CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 48918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, in data 1.12.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato il suddetto Piro alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta in rubrica ascrittigli. Rilevava, in particolare, il giudice di merito, la violazione, sanzionata con l'inammissibilità, da parte dell'appellante, delle disposizioni previste dall'art. 24, co. 6, sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 177, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'atto di appello non è stato trasmesso presso la casella di posta elettronica deputata alla ricezione degli atti di impugnazione trasmessi telematicamente, specificamente indicata nel provvedimento del direttore del Direttore del DGSIA del 9.11.2020 (depositoattipenali.tribunale.gorizia©qiustiziacert.it), ma ad altro indirizzo telematico ([OSCURATO:EMAIL] ). 2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, da un lato, eccependo la illegittimità costituzionale dell'art. 24, co. 6, sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 177, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111, Cost.; dall'altro, lamentando violazione di legge, in quanto, nel caso in esame, l'invio dell'atto ad una casella di posta elettronica diversa da quella espressamente deputata al deposito dell'impugnazione, non può ritenersi validamente sanzionata dall'inammissibilità, posto che l'atto ha raggiunto il suo scopo, essendo venuto direttamente a conoscenza dell'ufficio giudiziario destinatario e del giudice che procede (nel caso in esame coincidente con la persona fisica dello stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il gravame dichiarato da quest'ultimo inammissibile). 3. Con requisitoria scritta del 22.7.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Come osservato in un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, "il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19» - nel testo seguito all'approvazione della legge di conversione, stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).La legge di conversione ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. Più precisamente, il comma 6-ter dell'art. 24 citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale (e cioè le specifiche possibilità di deposito "fisico" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata, poi, delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsl:i dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 — è assicurata dal successivo comma quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali (la norma cita anche quelle "reali", ma per queste ultime in realtà il richiamo avrebbe dovuto essere operato alla disposizione prevista dall'art. 324, comma 5, cod. proc. peri.), l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6 -ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen., e cioè, ovviamente, del Tribunale sede distrettuale. Anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso. Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione„ qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti (inequivoca l'espressione "è consentito il deposito..."). Successivamente all'intervento di legislazione primaria, il 9.11.2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, ed il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In tale contesto di disciplina (modalità semplificate, più sicure per la salute pubblica, e, al tempo stesso, efficaci e utili a garantire l'ordinato esplicarsi del diritto di impugnazione), il legislatore, al comma 6.-sexies del medesimo art. 24 d.l. n. 137 del 2020 cit., ha previsto anche cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, che operano qualora essa venga proposta al di fuori degli schemi legali emergenziali predetti, le quali costituiscono, dunque, cause ulteriori di inammissibilità, rispetto a quelle sancite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen. (fatte esplicitamente salve). Stando al tenore del testo normativo richiamato l'innpugnazone è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. La specifica causa di inammissibilità declinata dalla lett. e) del comma 6- sexies, per il suo tenore letterale, è di evidente applicazione limitata ai soli casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga tramite una casella di posta elettronica non indicata nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati". Dunque la sanzione processuale prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre, 2020, n. 176, opera "esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia, emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9.11.2020 (e dunque solo in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell'Allegato 1 del citato provvedimento direttoriale)" (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414, nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346). Applicando tali principi al caso in esame, appare evidente la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, essendo incontestato dallo stesso ricorrente che l'atto di appello non è stato trasmesso all'indirizzo telematico all'uopo indicato nel provvedimento del 9.11.220, adottato del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati, vigente al momento di presentazione della impugnazione, in virtù del disposto dell'art. 16, co. 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, ma ad altro indirizzo. Manifestamente infondato, al riguardo, appare il richiamo operato dal ricorrente alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 156, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, di cui viene proposta un'applicazione analogica, difettandone, tuttavia, i presupposti. Nel caso in esame, infatti, non vi è alcun vuoto normativo da colmare per via interpretativa, facendo peraltro ricorso ai principi propri del processo civile, essendo l'inammissibilità (e non la nullità) dell'impugnazione espressamente prevista come conseguenza del mancato rispetto dell'indicato modello procedimentale. Del resto la stessa giurisprudenza di legittimità in materia civile ha chiarito come l'interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva, debba ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il "plus" di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni (cfr. Sez. 2, n. 4657 del 28/02/2018, Rv. 647814), conseguenza inevitabile se si ritenesse l'invocata disposizione del codice di rito civile prevalere sulla norma ex art. 24, comma 6-sexies, lett. e), dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre, 2020, n. 176. Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Sul punto si condividono i rilievi svolti nella requisitoria del 22.7.2022 del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo cui "la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, essendo chiaro che la disciplina di cui all'art. 24 cit., per come strutturata, non comporta, di per sé, alcuna violazione del diritto di difesa, limitandosi ad assicurare il principio di tassatività delle forme di impugnazione, stabilendo precisi indirizzi di posta elettronica certificata ai quali indirizzare gli atti, per evidenti ragioni organizzative, di certezza e di economia processuale, nonché di regolare svolgimento dei servizi di cancelleria, al fine di garantire la sicura e tempestiva ricezione degli atti da parte degli uffici giudiziari destinatari delle istanze di parte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 22167 del 2022)". Deve solo aggiungersi che il fine ultimo di tali disposizioni di natura emergenziale appare indissolubilmente legato alla scelta di dare concreta attuazione al superiore principio costituzionale della tutela del diritto alla salute, sancito dall'art. 32, co. 1, Cost., limitando l'accesso agli uffici giudiziari per il deposito degli atti di impugnazione, allo scopo di prevenire, attraverso gli inevitabili contatti personali che tale attività avrebbe comportato, la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Trattasi, pertanto, di tipico esercizio della discrezionalità politica attribuita al legislatore, che ne ha fatto uso invero razionale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e