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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 02873/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 Febbraio 2021 il Tribunale di Ancona confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in data 14/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale rilevava che l' istante non aveva contestato la legittimità del sequestro disposto dal P.M. ma solo le modalità di esecuzione, profilo che poteva essere fatto valere con apposita istanza di restituzione al P.M. le cui determinazioni sarebbero state suscettibili di opposizione all' esecuzione; che difettava la prova della titolarità dei beni da parte del Barberio e che in ogni caso il provvedimento era da ritenere legittimo in quanto era necessario procedere alla ricerca della prova su apparecchiature informatiche rinvenute all' interno della abitazione dell' indagato, a prescindere dalla titolarità dei beni.

2. Avverso la detta ordinanza il Barberio, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi fra loro connessi con i quali lamenta violazione di legge per avere il Tribunale negato la legittimazione del ricorrente ad invocare la restituzione dei beni di proprietà dell' istante (apparati informatici e loro dati); violazione di legge in relazione all' omesso esame del motivo di nullità dell' ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione; violazione di legge per motivazione omessa o apparente in ordine alla censure relative alla illegittimità del provvedimento in ragione dell' indiscriminato sequestro dei dati personali contenuti negli apparati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, terzo estraneo al reato.

Rileva che il Tribunale del riesame non aveva considerato che con il proposto ricorso il ricorrente non si era limitato a contestare le modalità esecutive del sequestro ma aveva lamentato che il provvedimento impugnato era privo di qualunque motivazione necessaria ex art. 254 c.p.p. e che difettavano i presupposti per l'apprensione indiscriminata dei congegni informativi e del patrimonio di dati in essi contenuti.

Evidenzia che il tribunale, nell' affermare che il ricorrente non aveva provato la titolarità dei beni in questione, non aveva considerato che trattavasi di beni mobili non registrati sicchè valeva il principio "possesso vale titolo" trattandosi, peraltro, di beni rinvenuti nel luogo in cui il ricorrente dimorava.

Deduce che il tribunale aveva omesso di considerare che nella fattispecie in esame si sarebbe dovuto procedere ad una perquisizione informatica ex art. 247 bis c.p.p. con acquisizione dei dati informativi registrati in memoria effettivamente avvinti da vincolo di strumentalità con gli illeciti contestati all' indagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.

2. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorso risulta proposto oltre i termini di legge.

Il provvedimento in questione è stato notificato in data 22 marzo 2021 al difensore di fiducia del ricorrente il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato in data 31/03/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 31/03/2021.

L'impugnazione de qua è pervenuta presso il Tribunale di Ancona (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) solo in data 22/4/2021, oltre il termine di quindici giorni (nella specie, in scadenza il 06/04/2021) previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per le decisioni adottate in camera di consiglio, termine che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez.

U, n.5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701), ciò, in quanto il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo ai commi 3 e 4 dell'art. 311 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc.

Miccicchè e altri, Rv. 265559; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190).

Fermo quanto precede, nella fattispecie non è possibile ritenere osservato il predetto termine con il suo avvenuto deposito presso la cancelleria di altro giudice ed il suo successivo pervenimento tardivo (ossia oltre il quindicesimo giorno) presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più alto consesso (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Si pone, infatti, a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

3. Ma il ricorso è da ritenere inammissibile anche sotto altro profilo.

Occorre, invero, rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Nella specie il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio). (Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. (dep. 04/07/2012) Rv. 253081 - 01 Nel caso in esame non è dato rinvenire in atti alcuna procura speciale rilasciata da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia conferito all' Avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a promuovere ricorso per cassazione; l'unica procura speciale in atti è quella in data 2 Febbraio 2021 che appare inidonea ai chiesti fini.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 Febbraio 2021 il Tribunale di Ancona confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in data 14/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale rilevava che l' istante non aveva contestato la legittimità del sequestro disposto dal P.M. ma solo le modalità di esecuzione, profilo che poteva essere fatto valere con apposita istanza di restituzione al P.M. le cui determinazioni sarebbero state suscettibili di opposizione all' esecuzione; che difettava la prova della titolarità dei beni da parte del Barberio e che in ogni caso il provvedimento era da ritenere legittimo in quanto era necessario procedere alla ricerca della prova su apparecchiature informatiche rinvenute all' interno della abitazione dell' indagato, a prescindere dalla titolarità dei beni. 2. Avverso la detta ordinanza il Barberio, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi fra loro connessi con i quali lamenta violazione di legge per avere il Tribunale negato la legittimazione del ricorrente ad invocare la restituzione dei beni di proprietà dell' istante (apparati informatici e loro dati); violazione di legge in relazione all' omesso esame del motivo di nullità dell' ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione; violazione di legge per motivazione omessa o apparente in ordine alla censure relative alla illegittimità del provvedimento in ragione dell' indiscriminato sequestro dei dati personali contenuti negli apparati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, terzo estraneo al reato. Rileva che il Tribunale del riesame non aveva considerato che con il proposto ricorso il ricorrente non si era limitato a contestare le modalità esecutive del sequestro ma aveva lamentato che il provvedimento impugnato era privo di qualunque motivazione necessaria ex art. 254 c.p.p. e che difettavano i presupposti per l'apprensione indiscriminata dei congegni informativi e del patrimonio di dati in essi contenuti. Evidenzia che il tribunale, nell' affermare che il ricorrente non aveva provato la titolarità dei beni in questione, non aveva considerato che trattavasi di beni mobili non registrati sicchè valeva il principio "possesso vale titolo" trattandosi, peraltro, di beni rinvenuti nel luogo in cui il ricorrente dimorava. Deduce che il tribunale aveva omesso di considerare che nella fattispecie in esame si sarebbe dovuto procedere ad una perquisizione informatica ex art. 247 bis c.p.p. con acquisizione dei dati informativi registrati in memoria effettivamente avvinti da vincolo di strumentalità con gli illeciti contestati all' indagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorso risulta proposto oltre i termini di legge. Il provvedimento in questione è stato notificato in data 22 marzo 2021 al difensore di fiducia del ricorrente il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato in data 31/03/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 31/03/2021. L'impugnazione de qua è pervenuta presso il Tribunale di Ancona (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) solo in data 22/4/2021, oltre il termine di quindici giorni (nella specie, in scadenza il 06/04/2021) previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per le decisioni adottate in camera di consiglio, termine che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. U, n.5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701), ciò, in quanto il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo ai commi 3 e 4 dell'art. 311 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicchè e altri, Rv. 265559; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190). Fermo quanto precede, nella fattispecie non è possibile ritenere osservato il predetto termine con il suo avvenuto deposito presso la cancelleria di altro giudice ed il suo successivo pervenimento tardivo (ossia oltre il quindicesimo giorno) presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si pone, infatti, a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 3. Ma il ricorso è da ritenere inammissibile anche sotto altro profilo. Occorre, invero, rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Nella specie il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio). (Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. (dep. 04/07/2012) Rv. 253081 - 01 Nel caso in esame non è dato rinvenire in atti alcuna procura speciale rilasciata da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia conferito all' Avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a promuovere ricorso per cassazione; l'unica procura speciale in atti è quella in data 2 Febbraio 2021 che appare inidonea ai chiesti fini. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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