, n. 51284/2023)

4. L’odierno ricorso è dunque inammissibile perché, senza introdurre alcuna novità, ripropone questioni e domande già rigettate e dichiarate inammissibili.

L’originaria inammissibilità dell’istanza va rilevata d’ufficio da questa Corte (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).

4.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] la memoria depositata dal difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'incidente di esecuzione presentato nell'interesse del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] volto a ottenere la revoca della confisca di prevenzione disposta, nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA], con decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 28 settembre 2012, con riguardo alla quota parte del fabbricato sito di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di qualificazione del terzo legittimato a proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di confisca; - la violazione di legge in riferimento agli artt. 28 e 48 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 630 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla buona fede del terzo e ai principi sulla revocazione e sull'incidente di esecuzione relativi alla confisca di prevenzione. Il ricorso osserva che è erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale la ricorrente non sarebbe terza interessata perché ha partecipato al procedimento di confisca, desumendo ciò dalla circostanza che la ricorrente aveva formulato una precedente richiesta di revoca della confisca che è stata rigettata. Si tratta di un’affermazione errata in diritto, come già chiarito alla sentenza n. 53.384 del 2018 e dalla sentenza n. 5530 del 2023. Del resto, la revoca della confisca era stata promossa nei precedenti giudizi per motivi attinenti alla prova nuova concernente la legittima provenienza delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto immobiliare, mentre l'odierno incidente di esecuzione riguarda la domanda del terzo interessato di far valere il diritto di proprietà pro quota alla stessa spettante quale coniuge in regime di comunione di beni per un acquisto effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in costanza di matrimonio. D'altra parte, la lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] era già stata dimostrata e accertata nel giudizio relativo alla violazione urbanistica concernente l’edificazione dell'immobile, del quale la Corte d’appello non ha tenuto conto. In conclusione, la ricorrente è un terzo di buona fede perché estranea al processo di cognizione nonché estranea a qualunque attività asseritamente illecita svolta dal marito, sicché non può subire la confisca semplicemente in quanto coniuge dello stesso, come chiarito dalla sentenza n. 19.767 del 2020. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è inficiato da errore di fatto e di diritto poiché risulta che la Corte d'appello di Catanzaro il 13 gennaio 2006 ha liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA] una ingente somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, somma successivamente impiegata, il 5 giugno 2006, per l'acquisto in regime di comunione dei beni del terreno agricolo sul quale poi (abusivamente) è stato edificato l'immobile oggetto di confisca. La legittima provenienza della somma rende incontestabile la legittimità dell'acquisto, mentre la motivazione del provvedimento impugnato ignora completamente le argomentazioni difensive. 2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale, oltre a precisare che i dedotti vizi motivazionali ridondano nella violazione di legge, ha sottolineato che il terzo, che intende rivendicare l’effettiva disponibilità del bene, ritenuto fittiziamente intestato al proposto e nel caso di specie al coniuge, può giustificare la capacità economica adducendo anche proventi di evasione fiscale, poiché non è il soggetto cui è attribuita la pericolosità sociale e dunque a lui non può applicarsi la confisca di prevenzione. Questa può attingere i beni o la quota dei beni dei quali risulta intestatario il proposto, ma solo nella misura in cui siano nella effettiva disponibilità del soggetto socialmente pericoloso e siano frutto delle attività illecite di quest’ultimo o ne costituiscano il reimpiego. Del resto, se è vero che l’intestazione del bene in capo alla ricorrente è avvenuta in regime di comunione dei beni a seguito di acquisto a titolo derivativo, appare chiaro che questo non conduce alla asserita disponibilità in capo al solo coniuge, apparendo evidente che si tratta di un acquisto avvenuto in ragione del regime di comunione legale dei beni con denaro proveniente dallo Stato, quale risarcimento del danno per ingiusta detenzione. La confisca totalitaria del bene, senza salvare la quota di pertinenza del terzo, appare non conforme al paradigma legale, nella interpretazione convenzionale. Come chiarito dalla Corte EDU, la norma convenzionale di cui all’art. 1 del protocollo 1 CEDU, là dove ammette il sacrificio del diritto di proprietà per realizzare l’interesse generale, impone che tale sacrificio sia proporzionato allo scopo perseguito (ricorso “Bongiorno” n. 4514/07). In ordine all’affermazione della Corte di appello relativa alla circostanza che l’istante non possa essere considerata terzo in buona fede proprio perché moglie, di particolare rilevanza è la posizione della Corte E.D.U. in