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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24133/2023

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Frosinone il 18 novembre 2008, in ordine ai delitti di violenza privata (capo A), tentata estorsione aggravata (capo B), tentata estorsione (capo D), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e D), rideterminando il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al capo B).

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., e vizio della motivazione; la decisione impugnata aveva "traslato" la pena applicata con la sentenza di primo grado al reato di cui al capo D), indicato come più grave rispetto agli altri reati, al residuo reato di cui al capo B) senza alcuna motivazione, considerata l'originaria natura di reato satellite del reato di cui al capo B) e del modesto aumento di pena per la continuazione, applicato con la sentenza di primo grado.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente omette di considerare che, per effetto della declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e D), l'unico titolo di reato per cui è stato confermato il giudizio di responsabilità è rimasto quello di cui al capo B), ossia il reato per il quale in primo grado erano stati condannati il ricorrente ed il correo [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal tenore della decisione di primo grado (pagg. 7-8); quel reato era stato considerato come più grave rispetto agli altri reati originariamente avvinti dal vincolo della continuazione; pertanto, la conferma della misura della pena (che la Corte d'appello ha comunque determinato considerando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. - pag. 3, ove vi è espresso riferimento "all'obiettiva gravità dei fatti" - ) che per quel reato era stata irrogata dalla sentenza di primo grado non implica alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, trattandosi di pena comunque inferiore a quella determinata complessivamente con la sentenza di primo grado.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Frosinone il 18 novembre 2008, in ordine ai delitti di violenza privata (capo A), tentata estorsione aggravata (capo B), tentata estorsione (capo D), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e D), rideterminando il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al capo B). 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., e vizio della motivazione; la decisione impugnata aveva "traslato" la pena applicata con la sentenza di primo grado al reato di cui al capo D), indicato come più grave rispetto agli altri reati, al residuo reato di cui al capo B) senza alcuna motivazione, considerata l'originaria natura di reato satellite del reato di cui al capo B) e del modesto aumento di pena per la continuazione, applicato con la sentenza di primo grado. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente omette di considerare che, per effetto della declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e D), l'unico titolo di reato per cui è stato confermato il giudizio di responsabilità è rimasto quello di cui al capo B), ossia il reato per il quale in primo grado erano stati condannati il ricorrente ed il correo [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal tenore della decisione di primo grado (pagg. 7-8); quel reato era stato considerato come più grave rispetto agli altri reati originariamente avvinti dal vincolo della continuazione; pertanto, la conferma della misura della pena (che la Corte d'appello ha comunque determinato considerando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. - pag. 3, ove vi è espresso riferimento "all'obiettiva gravità dei fatti" - ) che per quel reato era stata irrogata dalla sentenza di primo grado non implica alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, trattandosi di pena comunque inferiore a quella determinata complessivamente con la sentenza di primo grado. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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