CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 32983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo /W/ /111 1 12 ,1. I nOZL alc,gsc PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore \P-% [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13 settembre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 27 aprile 2021 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 10 agosto 2019 aveva portato fuori della propria abitazione in Milano un coltello a serramanico, con lama lunga 7 cm. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato la richiesta di adottare sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, dopo essersi limitata a evidenziare che il reato di porto in luogo pubblico di un coltello sarebbe ontologicamente incompatibile con l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e che l'imputato presentava dei precedenti penali. Sul punto, nel ricorso si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che la presenza di ulteriori condanne possa giustificare la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.. 131-bis cod. pen. solo laddove tali precedenti risultino indicativi di una maggiore gravità del fatto, 2.2. Con conclusioni scritte del 27 aprile 2023, il ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, evidenzia che il giudice di merito avrebbe ritenuto di non poter accertare la particolare tenuità del fatto, senza analizzare il tipo di coltello sequestrato e le modalità di detenzione dello stesso, ma basandosi solo sui precedenti (non della stessa indole) dell'imputato e sui criteri soggettivi di cui all'art. 133, secondo comma, cod. pen., in violazione di quanto stabilito nell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Pertanto, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen., dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, la Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Il giudice di merito, infatti, ha accertato che l'imputato aveva portato un coltello (con una lama di 7 cm) in un luogo pubblico nel portaoggetti di un'autovettura, luogo immediatamente raggiungibile. Inoltre, la Corte di appello, in modo ineccepibile, ha ritenuto che il reato in esame si poneva in un contesto di coeva commissione di altri reati, posto che era emerso che l'imputato aveva numerosi precedenti penali, anche per reati di maltrattamenti (e, quindi, per reati connotati da violenza) e per violazioni al Testo unico sugli stupefacenti (commessi anche a distanza ravvicinata dalle condotte accertate nel presente procedimento). La decisione è in linea con i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma terzo legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che se il fatto è stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito,, non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Sing, Rv. 263925).2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 idei 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro