CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18093/23 Ceffalia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza della responsabilità per il reato contestato è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, peraltro stabilito in misura pari al minimo edittale (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il