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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23891/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4594/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1263/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2002 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Lire

900.000.000. Espose l’attrice quanto segue: in data 30 ottobre 1996 la Guardia di Finanza aveva sequestrato un natante di proprietà dell’attrice, affidato poi con facoltà d’uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari della Guardia di Finanza; era stato stipulato contratto di appalto in data 30 dicembre 1996 fra la Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per l’allestimento del natante ai fini dell’utilizzo per lo svolgimento dell'attività di repressione e di contrasto del contrabbando, con affidamento per tale incombenza del medesimo natante alla appaltatrice in custodia (art. 11 del contratto); in data 9 aprile 1997 il natante, mentre si trovava presso la sede [OSCURATO:PERSONA], aveva subito ingenti danni a causa di un incendio, accertato come doloso in sede di procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato); a seguito del dissequestro, il natante era stato restituito all’attrice in data 26 agosto 1997 in condizioni di rottame.

Dichiarata l’incompetenza territoriale da parte del Tribunale, e riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, quest’ultimo dichiarò la prescrizione quinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda nei confronti dei Ministeri, che avevano tardivamente eccepito la prescrizione.

Avverso detta sentenza propose appello l’attrice.

Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.

Premessa l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. sollevata da [OSCURATO:PERSONA], osservò la corte territoriale, in relazione al motivo di appello secondo cui il contratto stipulato fra la Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] era fonte di effetti obbligatori anche nei confronti dell’appellante con conseguente applicazione della prescrizione decennale, che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era parte di quel contratto, né poteva trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, difettando la designazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un terzo quale avente diritto alla prestazione prevista dal contratto del 30 dicembre 1996.

Aggiunse, quanto alla decorrenza della prescrizione, che la missiva del 7 giugno 1997, indirizzata per conoscenza al Comando della Guardia di Finanza di Brindisi, con cui [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo legale, aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] che le fosse indicata la compagnia assicuratrice per verificare la possibilità di una bonaria trattazione del sinistro, rivelava che l’appellante fosse alla detta data a conoscenza dell'incendio del 9 aprile 1997 e fosse consapevole di poter esercitare il proprio diritto, tanto da aggiungere che, ove l’assicuratore non avesse inteso aderire alla richiesta risarcitoria, si sarebbe resa «necessaria un’azione giudiziale con citazione del cantiere che a sua volta, per essere manlevato, chiederà la chiamata in causa del terzo garante (compagnia di assicurazione)».

Osservò ancora, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui il danneggiato avesse avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, consapevolezza del pregiudizio in relazione ad una determinata causa, essendo dunque sufficiente anche la conoscibilità del danno.

Aggiunse che l’appellante, nonostante il sequestro dell'imbarcazione, avrebbe potuto esercitare i diritti ad essa spettanti quale proprietaria a seguito del sinistro, del quale era a conoscenza.

Quanto alla posizione dei Ministeri, nei cui confronti l’appellante aveva in primo grado invocato, in concorso con la responsabilità del custode [OSCURATO:PERSONA], la culpa in eligendo, osservò la corte territoriale quanto segue: «l'appellante non ha mosso alcuna censura avverso l'iter logico-argomentativo attraverso cui il primo giudice è pervenuto ad escludere la responsabilità dei Ministeri.

Non vi è, in particolare, nell'atto di appello nessuna confutazione delle ragioni addotte in sentenza a sostegno dell'inconfigurabilità sia della culpa in vigilando sia della culpa in eligendo .

Consegue che non possono essere qui riesaminate le ragioni poste dal giudice a quo a fondamento della ritenuta insussistenza a carico delle Amministrazioni dell'obbligo di custodia dopo l'affidamento del natante alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonché dell'inconfigurabilità, nel caso di specie, della culpa in eligendo e, comunque, dell'assenza di profili di colpa.

Non essendo suscettibili di essere elise, in quanto non investite da critiche, tali ragioni permangono a giustificare la statuizione di rigetto contenuta in sentenza».

Aggiunse che, «in ogni caso»: l’art. 1673 cod. civ. disciplinava i rapporti fra committente e appaltatore e non invece i rapporti fra committente e terzo; nei confronti dei Ministeri non era stata fatta valere la diretta violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 1177 cod. civ., ma solo una responsabilità da culpa in eligendo, esclusa dal primo giudice sulla base di motivazione non censurata.

Osservò infine che i lavori di allestimento del natante erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legge, a società operante nel settore della cantieristica navale, la quale disponeva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l’incendio di natura dolosa.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi da una parte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altra il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1218, 1223, 1322, comma 2, 1323, 2946 cod. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere parte del contratto in quanto proprietaria dell’imbarcazione ed unico soggetto interessato a far valere le obbligazioni nascenti dal contratto, alla luce della giurisprudenza sul contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, sul contratto a favore di terzo, sul trasporto di cose quando il destinatario è soggetto diverso dal mittente e sull’assicurazione a favore di terzo.

Aggiunge che l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al contratto concluso fra la Guardia di finanza e [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla dichiarazione di data 8 aprile 1998, con cui si autorizzava la seconda a procedere alla demolizione del natante.

Conclude nel senso dell’esistenza quindi del termine decennale di prescrizione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947, 1223 e 2935 cod. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la prescrizione non può essere fatta decorrere dalla lettera del 7 giugno 1997 poiché a quella data la società proprietaria del natante non conosceva chi fosse l’autore materiale dell’incendio, chi fosse il responsabile della custodia al momento del sinistro ed inoltre ignorava l’esistenza del contratto stipulato con la Guardia di Finanza.

Aggiunge che al momento della lettera la [OSCURATO:PERSONA] aveva solo appreso dei danni subiti a seguito di un incendio, ignorandone però la consistenza e gli altri profili evidenziati, e che la restituzione del natante ed il decreto di archiviazione erano fatti successivi alla lettera di cui sopra.

Con il terzo motivo si denuncia violaz ione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1177, 1673, comma 2, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sui motivi di appello relativi ai Ministeri, con riferimento sia agli artt. 1177 (obbligo di custodia del natante) e 1673, comma 2 (il perimento del natante è a carico del committente, ossia le Amministrazioni dello Stato), sia alla culpa in eligendoaddebitata con la citazione di primo grado, e che i motivi di appello erano ben articolati.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 1177, 1673, cod. civ., 132 n. 4 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nella citazione di primo grado era stata ascritta alle Amministrazioni, in concorso con il difetto di custodia della [OSCURATO:PERSONA], una condotta colpevole sotto il profilo della culpa in eligendo, e dunque ai sensi dell’art. 2049, e che il giudice di appello ha omesso di pronunciare al riguardo, non essendo stato in grado di identificare la norma corrispondente alla culpa in eligendo.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ. e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, con riferimento al rilievo che i lavori di allestimento del natante erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legge, a società operante nel settore della cantieristica navale, la quale disponeva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l’incendio di natura dolosa, che la motivazione sul punto è irragionevole alla luce dell’omessa custodia da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto da consentire la commissione del reato di incendio doloso, e della inaffidabilità quindi dell’impresa cui le Amministrazioni dello Stato si erano rivolte.

Il primo motivo pone una questione di diritto di particolare rilevanza, e cioè se sia configurabile il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, figura che finora la giurisprudenza ha limitato al solo caso del contratto stipulato dalla gestante con la strutt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4594/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1263/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2002 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Lire 900.000.000. Espose l’attrice quanto segue: in data 30 ottobre 1996 la Guardia di Finanza aveva sequestrato un natante di proprietà dell’attrice, affidato poi con facoltà d’uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari della Guardia di Finanza; era stato stipulato contratto di appalto in data 30 dicembre 1996 fra la Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per l’allestimento del natante ai fini dell’utilizzo per lo svolgimento dell'attività di repressione e di contrasto del contrabbando, con affidamento per tale incombenza del medesimo natante alla appaltatrice in custodia (art. 11 del contratto); in data 9 aprile 1997 il natante, mentre si trovava presso la sede [OSCURATO:PERSONA], aveva subito ingenti danni a causa di un incendio, accertato come doloso in sede di procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato); a seguito del dissequestro, il natante era stato restituito all’attrice in data 26 agosto 1997 in condizioni di rottame. Dichiarata l’incompetenza territoriale da parte del Tribunale, e riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, quest’ultimo dichiarò la prescrizione quinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda nei confronti dei Ministeri, che avevano tardivamente eccepito la prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello. Premessa l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. sollevata da [OSCURATO:PERSONA], osservò la corte territoriale, in relazione al motivo di appello secondo cui il contratto stipulato fra la Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] era fonte di effetti obbligatori anche nei confronti dell’appellante con conseguente applicazione della prescrizione decennale, che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era parte di quel contratto, né poteva trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, difettando la designazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un terzo quale avente diritto alla prestazione prevista dal contratto del 30 dicembre 1996. Aggiunse, quanto alla decorrenza della prescrizione, che la missiva del 7 giugno 1997, indirizzata per conoscenza al Comando della Guardia di Finanza di Brindisi, con cui [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo legale, aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] che le fosse indicata la compagnia assicuratrice per verificare la possibilità di una bonaria trattazione del sinistro, rivelava che l’appellante fosse alla detta data a conoscenza dell'incendio del 9 aprile 1997 e fosse consapevole di poter esercitare il proprio diritto, tanto da aggiungere che, ove l’assicuratore non avesse inteso aderire alla richiesta risarcitoria, si sarebbe resa «necessaria un’azione giudiziale con citazione del cantiere che a sua volta, per essere manlevato, chiederà la chiamata in causa del terzo garante (compagnia di assicurazione)». Osservò ancora, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui il danneggiato avesse avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, consapevolezza del pregiudizio in relazione ad una determinata causa, essendo dunque sufficiente anche la conoscibilità del danno. Aggiunse che l’appellante, nonostante il sequestro dell'imbarcazione, avrebbe potuto esercitare i diritti ad essa spettanti quale proprietaria a seguito del sinistro, del quale era a conoscenza. Quanto alla posizione dei Ministeri, nei cui confronti l’appellante aveva in primo grado invocato, in concorso con la responsabilità del custode [OSCURATO:PERSONA], la culpa in eligendo, osservò la corte territoriale quanto segue: «l'appellante non ha mosso alcuna censura avverso l'iter logico-argomentativo attraverso cui il primo giudice è pervenuto ad escludere la responsabilità dei Ministeri. Non vi è, in particolare, nell'atto di appello nessuna confutazione delle ragioni addotte in sentenza a sostegno dell'inconfigurabilità sia della culpa in vigilando sia della culpa in eligendo . Consegue che non possono essere qui riesaminate le ragioni poste dal giudice a quo a fondamento della ritenuta insussistenza a carico delle Amministrazioni dell'obbligo di custodia dopo l'affidamento del natante alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonché dell'inconfigurabilità, nel caso di specie, della culpa in eligendo e, comunque, dell'assenza di profili di colpa. Non essendo suscettibili di essere elise, in quanto non investite da critiche, tali ragioni permangono a giustificare la statuizione di rigetto contenuta in sentenza». Aggiunse che, «in ogni caso»: l’art. 1673 cod. civ. disciplinava i rapporti fra committente e appaltatore e non invece i rapporti fra committente e terzo; nei confronti dei Ministeri non era stata fatta valere la diretta violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 1177 cod. civ., ma solo una responsabilità da culpa in eligendo, esclusa dal primo giudice sulla base di motivazione non censurata. Osservò infine che i lavori di allestimento del natante erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legge, a società operante nel settore della cantieristica navale, la quale disponeva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l’incendio di natura dolosa. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi da una parte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altra il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1218, 1223, 1322, comma 2, 1323, 2946 cod. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere parte del contratto in quanto proprietaria dell’imbarcazione ed unico soggetto interessato a far valere le obbligazioni nascenti dal contratto, alla luce della giurisprudenza sul contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, sul contratto a favore di terzo, sul trasporto di cose quando il destinatario è soggetto diverso dal mittente e sull’assicurazione a favore di terzo. Aggiunge che l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al contratto concluso fra la Guardia di finanza e [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla dichiarazione di data 8 aprile 1998, con cui si autorizzava la seconda a procedere alla demolizione del natante. Conclude nel senso dell’esistenza quindi del termine decennale di prescrizione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947, 1223 e 2935 cod. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione non può essere fatta decorrere dalla lettera del 7 giugno 1997 poiché a quella data la società proprietaria del natante non conosceva chi fosse l’autore materiale dell’incendio, chi fosse il responsabile della custodia al momento del sinistro ed inoltre ignorava l’esistenza del contratto stipulato con la Guardia di Finanza. Aggiunge che al momento della lettera la [OSCURATO:PERSONA] aveva solo appreso dei danni subiti a seguito di un incendio, ignorandone però la consistenza e gli altri profili evidenziati, e che la restituzione del natante ed il decreto di archiviazione erano fatti successivi alla lettera di cui sopra. Con il terzo motivo si denuncia violaz ione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1177, 1673, comma 2, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sui motivi di appello relativi ai Ministeri, con riferimento sia agli artt. 1177 (obbligo di custodia del natante) e 1673, comma 2 (il perimento del natante è a carico del committente, ossia le Amministrazioni dello Stato), sia alla culpa in eligendoaddebitata con la citazione di primo grado, e che i motivi di appello erano ben articolati. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 1177, 1673, cod. civ., 132 n. 4 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella citazione di primo grado era stata ascritta alle Amministrazioni, in concorso con il difetto di custodia della [OSCURATO:PERSONA], una condotta colpevole sotto il profilo della culpa in eligendo, e dunque ai sensi dell’art. 2049, e che il giudice di appello ha omesso di pronunciare al riguardo, non essendo stato in grado di identificare la norma corrispondente alla culpa in eligendo. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ. e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al rilievo che i lavori di allestimento del natante erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legge, a società operante nel settore della cantieristica navale, la quale disponeva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l’incendio di natura dolosa, che la motivazione sul punto è irragionevole alla luce dell’omessa custodia da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto da consentire la commissione del reato di incendio doloso, e della inaffidabilità quindi dell’impresa cui le Amministrazioni dello Stato si erano rivolte. Il primo motivo pone una questione di diritto di particolare rilevanza, e cioè se sia configurabile il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, figura che finora la giurisprudenza ha limitato al solo caso del contratto stipulato dalla gestante con la strutt
Sentenza Cassazione n. 23891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris