CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'anpullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 10/09/2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa per il delitto di ricettazione - ritenuto il fatto di particolare tenuità e concesse le attenuanti generiche - accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 agosto 2016. In particolare, il delitto era consistito nell'avere ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, da persona rimasta non identificata, il motore, di provenienza illecita, montato sull'autovettura targata R0227226 a lui in uso; provenienza a lui nota in quanto il suddetto motore recava i dati identificativi alterati (con la contraffazione del codice alfanumerico stampigliato sullo stesso), in modo tale da non consentire di stabilirne la provenienza. 2. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] deduce «violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione ed erronea applicazione della Legge (con specifico riferimento alla disposizione di cui all'art. 648, 133 c.p. e art. 192 comma 1 c.p.p.», nonché «violazione dell'art. 606 c. 1 lett e)» cod. proc. pen. Con riguardo all'affermata responsabilità, il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., per l'insussistenza degli elementi di tale reato e la carenza di motivazione della sentenza impugnata al riguardo, atteso, in particolare, che: il motore «non rientr[a] tra le cose [...] "provenienti da qualsiasi delitto"»; la condotta integra un mero «utilizzo del motore penalmente irrilevante», la cui «contraffazione dei dati identificativi [...] non [è] stat[a] materialmente realizzat[a] dall'imputato»; «il giudice avrebbe dovuto sussumere la condotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 491 c.p., riconoscere la mancata operatività dell'art. 648 c.p.»; «[d]el tutto assente è la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato». Con riguardo al trattamento sanzionatorio, si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché la carenza della motivazione, in quanto «il giudice pur riconoscendo implicitamente la sussistenza di elementi positivi (incensuratezza, condizione lavorativa e familiare, età ecc.)» ha irrogato una pena sproporzionata, «eccessiva, per nulla giustificata dal ruolo, dalla personalità riconosciuta al prevenuto e dalla dinamica dei fatti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze relative all'affermazione della responsabilità sono inammissibili. 1.1. Giova preliminarmente evidenziare che costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. Ciò premesso, si deve rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. La Corte di cassazione ha chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. La Corte di cassazione ha altresì affermato che il possessore di un veicolo con numero di telaio alterato deve essere ritenuto autore della ricettazione se non dimostra la legittimità del possesso. Ciò in quanto l'abrasione del numero di telaio ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore (Sez. 2, n. 1861 del 19/10/1983, Montecchi, Rv. 162896-01). Rammentati tali principi, si deve rilevare come i giudici del merito abbiano rappresentato come, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado (relazione tecnica a firma del teste Canzonieri e del luogotenente Benedetto, relativi chiarimenti del teste Canzonieri, deposizione del teste Castronovo, esame dell'imputato) fosse emerso che: il Makhlouki era stato trovato alla guida di un'autovettura sulla quale era montato un motore il cui codice alfanumerico era contraffatto; ciò confermava la provenienza illecita dello stesso motore; il Makhlouki aveva sì riferito di avere acquistato il motore (insieme con la carcassa dell'automobile) da un ferrovecchio, ma non aveva «specifica[to] da chi ed in quali circostanze»; il Makhlouki aveva riferito di avere montato egli stesso il motore sulla propria autovettura, sicché «dovette necessariamente accorgersi della alterazione della sequenza alfanumerica del telaio». Si tratta di una motivazione della sussistenza degli elementi del reato di ricettazione che appare in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche di questa Corte e che resiste alle censure difensive, non presentando alcuna contraddittorietà né illogicità e risultando, piuttosto, coerente con le risultanze processuali. Né si vede come la condotta del Makhlouki potesse essere ricondotta a una fattispecie di falsità materiale atteso che è lo stesso ricorrente ad affermare che «dalla ricostruzione del fatto, così come provata nel giudizio di merito, emerge che la contraffazione dei dati identificativi del motore non sono stati materialmente realizzati dall'imputato». Da quanto precede risulta dunque come le doglianze del ricorrente mirino, in realtà, a sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella effettuata - in modo, come si è visto, assolutamente adeguato - dal giudice di merito. Da ciò l'inammissibilità delle stesse doglianze. 2. 1. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di sei medi di reclusione ed C 200,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 648, secondo comma, cod., pen. (pari a due anni, sei mesi e 22 giorni di reclusione ed C 283,00 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. Il Tribunale di Palmi, peraltro, ha mostrato di tenere conto dello stato di incensuratezza del Makhluoki, mentre il riferimento, operato nel ricorso, al «ruolo», alla «personalità [...] del prevenuto» e alla «dinamica dei fatti» risulta, in sé, del tutto generico. Da ciò l'inammissibilità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 3. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro