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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 45938/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso allo parti--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

La sentenza impugnata venne pronunciata in data 9 gennaio 2024 e la Corte stabilì il termine per il deposito della motivazione in 90 giorni che scadevano 1'8 aprile 2024.

Da tale data è decorso il termine di quarantacinque giorni per impugnare, ex art. 585 co 1 lett.

C) cod proc pen, che è scaduto il 23 maggio 2024.

Come emerge dal provvedimento impugnato il ricorso venne depositato ben oltre detto termine e cioè il 20 giugno 2024 e, dunque, tardivamente.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso allo parti--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata venne pronunciata in data 9 gennaio 2024 e la Corte stabilì il termine per il deposito della motivazione in 90 giorni che scadevano 1'8 aprile 2024. Da tale data è decorso il termine di quarantacinque giorni per impugnare, ex art. 585 co 1 lett. C) cod proc pen, che è scaduto il 23 maggio 2024. Come emerge dal provvedimento impugnato il ricorso venne depositato ben oltre detto termine e cioè il 20 giugno 2024 e, dunque, tardivamente. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 45938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris