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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25366/2026

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rt. sr.;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del tribunale di Torino del 24/11/2025;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale di Torino, con l'ordinanza di cui in epigrafe, del24.11.2025, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorioemesso dal pubblico ministero del tribunale di Torino del 16.10.2025 nei confrontidegli attuali ricorrenti, in relazione al reato ex artt. 4 comma 49 L. n. 350/2003 e517 cod. pen., con cui sono stati sequestrati caschi moto e accessori realizzatiall'estero, ma riportanti segni, nomi o claims distintivi che riproducevano colori eforme della bandiera italiana oltre che documentazione anche contabile, relativaalla importazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ricercati.2.

Avverso la ordinanza predetta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la primaanche con rilascio di procura speciale quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]titolare di quanto in sequestro, mediante il proprio difensore propongono ricorsoper cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.3.

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., con riguardo all'art. 255 cod.proc. pen.

Si sostiene che la condotta contestata avrebbe dovuto esserericondotta nell'alveo della norma ex art. 4 comma 49 bis della L. 350/2003delineante un mero illecito amministrativo, in quanto i prodotti sequestratirecavano la dicitura "Made in China" e in aggiunta il solo logo della bandieraitaliana, senza che fosse stata apposta alcuna etichetta di provenienza noncorretta ossia indicante falsamente il luogo di produzione.

Di tale principio iltribunale non avrebbe tenuto conto laddove ha rinvenuto una ipotesi di reato nellasola circostanza dell'uso di un segno figura o quant'altro possa avere efficaciadecettiva sul consumatore, inducendolo a ritenere il prodotto di provenienzaitaliana.4.

Con il secondo motivo deducono la violazione di legge processualein relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 321 cod. proc. pen.Si contesta la violazione del principio di proporzionalità a fronte del sequestro dicentinaia di caschi e tale profilo non sarebbe neppure stato esaminato dal pubblicoministero, che in maniera generica avrebbe altresì indicato le esigenze probatorie.La conferma emerge dalla indicazione, da parte del tribunale, di esigenze diverifica della omologazione dei prodotti sottoposti a sequestro del tutto assentenel decreto di sequestro.

E si contesta un sequestro probatorio con cui l'esigenzaprobatoria non sarebbe funzionale rispetto ad un illecito già ipotizzato.

Nella specieil sequestro sembrerebbe avere assunto la fisionomia del sequestro preventivo.3.

Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 253 e 255 cod.proc. pen.

Il tribunale non si sarebbe espresso sulla doglianza di nullità delsequestro per assenza della necessaria convalida da parte del P.M. ex art. 355comma 2 cod. proc. pen.

Stante la genericità dell'oggetto del sequestro dispostodal pubblico ministero, all'esito del sequestro operato dalla polizia giudiziaria siimponeva un successivo decreto di convalida, essendosi affidato alla poliziagiudiziaria il compito di individuare cosa sottoporre a sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, atteso che i beni sottoposti a sequestro sonoriconducibili ad una società quale la [OSCURATO:SOCIETA]., i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] oltreche di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sono inammissibili per carenza di interessetrattandosi di meri indagati estranei alla eventuale restituzione di quantosequestrato in caso di restituzione dei beni ablati.

Da una parte, si rammenta, inproposito, che l'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia impugnazione siidentifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegueche, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte, adimpugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioèquello processuale e quello sostanziale.

Quest'ultimo deve risolversi in un"vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante.

Sedunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione deglieffetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del02/04/1997 Rv. 207488 - 01).

Si è ulteriormente precisato che l'interesse adimpugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da unadecisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato,facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire,legislativo.

Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e ilcriterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di unpregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criteriocomparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimentoimpugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimentodell'impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv.251693 - 01).

Nel caso in esame, tale interesse difetta in capo a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] come ricorrenti in proprio, non potendo i medesimi ottenere,come tali, alcun risultato concretamente favorevole.

Non si ignora il recentearresto delle SS.UU di questa Corte per cui “la persona sottoposta ad indagini puòproporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlatoagli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” ma, nel caso inesame, nessuna illustrazione su tale tema è intervenuta nel ricorso propostonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] in proprio ( cfr.

Sezioni Unite, ud. 25settembre 2025 n. 7983 del 2026).2.

Riguardo al primo motivo quindi, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione del tribunale che harinvenuto nella condotta contestata - di apporre sui beni commercializzati il segnoo l'immagine del tricolore italiano pur riportandosi all'interno l'etichetta condicitura "made in China" -, la formulata ipotesi di reato ex art. 4 comma 49 dellaL. 350/2003 e 517 c.p., appare in linea con gli indirizzi di legittimità intervenutisul punto.3.

Va premesso che l'art. 4 della legge Finanziaria 2004 (L. 24dicembre 2003 n. 350), prevede al comma 49 (così modificato dal comma 9dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n.203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal comma 941 dell'art. 1, L. 27dicembre 2006, n. 296, dal comma 4 dell'art. 17, L. 23 luglio 2009, n. 99 -successivamente abrogato dal comma 8 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n.135 - e, dal comma 5 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con ladecorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16) che: "L'importazione el'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o lacommissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione diprodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituiscereato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsaindicazione la stampigliatura «made in [OSCURATO:PERSONA]» su prodotti e merci non originaridell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallaceindicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodottio delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore aritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace ofuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commercialiingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.

Le fattispecie sonocommesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana perl'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

Lafallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo conl'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o diquant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

La falsaindicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanatasul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine ol'asportazione della stampigliatura «made in [OSCURATO:PERSONA]»".Il successivo comma 49-bis dell'art. 4 citato (aggiunto dal comma 6 dell'art.16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con la decorrenza indicata nel comma 7 dellostesso articolo 16, e poi così modificato dal comma 1-quater dell'art. 43, D.L. 22giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conver- sione 7 agosto 2012,n. 134), prevede espressamente che: "Costituisce fallace indicazione l'uso delmarchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modali- tà tali da indurre ilconsumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origi- ne italiana ai sensidella normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati daindicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza este- ra o comunquesufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettivaorigine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attesta- zione, resa daparte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informa- zioni che, a suacura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine esteradel prodotto.

Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si in- tende il luogo dicoltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nellaproduzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta latrasformazione sostanziale.

Il contravventore è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000".4.

Dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato,l'intervenuta depenalizzazione, a certe condizioni, dell'uso ingannevole delmarchio da parte delle aziende italiane, laddove, diversamente, resta di rilevanzapenale l'uso indebito dell'indicazione "made in [OSCURATO:PERSONA]", già punita come "falsaindicazione dell'origine" dall'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 e ora dall'art.16, comma 4, del citato D.L. n. 135/2009 (che prevede l'aumento di un terzo dellepene previste dall'art. 517 c.p.), per i prodotti non interamente disegnati,progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamentecontrassegnati con un'etichetta del tipo "100% made in [OSCURATO:PERSONA]", "100% Italia","tutto italiano" o "full made in [OSCURATO:PERSONA]"; etichette evidentemente idonee a presentareil prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o isimboli impiegati.5.

Questa Corte ha evidenziato la distinzione tra tale figura di reato el'illecito amministrativo di cui al comma 49bis della medesima norma, con lesentenze Sez. 3, n. 21256 del 5/2/2014, Rv. 259721 e Sez. 3, n. 52029 del6/11/2014, Rv. 261515.

La prima chiarisce che, in tema di tutela penale deiprodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio diprovenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissionein commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalitàdecettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia diorigine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, dellamedesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti oimprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettivaorigine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente ladecisione impugnata avesse affermato la responsabilità dell'imputato per il reatodi cui all'art.4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, per aver presentato alladogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandieranazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura "prodotto di qualitàtestato a norma europea").

In applicazione dei medesimi principi, con la sentenza52029/2014 è stata ritenuta, invece, integrare l'illecito amministrativo previstodall'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003 - e non il reato di cui all'art.517 cod. pen. - l'importazione dall'estero di prodotti recanti un'etichettaraffigurante un marchio, nella specie, "[OSCURATO:PERSONA]", idoneo, in assenza di preciseindicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a renderetali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche unconsumatore esperto sull'effettiva origine del prodotto.

In tale pronuncia si operaun articolato excursus della normativa applicabile a casi come quello in esame,con particolare riferimento all'art. 4 citato, riaffermandosi l'assunto che, insubiecta materia, debba essere riconosciuto carattere generale alla disposizionecontenuta nell'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 che sanziona l'importazione,l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaciindicazioni di provenienza o di origine, nonché l'abuso dei marchi d'impresa al finedi indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana.6.

Consegue, come già esaustivamente precisato da questa Corte ( cfr.in motivazione Sez. 4, n. 25030 del 26/04/2017, Rv. 270005 - 01) che a secondadei casi la condotta punibile può essere realizzata: a) mediante la stampigliatura"made in [OSCURATO:PERSONA]" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativaeuropea sull'origine che integra la fattispecie di "falsa indicazione" dell'origine edè punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 39093 del24/4/2013, Benigni, Rv. 257615); b) mediante l'utilizzo di un'etichetta del tipo"100% made in italy", "100% Italia", "tutto italiano" o "full made in [OSCURATO:PERSONA]", percontrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati econfezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un'ipotesi aggravata di "falsaindicazione" dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16,comma 4, del D.L. n. 135/2009 e dell'art. 517 cod. pen., con le pene previste daquest'ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsionespeciale rispetto alla precedente, di portata generale (v., ad esempio, sul punto:Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Rv. 250639); c) mediante "l'uso di segni, figuree quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenzadell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia diorigine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sonoapposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichettarelativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito diun esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di"fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (v., sul punto: Sez.3, n. 19746 del 09/02/2010, Rv. 247485); d) mediante l'uso ingannevole delmarchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo "daindurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi dellanormativa europea sull'origine", a meno che i prodotti importati o esportati nonsiano accompagnati da indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sullaloro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario siimpegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione.

Si tratta,com'è evidente, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi speciale di "fallace indicazione"dell'origine disciplinata nei suoi tratti generali dall'art. 4, comma 49 della legge350/2003, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che conuna penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al benegiuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezzacommerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovverodallo stesso ordine economico (v., in termini: Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 -dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961).

Lo stesso art. 4, comma 49bis, configurala fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendoun'apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casispecifici da essa individuati.7.

Rispetto, dunque, alla doglianza della ricorrente, la corte haspiegato, e correttamente, che l'apposizione di segni o immagine del tricolorerispetto a beni recanti solo all'interno la dicitura "Made in China" integra il reatocontestato in ordine alla ipotesi di cui alla lettera c) della elencazione semplificativadi cui al paragrafo precedente: attività realizzata mediante "l'uso di segni, figuree quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenzadell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia diorigine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sonoapposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichettarelativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito diun esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di"fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (v., sul punto: Sez.3, n. 19746 del 09/02/2010, Rv. 247485).

A fronte di tale adeguata motivazione,conforme a legge, la censura difensiva oltre che meramente oppositiva si pone suun piano valutativo ovvero di critica alla motivazione che, come noto, in sede diricorso avverso misure cautelari reali non è ammissibile se non sub specie dellacarenza o apparenza della motivazione.8.

Quanto agli altri due motivi proposti, il secondo riguarda violazionedi legge processuale in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riguardo all'art.321 cod. proc. pen., contestandosi la violazione del principio di proporzionalità afronte del sequestro di centinaia di caschi e la indicazione generica delle esigenzeprobatorie.

E si contesta un sequestro probatorio con cui l'esigenza probatoria nonsia funzionale rispetto ad un illecito già ipotizzato.

Nella specie il sequestrosembrerebbe avere assunto altresì la fisionomia del sequestro preventivo.Il terzo motivo invece è rappresentativo della presunta genericità del decretoquanto ai beni da sequestrare, con necessità, secondo la difesa, di convalidare leoperazioni ablatorie della polizia giudiziaria siccome in sostanza da ritenere comesvolte di iniziativa.9.

Occorre allora complessivamente osservare che il tribunale ha spiegato,innanzitutto, che emerge sia il nesso di pertinenzialità tra il reato e le coseapprese, siccome recanti i predetti segni fallaci, sia la specifica indicazione dellecose da apprendere, individuate espressamente in caschi da moto, accessori damoto su cui fossero rilevabili segni, nomi o claims distintivi nazionali ed esteririproducenti forma e colori della bandiera italiana.

Con necessità di determinazionedel perimetro delle attività illecite, sempre secondo il P.M. nel suo decreto,importazione, distribuzione e alla commercializzazione dei prodotti ricercati.

Laesecuzione del decreto del pubblico ministero, di perquisizione e sequestro, haillustrato il tribunale, è stata operazione di pedissequo rispetto del decretomedesimo, con ablazione di caschi e componenti degli stessi accessori moto aventii predetti segni.Queste ultime osservazioni motivazionali del collegio della cautela, esistentie inattaccabili sul piano logico per quanto poco prima evidenziato, quanto aglispecifici oggetti previamente individuati e ben descritti pubblico ministero, dannoconto della completa infondatezza del terzo motivo.

E ciò anche alla luce dellapeculiare natura del mezzo di impugnazione sollevato e della natura reale dellamisura contestata, che osta in questa sede di legittimità, ad ogni censuramotivazionale che non attenga ad una mancanza di motivazione ovvero ad unamotivazione apparente.10.

Tornando allora, al tema di cui al secondo motivo, essenzialmenteriguardante la proporzionalità e le esigenze probatorie, deve evidenziarsi la novitàdella questione sulle esigenze probatorie.

In proposito, da una parte si devepremettere che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che proponerichiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta adarticolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso percassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurremotivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni aquesto prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. (Sez.3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01).

Dall'altra, va anche ricordato chesussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle stesse, così comedei motivi di appello, contenuto nel provvedimento impugnato, , allorquando siritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta insede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo devepertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr.in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi digravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627– 01).Tanto premesso, il tribunale, nel riepilogare i motivi proposti ha ricordato quellosulla genericità del decreto di perquisizione e sequestro quanto alla descrizionedelle cose da apprendere (tema corrispondente all'attuale terzo motivo), quellodella mancanza del fumus ( corrispondente al primo motivo qui dedotto), quellosul difetto di proporzionalità di cui al secondo motivo ora in esame.Consegue che la deduzione involgente il tema delle esigenze cautelari è nuova equindi inammissibile.Esaminando quindi il rimanente tema della carenza di proporzionalità, neitermini proposti in sede di riesame e qui riaffermati, per cui il principio non sarebbestato rispettato a fronte del sequestro di centinaia di caschi, va innanzituttoosservato che questa censura non coinvolge il sequestro della documentazionecontabile, che quindi deve ritenersi confermato e non oggetto di questo esame.Quanto allora alla motivazione offerta dal tribunale, sul tema relativo a caschi ebeni correlati, appare adeguata e dirimente la illustrata necessità di verificare, perogni bene, il paese effettivo di origine o provenienza al fine di una corretta epuntuale eventuale elaborazione del reato ipotizzabile.

Notazione che apparevalida oltre che, per i principi già esposti, non attaccabile in questa sede, néperaltro fatta oggetto di specifica contestazione in ricorso.11.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche quale rappresentantelegale della [OSCURATO:SOCIETA]. debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrente versino ciascuno la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rt. sr.;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del tribunale di Torino del 24/11/2025;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Torino, con l'ordinanza di cui in epigrafe, del24.11.2025, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorioemesso dal pubblico ministero del tribunale di Torino del 16.10.2025 nei confrontidegli attuali ricorrenti, in relazione al reato ex artt. 4 comma 49 L. n. 350/2003 e517 cod. pen., con cui sono stati sequestrati caschi moto e accessori realizzatiall'estero, ma riportanti segni, nomi o claims distintivi che riproducevano colori eforme della bandiera italiana oltre che documentazione anche contabile, relativaalla importazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ricercati.2. Avverso la ordinanza predetta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la primaanche con rilascio di procura speciale quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]titolare di quanto in sequestro, mediante il proprio difensore propongono ricorsoper cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.3. Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., con riguardo all'art. 255 cod.proc. pen. Si sostiene che la condotta contestata avrebbe dovuto esserericondotta nell'alveo della norma ex art. 4 comma 49 bis della L. 350/2003delineante un mero illecito amministrativo, in quanto i prodotti sequestratirecavano la dicitura "Made in China" e in aggiunta il solo logo della bandieraitaliana, senza che fosse stata apposta alcuna etichetta di provenienza noncorretta ossia indicante falsamente il luogo di produzione. Di tale principio iltribunale non avrebbe tenuto conto laddove ha rinvenuto una ipotesi di reato nellasola circostanza dell'uso di un segno figura o quant'altro possa avere efficaciadecettiva sul consumatore, inducendolo a ritenere il prodotto di provenienzaitaliana.4. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge processualein relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 321 cod. proc. pen.Si contesta la violazione del principio di proporzionalità a fronte del sequestro dicentinaia di caschi e tale profilo non sarebbe neppure stato esaminato dal pubblicoministero, che in maniera generica avrebbe altresì indicato le esigenze probatorie.La conferma emerge dalla indicazione, da parte del tribunale, di esigenze diverifica della omologazione dei prodotti sottoposti a sequestro del tutto assentenel decreto di sequestro. E si contesta un sequestro probatorio con cui l'esigenzaprobatoria non sarebbe funzionale rispetto ad un illecito già ipotizzato. Nella specieil sequestro sembrerebbe avere assunto la fisionomia del sequestro preventivo.3. Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 253 e 255 cod.proc. pen. Il tribunale non si sarebbe espresso sulla doglianza di nullità delsequestro per assenza della necessaria convalida da parte del P.M. ex art. 355comma 2 cod. proc. pen. Stante la genericità dell'oggetto del sequestro dispostodal pubblico ministero, all'esito del sequestro operato dalla polizia giudiziaria siimponeva un successivo decreto di convalida, essendosi affidato alla poliziagiudiziaria il compito di individuare cosa sottoporre a sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, atteso che i beni sottoposti a sequestro sonoriconducibili ad una società quale la [OSCURATO:SOCIETA]., i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] oltreche di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sono inammissibili per carenza di interessetrattandosi di meri indagati estranei alla eventuale restituzione di quantosequestrato in caso di restituzione dei beni ablati. Da una parte, si rammenta, inproposito, che l'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia impugnazione siidentifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegueche, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte, adimpugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioèquello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un"vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Sedunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione deglieffetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del02/04/1997 Rv. 207488 - 01). Si è ulteriormente precisato che l'interesse adimpugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da unadecisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato,facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire,legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e ilcriterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di unpregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criteriocomparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimentoimpugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimentodell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv.251693 - 01). Nel caso in esame, tale interesse difetta in capo a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] come ricorrenti in proprio, non potendo i medesimi ottenere,come tali, alcun risultato concretamente favorevole. Non si ignora il recentearresto delle SS.UU di questa Corte per cui “la persona sottoposta ad indagini puòproporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlatoagli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” ma, nel caso inesame, nessuna illustrazione su tale tema è intervenuta nel ricorso propostonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] in proprio ( cfr. Sezioni Unite, ud. 25settembre 2025 n. 7983 del 2026).2. Riguardo al primo motivo quindi, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione del tribunale che harinvenuto nella condotta contestata - di apporre sui beni commercializzati il segnoo l'immagine del tricolore italiano pur riportandosi all'interno l'etichetta condicitura "made in China" -, la formulata ipotesi di reato ex art. 4 comma 49 dellaL. 350/2003 e 517 c.p., appare in linea con gli indirizzi di legittimità intervenutisul punto.3. Va premesso che l'art. 4 della legge Finanziaria 2004 (L. 24dicembre 2003 n. 350), prevede al comma 49 (così modificato dal comma 9dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n.203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal comma 941 dell'art. 1, L. 27dicembre 2006, n. 296, dal comma 4 dell'art. 17, L. 23 luglio 2009, n. 99 -successivamente abrogato dal comma 8 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n.135 - e, dal comma 5 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con ladecorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 16) che: "L'importazione el'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o lacommissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione diprodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituiscereato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsaindicazione la stampigliatura «made in [OSCURATO:PERSONA]» su prodotti e merci non originaridell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallaceindicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodottio delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore aritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace ofuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commercialiingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sonocommesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana perl'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. Lafallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo conl'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o diquant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsaindicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanatasul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine ol'asportazione della stampigliatura «made in [OSCURATO:PERSONA]»".Il successivo comma 49-bis dell'art. 4 citato (aggiunto dal comma 6 dell'art.16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, con la decorrenza indicata nel comma 7 dellostesso articolo 16, e poi così modificato dal comma 1-quater dell'art. 43, D.L. 22giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conver- sione 7 agosto 2012,n. 134), prevede espressamente che: "Costituisce fallace indicazione l'uso delmarchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modali- tà tali da indurre ilconsumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origi- ne italiana ai sensidella normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati daindicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza este- ra o comunquesufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettivaorigine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attesta- zione, resa daparte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informa- zioni che, a suacura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine esteradel prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si in- tende il luogo dicoltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nellaproduzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta latrasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000".4. Dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato,l'intervenuta depenalizzazione, a certe condizioni, dell'uso ingannevole delmarchio da parte delle aziende italiane, laddove, diversamente, resta di rilevanzapenale l'uso indebito dell'indicazione "made in [OSCURATO:PERSONA]", già punita come "falsaindicazione dell'origine" dall'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 e ora dall'art.16, comma 4, del citato D.L. n. 135/2009 (che prevede l'aumento di un terzo dellepene previste dall'art. 517 c.p.), per i prodotti non interamente disegnati,progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamentecontrassegnati con un'etichetta del tipo "100% made in [OSCURATO:PERSONA]", "100% Italia","tutto italiano" o "full made in [OSCURATO:PERSONA]"; etichette evidentemente idonee a presentareil prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o isimboli impiegati.5. Questa Corte ha evidenziato la distinzione tra tale figura di reato el'illecito amministrativo di cui al comma 49bis della medesima norma, con lesentenze Sez. 3, n. 21256 del 5/2/2014, Rv. 259721 e Sez. 3, n. 52029 del6/11/2014, Rv. 261515. La prima chiarisce che, in tema di tutela penale deiprodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio diprovenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissionein commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalitàdecettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia diorigine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, dellamedesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti oimprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettivaorigine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente ladecisione impugnata avesse affermato la responsabilità dell'imputato per il reatodi cui all'art.4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, per aver presentato alladogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandieranazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura "prodotto di qualitàtestato a norma europea"). In applicazione dei medesimi principi, con la sentenza52029/2014 è stata ritenuta, invece, integrare l'illecito amministrativo previstodall'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003 - e non il reato di cui all'art.517 cod. pen. - l'importazione dall'estero di prodotti recanti un'etichettaraffigurante un marchio, nella specie, "[OSCURATO:PERSONA]", idoneo, in assenza di preciseindicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a renderetali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche unconsumatore esperto sull'effettiva origine del prodotto. In tale pronuncia si operaun articolato excursus della normativa applicabile a casi come quello in esame,con particolare riferimento all'art. 4 citato, riaffermandosi l'assunto che, insubiecta materia, debba essere riconosciuto carattere generale alla disposizionecontenuta nell'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 che sanziona l'importazione,l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaciindicazioni di provenienza o di origine, nonché l'abuso dei marchi d'impresa al finedi indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana.6. Consegue, come già esaustivamente precisato da questa Corte ( cfr.in motivazione Sez. 4, n. 25030 del 26/04/2017, Rv. 270005 - 01) che a secondadei casi la condotta punibile può essere realizzata: a) mediante la stampigliatura"made in [OSCURATO:PERSONA]" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativaeuropea sull'origine che integra la fattispecie di "falsa indicazione" dell'origine edè punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 39093 del24/4/2013, Benigni, Rv. 257615); b) mediante l'utilizzo di un'etichetta del tipo"100% made in italy", "100% Italia", "tutto italiano" o "full made in [OSCURATO:PERSONA]", percontrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati econfezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un'ipotesi aggravata di "falsaindicazione" dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16,comma 4, del D.L. n. 135/2009 e dell'art. 517 cod. pen., con le pene previste daquest'ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsionespeciale rispetto alla precedente, di portata generale (v., ad esempio, sul punto:Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Rv. 250639); c) mediante "l'uso di segni, figuree quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenzadell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia diorigine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sonoapposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichettarelativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito diun esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di"fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (v., sul punto: Sez.3, n. 19746 del 09/02/2010, Rv. 247485); d) mediante l'uso ingannevole delmarchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo "daindurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi dellanormativa europea sull'origine", a meno che i prodotti importati o esportati nonsiano accompagnati da indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sullaloro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario siimpegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. Si tratta,com'è evidente, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi speciale di "fallace indicazione"dell'origine disciplinata nei suoi tratti generali dall'art. 4, comma 49 della legge350/2003, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che conuna penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al benegiuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezzacommerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovverodallo stesso ordine economico (v., in termini: Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 -dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961). Lo stesso art. 4, comma 49bis, configurala fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendoun'apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casispecifici da essa individuati.7. Rispetto, dunque, alla doglianza della ricorrente, la corte haspiegato, e correttamente, che l'apposizione di segni o immagine del tricolorerispetto a beni recanti solo all'interno la dicitura "Made in China" integra il reatocontestato in ordine alla ipotesi di cui alla lettera c) della elencazione semplificativadi cui al paragrafo precedente: attività realizzata mediante "l'uso di segni, figuree quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenzadell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia diorigine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sonoapposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichettarelativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito diun esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di"fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (v., sul punto: Sez.3, n. 19746 del 09/02/2010, Rv. 247485). A fronte di tale adeguata motivazione,conforme a legge, la censura difensiva oltre che meramente oppositiva si pone suun piano valutativo ovvero di critica alla motivazione che, come noto, in sede diricorso avverso misure cautelari reali non è ammissibile se non sub specie dellacarenza o apparenza della motivazione.8. Quanto agli altri due motivi proposti, il secondo riguarda violazionedi legge processuale in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riguardo all'art.321 cod. proc. pen., contestandosi la violazione del principio di proporzionalità afronte del sequestro di centinaia di caschi e la indicazione generica delle esigenzeprobatorie. E si contesta un sequestro probatorio con cui l'esigenza probatoria nonsia funzionale rispetto ad un illecito già ipotizzato. Nella specie il sequestrosembrerebbe avere assunto altresì la fisionomia del sequestro preventivo.Il terzo motivo invece è rappresentativo della presunta genericità del decretoquanto ai beni da sequestrare, con necessità, secondo la difesa, di convalidare leoperazioni ablatorie della polizia giudiziaria siccome in sostanza da ritenere comesvolte di iniziativa.9. Occorre allora complessivamente osservare che il tribunale ha spiegato,innanzitutto, che emerge sia il nesso di pertinenzialità tra il reato e le coseapprese, siccome recanti i predetti segni fallaci, sia la specifica indicazione dellecose da apprendere, individuate espressamente in caschi da moto, accessori damoto su cui fossero rilevabili segni, nomi o claims distintivi nazionali ed esteririproducenti forma e colori della bandiera italiana. Con necessità di determinazionedel perimetro delle attività illecite, sempre secondo il P.M. nel suo decreto,importazione, distribuzione e alla commercializzazione dei prodotti ricercati. Laesecuzione del decreto del pubblico ministero, di perquisizione e sequestro, haillustrato il tribunale, è stata operazione di pedissequo rispetto del decretomedesimo, con ablazione di caschi e componenti degli stessi accessori moto aventii predetti segni.Queste ultime osservazioni motivazionali del collegio della cautela, esistentie inattaccabili sul piano logico per quanto poco prima evidenziato, quanto aglispecifici oggetti previamente individuati e ben descritti pubblico ministero, dannoconto della completa infondatezza del terzo motivo. E ciò anche alla luce dellapeculiare natura del mezzo di impugnazione sollevato e della natura reale dellamisura contestata, che osta in questa sede di legittimità, ad ogni censuramotivazionale che non attenga ad una mancanza di motivazione ovvero ad unamotivazione apparente.10. Tornando allora, al tema di cui al secondo motivo, essenzialmenteriguardante la proporzionalità e le esigenze probatorie, deve evidenziarsi la novitàdella questione sulle esigenze probatorie. In proposito, da una parte si devepremettere che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che proponerichiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta adarticolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso percassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurremotivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni aquesto prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. (Sez.3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01). Dall'altra, va anche ricordato chesussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle stesse, così comedei motivi di appello, contenuto nel provvedimento impugnato, , allorquando siritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta insede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo devepertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr.in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi digravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627– 01).Tanto premesso, il tribunale, nel riepilogare i motivi proposti ha ricordato quellosulla genericità del decreto di perquisizione e sequestro quanto alla descrizionedelle cose da apprendere (tema corrispondente all'attuale terzo motivo), quellodella mancanza del fumus ( corrispondente al primo motivo qui dedotto), quellosul difetto di proporzionalità di cui al secondo motivo ora in esame.Consegue che la deduzione involgente il tema delle esigenze cautelari è nuova equindi inammissibile.Esaminando quindi il rimanente tema della carenza di proporzionalità, neitermini proposti in sede di riesame e qui riaffermati, per cui il principio non sarebbestato rispettato a fronte del sequestro di centinaia di caschi, va innanzituttoosservato che questa censura non coinvolge il sequestro della documentazionecontabile, che quindi deve ritenersi confermato e non oggetto di questo esame.Quanto allora alla motivazione offerta dal tribunale, sul tema relativo a caschi ebeni correlati, appare adeguata e dirimente la illustrata necessità di verificare, perogni bene, il paese effettivo di origine o provenienza al fine di una corretta epuntuale eventuale elaborazione del reato ipotizzabile. Notazione che apparevalida oltre che, per i principi già esposti, non attaccabile in questa sede, néperaltro fatta oggetto di specifica contestazione in ricorso.11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche quale rappresentantelegale della [OSCURATO:SOCIETA]. debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrente versino ciascuno la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris