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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 23765/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Messina confermava l'ordinanza emessa il 30 settembre 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Messina, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di essere partecipe, in veste di stabile fornitore, di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), essendo altresì ascritti al ricorrente anche due reati-fine (capi 43 e 45).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale peloritano, Torrisi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo, avendo il Tribunale omesso di considerare che dal tenore dei colloqui intercettati non si evinceva alcuna stabilità del ruolo di fornitore di Torrisi, ma, al più, il mero proposito di una collaborazione che ancora doveva avviarsi, per cui doveva escludersi l'affectio societatis, tanto più in ragione del fatto che le attività di P.G. e i dialoghi intercettati non documentano alcuna consapevolezza da parte dell'indagato di agire in favore di una compagine associativa.

Peraltro, la presunta collaborazione di Torrisi alle attività di [OSCURATO:PERSONA] e i dialoghi captati sono riferiti a un brevissimo arco temporale di poche settimane, ciò a ulteriore riprova dell'assenza di elementi indiziari su cui fondare la tesi del coinvolgimento del ricorrente in un presunto sodalizio.

Con il secondo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai reati fine di cui ai capi 43 e 45, avendo erroneamente il Tribunale affermato che la difesa aveva omesso di censurare la gravità indiziaria relativa a tali imputazioni, mentre in realtà nelle note difensive depositate in udienza vi erano censure specifiche sul punto, a nulla rilevando che la difesa, in sede di discussione orale, si sia soffermata solo sul reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria riguardante la partecipazione di Torrisi all'associazione a delinquere ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8) non presenta vizi di legittimità o profili di incoerenza argomentativa.

Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. 2_ Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesarne non presta il fianco a censure di irragionevolezza.

E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha richiamato gli esiti delle attività di intercettazione telefonica e dei servizi di controllo della P.G., compendiati nell'informativa della Guardia di Finanza di Messina del 28 dicembre 2020, da cui è emerso che Torrisi ha preso parte, quale stabile fornitore di cocaina, a un'associazione finalizzata al narcotraffico promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, insieme al sodale [OSCURATO:PERSONA], Torrisi ha assunto il ruolo di grossista e di intermediario nella catena di distribuzione degli stupefacenti, grazie non solo ai suoi contatti con Ragusa che si approvvigionava dalla coppia, ma anche ai suoi rapporti con il fornitore [OSCURATO:PERSONA], il che assicurava continuità nella somministrazione e nello spaccio dello stupefacente, avendo il ricorrente assunto un ruolo propulsivo anche nella pianificazione degli affari illeciti.

Ciò è stato desunto, ad esempio, dalla conversazione intrattenuta il 13 luglio 2020 tra Torrisi e Faro, nella quale il secondo chiede al primo quali erano gli accordi raggiunti con Ragusa sul prezzo e sul quantitativo che avrebbero ceduto all'acquirente e, per il suo tramite, al gruppo, e Torrisi risponde di aver informato Ragusa sul prezzo e sulle regole che guidavano il giro di affari, desumendosi dal dialogo monitorato non solo che Ragusa aveva stabili rapporti con Torrisi e Faro, ma anche che ciascuno di loro traeva reciproca convenienza dagli affari intercorsi.

Parimenti significativa è stata poi ritenuta l'intercettazione del 14 luglio 2020, da cui si evince che Torrisi assumeva un ruolo maggiormente attivo nella gestione delle trattative sull'acquisto degli stupefacenti, poiché, nonostante le lamentele del cliente che si doleva del prezzo della fornitura, egli cercava di convincerlo ad acquistare un chilo di stupefacente, stante la buona qualità della fornitura che proveniva dalla Calabria, sottolineando il vantaggio che tutti avrebbero ricavato dal "lavorare" insieme e dal fare affari, perché "uniti" avrebbero assicurato ai fornitori gli incassi desiderati, in modo da poter abbattere il costo di acquisto della droga e ottenere un risparmio sul prezzo delle forniture, ciò a conferma dell'ampia visione che aveva il ricorrente della portata degli affari illeciti intrattenuti con Ragusa e con gli altri soggetti coinvolti.

Due giorni dopo, il 16 luglio 2020 (progr. 259), Torrisi riferiva a Faro che si sarebbe attivato a contattare i fornitori solo a fronte di ordinativi certi di stupefacenti da parte dei clienti, al che Faro elencava gli ordinativi già ricevuti, menzionando tra questi quello di Ragusa.

Dunque, Torrisi non si limitava a coadiuvare Faro nelle trasferte dalla città di Catania a [OSCURATO:PERSONA] per consegnare lo stupefacente a Ragusa, ma si impegnava a garantire stabili forniture a quest'ultimo e al sodalizio da lui diretto, anche grazie ai suoi rapporti con il fornitore Borzì.

L'adesione di Torrisi al programma criminoso dell'associazione è stata quindi desunta dalla stabilità degli approvvigionamenti di droga, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza che il ricorrente ha assunto nel tempo per il sodalizio, avendo egli assunto la funzione di raccordo tra il vertice del gruppo e il canale di fornitura assicurato da Borzì, ciò in una prospettiva non meramente futura, ma anche attuale, peraltro in un arco temporale che, per quanto non particolarmente esteso, non può essere ritenuto neppure di per sé irrilevante.

1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che • riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

E invero il Tribunale del Riesame ha spiegato (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) che le censure sulla gravità indiziaria sono state circoscritte dalla difesa al solo reato associativo di cui al capo 8, per cui non è stata operata una specifica valutazione degli indizi riguardanti i reati-fine di cui ai capi 43 e

45. Ciò posto il ricorso, nel lamentare il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai capi 43 e 45, non si confronta con la circostanza che, all'udienza camerale del 7 novembre 2022, come si evince dal relativo verbale, la difesa, depositate le proprie note difensive, dichiarava di censurare "esclusivamente la partecipazione dell'indagato all'associazione in punto di gravità indiziaria", il che spiega la ragione per cui il Tribunale non si è soffermato ex professo sulle imputazioni aventi ad oggetto i reati fine di cui ai capi 43 e 45, a nulla rilevando che le note difensive depositate si riferissero in parte anche a tali imputazioni.

Di qui l'inammissibilità della doglianza difensiva.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Torrisi deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Messina confermava l'ordinanza emessa il 30 settembre 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Messina, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di essere partecipe, in veste di stabile fornitore, di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), essendo altresì ascritti al ricorrente anche due reati-fine (capi 43 e 45). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale peloritano, Torrisi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo, avendo il Tribunale omesso di considerare che dal tenore dei colloqui intercettati non si evinceva alcuna stabilità del ruolo di fornitore di Torrisi, ma, al più, il mero proposito di una collaborazione che ancora doveva avviarsi, per cui doveva escludersi l'affectio societatis, tanto più in ragione del fatto che le attività di P.G. e i dialoghi intercettati non documentano alcuna consapevolezza da parte dell'indagato di agire in favore di una compagine associativa. Peraltro, la presunta collaborazione di Torrisi alle attività di [OSCURATO:PERSONA] e i dialoghi captati sono riferiti a un brevissimo arco temporale di poche settimane, ciò a ulteriore riprova dell'assenza di elementi indiziari su cui fondare la tesi del coinvolgimento del ricorrente in un presunto sodalizio. Con il secondo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai reati fine di cui ai capi 43 e 45, avendo erroneamente il Tribunale affermato che la difesa aveva omesso di censurare la gravità indiziaria relativa a tali imputazioni, mentre in realtà nelle note difensive depositate in udienza vi erano censure specifiche sul punto, a nulla rilevando che la difesa, in sede di discussione orale, si sia soffermata solo sul reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria riguardante la partecipazione di Torrisi all'associazione a delinquere ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8) non presenta vizi di legittimità o profili di incoerenza argomentativa. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. 2_ Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesarne non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha richiamato gli esiti delle attività di intercettazione telefonica e dei servizi di controllo della P.G., compendiati nell'informativa della Guardia di Finanza di Messina del 28 dicembre 2020, da cui è emerso che Torrisi ha preso parte, quale stabile fornitore di cocaina, a un'associazione finalizzata al narcotraffico promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, insieme al sodale [OSCURATO:PERSONA], Torrisi ha assunto il ruolo di grossista e di intermediario nella catena di distribuzione degli stupefacenti, grazie non solo ai suoi contatti con Ragusa che si approvvigionava dalla coppia, ma anche ai suoi rapporti con il fornitore [OSCURATO:PERSONA], il che assicurava continuità nella somministrazione e nello spaccio dello stupefacente, avendo il ricorrente assunto un ruolo propulsivo anche nella pianificazione degli affari illeciti. Ciò è stato desunto, ad esempio, dalla conversazione intrattenuta il 13 luglio 2020 tra Torrisi e Faro, nella quale il secondo chiede al primo quali erano gli accordi raggiunti con Ragusa sul prezzo e sul quantitativo che avrebbero ceduto all'acquirente e, per il suo tramite, al gruppo, e Torrisi risponde di aver informato Ragusa sul prezzo e sulle regole che guidavano il giro di affari, desumendosi dal dialogo monitorato non solo che Ragusa aveva stabili rapporti con Torrisi e Faro, ma anche che ciascuno di loro traeva reciproca convenienza dagli affari intercorsi. Parimenti significativa è stata poi ritenuta l'intercettazione del 14 luglio 2020, da cui si evince che Torrisi assumeva un ruolo maggiormente attivo nella gestione delle trattative sull'acquisto degli stupefacenti, poiché, nonostante le lamentele del cliente che si doleva del prezzo della fornitura, egli cercava di convincerlo ad acquistare un chilo di stupefacente, stante la buona qualità della fornitura che proveniva dalla Calabria, sottolineando il vantaggio che tutti avrebbero ricavato dal "lavorare" insieme e dal fare affari, perché "uniti" avrebbero assicurato ai fornitori gli incassi desiderati, in modo da poter abbattere il costo di acquisto della droga e ottenere un risparmio sul prezzo delle forniture, ciò a conferma dell'ampia visione che aveva il ricorrente della portata degli affari illeciti intrattenuti con Ragusa e con gli altri soggetti coinvolti. Due giorni dopo, il 16 luglio 2020 (progr. 259), Torrisi riferiva a Faro che si sarebbe attivato a contattare i fornitori solo a fronte di ordinativi certi di stupefacenti da parte dei clienti, al che Faro elencava gli ordinativi già ricevuti, menzionando tra questi quello di Ragusa. Dunque, Torrisi non si limitava a coadiuvare Faro nelle trasferte dalla città di Catania a [OSCURATO:PERSONA] per consegnare lo stupefacente a Ragusa, ma si impegnava a garantire stabili forniture a quest'ultimo e al sodalizio da lui diretto, anche grazie ai suoi rapporti con il fornitore Borzì. L'adesione di Torrisi al programma criminoso dell'associazione è stata quindi desunta dalla stabilità degli approvvigionamenti di droga, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza che il ricorrente ha assunto nel tempo per il sodalizio, avendo egli assunto la funzione di raccordo tra il vertice del gruppo e il canale di fornitura assicurato da Borzì, ciò in una prospettiva non meramente futura, ma anche attuale, peraltro in un arco temporale che, per quanto non particolarmente esteso, non può essere ritenuto neppure di per sé irrilevante. 1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che • riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Il secondo motivo è inammissibile. E invero il Tribunale del Riesame ha spiegato (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) che le censure sulla gravità indiziaria sono state circoscritte dalla difesa al solo reato associativo di cui al capo 8, per cui non è stata operata una specifica valutazione degli indizi riguardanti i reati-fine di cui ai capi 43 e 45. Ciò posto il ricorso, nel lamentare il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai capi 43 e 45, non si confronta con la circostanza che, all'udienza camerale del 7 novembre 2022, come si evince dal relativo verbale, la difesa, depositate le proprie note difensive, dichiarava di censurare "esclusivamente la partecipazione dell'indagato all'associazione in punto di gravità indiziaria", il che spiega la ragione per cui il Tribunale non si è soffermato ex professo sulle imputazioni aventi ad oggetto i reati fine di cui ai capi 43 e 45, a nulla rilevando che le note difensive depositate si riferissero in parte anche a tali imputazioni. Di qui l'inammissibilità della doglianza difensiva. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Torrisi deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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