CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’art. 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tenuto conto del disposto dell’art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 1° gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza. 2. La Corte ritiene, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. (nuova formulazione per quanto sopra detto), che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, tenuto conto della tardiva rinuncia al ricorso, dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima difesa scritta e dopo che questa Corte aveva già rigettato analoghi ricorsi del ricorrente, relativi ad altri anni di imposta, con le pronunce nn. n. 9702, 9709, 9665 e 9724 depositate il 10 aprile 2024. 3.Non ricorrono, invece. le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del Comune di Pistoia nella misura di 3.000,00 € per