CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che invocano una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove; che, invero, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263 - 01) che, invero, la Corte d'appello ha motivato, con corretti argomenti giuridici e fattuali, in relazione all'attualità della pericolosità sociale da pagg. 4 a 6 dell'impugnato decreto, valutando le dichiarazioni del proposto, che venivano ritenute non frutto di resipiscenza e di volontà di collaborazione, ma funzionali ad una strategia processuale di ottenere un migliore trattamento sanzionatorio;; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]