merito ai beni intestati a terzi con la nota sentenza Isaia c/Italia del 25 settembre 2025, in cui è stato sancito come la sola relazione familiare con il proposto e la sproporzione patrimoniale non possano fondare la confisca dei beni del terzo interessato. È stato ribadito, inoltre che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga requisiti procedurali espliciti, la citata sentenza ha richiesto che i procedimenti interni offrano alla persona lesa una ragionevole opportunità di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che interferiscono con i diritti garantiti da tale disposizione. Per accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, occorre esaminare in modo globale le procedure applicabili (cfr. sentenza Cedu - Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 104, 15 gennaio 2015). Tuttavia, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’incidente di esecuzione sulla base di un principio sconfessato dalla citata sentenza Isaia, sostenendo che la moglie non aveva dimostrato la provenienza lecita del denaro. In conclusione, l’aver presentato istanza di revoca della misura non rende la ricorrente parte del procedimento di confisca: il processo che ha disposto la confisca del bene è il processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], processo al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato. Per tale motivo è assolutamente terza nel procedimento di confisca. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È opportuno ripercorrere brevemente le vicende che hanno interessato la confisca dell'immobile della quale la ricorrente richiede la revoca pro quota essendone cointestataria in ragione dell'acquisto effettuato dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale dei beni: - con decreto in data 28 settembre 2012, la Corte d'appello di Catanzaro ha disposto la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a svariati beni, tra i quali un edificio sito in [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013) ha rigettato i ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto decreto; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ha poi presentato al Tribunale di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, l’istanza di revoca della confisca degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] intestati a [OSCURATO:PERSONA], colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto in data 16 maggio 2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA], difettando il requisito della novità della prova concernente l’origine lecita delle somme impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto immobiliare, fondata sulla circostanza che esse derivavano dalla liquidazione statale dell’indennità per ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA]; - a seguito di impugnazione, la Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 17 marzo 2017, ha disposto la revoca della confisca suddetta, ritenendo “nuova” la prova dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA], poiché nel giudizio di prevenzione, ferma la sproporzione tra i redditi e il valore degli immobili nonché l’insufficienza dei fondi a sostenere i costi di edificazione, la nuova prova non era stata presa in considerazione dal giudice in quanto genericamente allegata (senza l’indicazione dei flussi finanziari indirizzati alla costruzione degli edifici); - su ricorso del Procuratore generale e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18130 del 9/02/2018) ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca della confisca, rilevando che la “prova nuova” è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell’ambito di esso; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la citata sentenza n. 18130/2018, che veniva dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 41575 del 21/02/2019); - [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la potestà genitoriale sui figli, ha proposto altro ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la citata sentenza n. 18130/2018, che veniva dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 18605 del 25/01/2019 – dep. 2020); - all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla citata sentenza n. 18130/2018, la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 15 maggio 2019, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro in data 16 maggio 2016 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca; - su ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 – dep. 2021) ha rigettato il ricorso avverso il citato decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 15 maggio 2019; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Tribunale di Catanzaro una nuova istanza di revoca della confisca degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] intestati a [OSCURATO:PERSONA], colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto in data 2 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, poiché già proposta ed esaminata; - su ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 51284 del 24/11/2023) ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il citato decreto del Tribunale di Catanzaro in data 2 maggio 2023, precisando che il provvedimento impugnato aveva correttamente rilevato che si trattava della riproposizione dell’istanza di revoca già decisa con provvedimento irrevocabile e che la deduzione sulla novità della prova, concernente la legittima provenienza delle somme impiegate per l’edificazione abusiva dell’immobile accertata in data 23 gennaio 2007 (sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 245/2009 per art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001), era comunque intempestiva rispetto al giudizio di prevenzione nel quale era già disponibile. 3. È indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (ex multis, Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a- tecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta. 3.1. La sopra riportata narrativa della vicenda concernente la confisca dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] consente di affermare che la ricorrente ha reiteratamente riproposto, sovente neppure facendo menzione di analoghe precedenti istanze, in varie forme e sedi giudiziarie la medesima domanda sostenuta dalla stessa causa petendi. In effetti, non vi sono dubbi che si tratti sempre della medesima questione: la presunta lecita provenienza del denaro asseritamente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per acquistare ed edificare un bene caduto in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che, del resto, appare fin troppo chiaro è che la questione venne esaminata già nel corso del giudizio di prevenzione, tanto che questa Corte Suprema, nel giudizio del quale era parte anche [OSCURATO:PERSONA], ebbe modo di chiarire (Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013): - «La Corte d'Appello ha preso in considerazione tutti gli argomenti prospettati dalla difesa e modificando il metro di giudizio adottato dal Tribunale sulla scorta delle produzioni dell'Ufficio del Pubblico ministero: a) ha dato atto della disponibilità economica legittima del prevenuto sovveniente dal risarcimento per "ingiusta detenzione", ottenuto dal proposto nell'anno 2006; […]»; - «La Corte territoriale (pag. 9 del decreto impugnato) ha posto in evidenza inoltre come la consulenza tecnica messa a disposizione della difesa presenti i caratteri della genericità e della lacunosità, perché non è stata fornita dimostrazione concreta dei costi sostenuti dal prevenuto per la realizzazione dei lavori riguardanti l'immobile (attraverso la produzione di fatture) e nell'elaborato del consulente non si sarebbe tenuto conto di alcune opere (l'acquisto del terreno su cui insite l'immobile, il costo di realizzazione del muro di cinta dell'altezza di due metri in calcestruzzo costituente la perimetrazione della proprietà, il cancello carraio elettrico scorrevole, l'impianto videocitofonico, il costo dell'impianto idrico, di scarico ed elettrico, i costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica) apprezzabilmente rilevanti ai fini della determinazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione». - che [OSCURATO:PERSONA] non ha «fornito alcuna dimostrazione in ordine ai reali costi sostenuti per i lavori fatti nell'immobile, né specifiche indicazioni in ordine alle fonti economiche utilizzate per la realizzazione dei lavori medesimi»; - «La censura formulata nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA], per la quale la Corte territoriale non avrebbe fatto una lettura completa della documentazione prodotta, cadendo in un vizio di "travisamento" della prova offerta, non può qui essere presa in considerazione, vuoi perché generica nella sua formulazione si da indurre una rivalutazione di elementi di fatto, vuoi perchè rifluente sul tema del vizio di motivazione che non può essere preso in considerazione nella presente sede»; - «La Corte ha infine affermato essere insufficiente il dato della semplice disponibilità di un reddito legittimo (derivante dal risarcimento per ingiusta detenzione), perché il prevenuto avrebbe dovuto fornire adeguata ed esauriente prova che quel reddito (lecito, ma comunque insufficiente) era stato impiegato proprio per la realizzazione dei lavori eseguiti sulla proprietà oggetto di confisca, se non altro ai fini della dimostrazione di una quantomeno parziale legittimità dei mezzi patrimoniali impiegati dal proposto». 3.2. Se, quindi, la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla questione della provenienza dei fondi utilizzati dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] è già stata fin troppe volte esaminata con inutile dispendio di energie giudiziarie, è manifestamente infondata l’argomentazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata parte del giudizio di prevenzione conclusosi con la confisca dell’immobile: ciò, invece, risulta dalla richiamata Sez. 2, n. 34926 del 7/05/2013 che, come si è detto, ha proprio esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva le medesime questioni oggi nuovamente (per la terza volta) riproposte. 3.3. Poco vi è da aggiungere ove si consideri che identica istanza era già stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza in data 2 maggio 2023 e che il ricorso avverso detta decisione è stato giudicato inammissibile (Sez. 1, n. 51284/2023) 4. L’odierno ricorso è dunque inammissibile perché, senza introdurre alcuna novità, ripropone questioni e domande già rigettate e dichiarate inammissibili. L’originaria inammissibilità dell’istanza va rilevata d’ufficio da questa Corte (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 4.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
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