Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2016

Cassazione n. 26771/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27466/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3665/16/16 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. di PALERMO, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3665/16/16 dep. il 24/10/2016, che ha respinto l’appello dell’Ufficio.

A seguito di notifica di avviso di accertamento, ai fini IRPEF, a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della società “[OSCURATO:PERSONA] srl già sas”, collegato ad altro accertamento, ai fini Ilor, emesso nei confronti della società, il contribuente proponeva istanza di condono, ex art. 16 l. 289/2002.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta comunicava la carenza del presupposto della pendenza della lite ai fini della definizione della lite medesima con i benefici di cui all’art. 16 l. 289/2002, per un precedente contenzioso, definito con sentenza n. 372/1999 e depositata il 30/11/1999.

Tale ultima sentenza, nonostante il suo formale passaggio in giudicato- per omessa tempestiva impugnazione - statuiva che: “ il reddito di partecipazione ai fini IRPEF per l’anno 1991 imputabile ai soci venga determinato in relazione a quello che sarà deciso in forma associata”.

Per l’Agenzia delle Entrate a nulla rilevava il contenuto della sentenza “per relationem” nei confronti del procedimento verso la società (quest’ultimo ancora pendente), in quanto la posizione del socio, di cui si chiede la definizione agevolata ex art. 16 l. 289/2002, è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza, non ricorrendo pertanto il requisito della pendenza della lite come richiesto dalla normativa di riferimento.

Proponeva ricorso il contribuente, che la CTP accoglieva, ritenendo che la decisione della causa per il socio era subordinata all’esito della vicenda processuale relativa alla società; pertanto la lite avrebbe dovuto assumersi pendente in senso sostanziale e non formale,a nulla rilevando il passaggio in giudicato della sentenza in capo al socio.

Avverso la indicata sentenza ha propo sto appello l’Ufficio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della legge 289/2002, in quanto i giudici di prime cure, dopo avere ri conosciuto che la sentenza relativa al socio era passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della legge 289/2002, aveva tuttavia ritenuto illegittimo il diniego.

La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio , confermando la decisione di primo grado, richiamando giurisprudenza della stessa CTR in controversie analoghe, ribadendo che la pendenza della lite ai sensi dell’art. 16 l. n. 289/2002 “ deve intendersi in senso sostanziale, coprendo non solo i casi in cui la specifica vicenda processuale non sia ancora esaurita, ma anche quelli in cui, pur a fronte di una formale definizione della vicenda processuale, l’esito sostanziale (...) della stessa sia ancora “in fieri”, in ragione delle peculiarità della pronuncia emanata dal giudice mediante un rinvio ad altra questione (...) ancora formalmente pendente”.

Pertanto “ la mancata impugnazione delle sentenze relative alla posizione dei soci non ha avuto l’effetto di definire la lite, quanto meno ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 16 l. n. 289/2002” non essendo ancora determinato l’effettivo ammontare dell’imposta che il singolo socio avrebbe dovuto pagare e avendo la sentenza collegato “ in modo inscindibile l’esito dell’accertamento nei confronti del singolo socio all’esito dell’accertamento nei confronti della società, quando questo fosse divenuto definitivo”.

Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione l’Agenzia dell’entrate, con un unico articolato motivo.

Il contribuente resiste con controricorso e deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta anche in memoria, con la quale si rileva l’esistenza di un giudicato esterno sostanziale sulla medesima fattispecie, in quanto la questione è già stata oggetto di specifico esame dei giudici tributari, con riferimento ad altri soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Aprile S.p.A.).

2. L’eccezione è infondata.

Va premesso che il giudicato esterno, la cuiratio è la stabilità dei rapporti (Sezioni unite, n. 226 del 25 maggio 2001) e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell'autorità di giudicato che una sentenza produce in un altro processo,ex articolo 2909 del c.c., per questioni identiche che riguardino gli stessi soggetti; è stato escluso (Sez. un. n. 13916 del 16 giugno 2006), che il giudicato relativo a un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi in via generalizzata, in quanto non a ogni statuizione della sentenza può riconoscersi siffatta idoneità, bensì solo a quelle che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza; le differenti liti fiscali per poter beneficiare di destini incrociati, alla luce della natura di impugnazione - merito del processo tributario, devono avere elementi fondamentali in comune.

Ciò premesso nella fattispecie difetta più di un presupposto per l’applicabilità del giudicato esterno invocato: l’identità di parti e di anno d’impostaoltre che di elementi fondamentali comuni.

Peraltro va rilevato che non è estensibile la domanda di condono proposta da uno dei soci a vantaggio degli altri (Cass. n. 20790 del 2016; 11601 del 2016) e, conseguentemente, la decisione emessa su di essa per uno dei soci non può costituire giudicato per gli altri soci.

Ne discende il rigetto dell’eccezione.

3. C on l’unico articolat o motivo del ricorso , l’Agenzia dell’Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, n. 3 lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e, ove occorrer possa, n. 4 c.p.c.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che il diritto della parte privata all’accesso al condono non fosse precluso perché la pendenza della lite fiscale sarebbe da intendersi in senso sostanziale, coprendo non solo i casi in cui la specifica vicenda non sia ancora esaurita, ma anche quelli in cui, pur a fronte di una formale definizione della vicenda processuale, l’esito sostanziale non sia ancora in fieri mediante un rinvio ad altra questione ancora formalmente pendente.

4. Il motivo è fondato . 4.1.L’art. 16, comma 3, l. 289/2002 individua quale presupposto per la definizione agevolata -mediante un versamento forfettario o percentuale, commisurato al valore della lite - la circostanza che alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato della controversia tributaria di cui si chiede la definizione. 4.2.Nel caso di specie, la vertenza instaurata dal socio [OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/1999, dep. il 30/11/1999 che, non essendo stata impugnata tempestivamente nei termini di legge, era passata in giudicato.

Ciò è sufficiente ad escludere la pendenza della lite.

Né, come sopra argomentato, sub n. 3, possono ritenersi influenti le vicende relative alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA], sul quale con sentenza passata in giudicato, la CTR ha statuito che il reddito di partecipazione ai fini IRPEF, per l’anno 1991 im putabile ai soci , vada determinato in relazione a quello che sarebbe poi stato deciso per la società. 4.3.Costituisce orientamento consolidato d i questa Corte quello in base al quale l’oggetto del giudizio tributario è rigorosamente circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente le fasi precedenti già definite (Cass n. 643/2015).

La vicenda processuale del socio risulta decisa e tale decisione fa stato a ogni effetto fra le parti.

La pendenza della lite nei confronti della società, nonostante la connessione tra le due cause, rende inapplicabile la richiesta di condono per il socio, essendo la posizione di quest’ultimo divenuta definitiva con sentenza ormai passata in giudicato. 4.4.Va ulteriormente ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di condono fiscale, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e quelli conseguenziali nei confronti dei soci mantengono una propria autonomia e il principio secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla societànon estende automaticamente i propri effetti ai singo li soci, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono, pertanto, presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio (cfr. Cass. n.12214/2010; Cass. n.7134/2014; 757/2002, n. 4281/2001, n. 14392/2001, n. 13186/2000, n. 8597/2006).

L'applicabilità di tali principi al caso in esame, attesa la modalità di estinzione della lite pendente (art.16 legge n.289/2002) della quale si è avvalsa la Societ à , non risulta contrastata dal la statuizione del giudicato, pertanto non sussiste alcuna preclusione all'esercizio del potere dovere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci, che abbiano scelto di non avvalersi di tale istituto, a quello - ricalcolato in base al condono - della società (Cass. n. 14858 del 2016; Cass. 7134 del n. 2014). 5.Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate; il ricorrente è condannato al pagamento i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27466/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3665/16/16 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. di PALERMO, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3665/16/16 dep. il 24/10/2016, che ha respinto l’appello dell’Ufficio. A seguito di notifica di avviso di accertamento, ai fini IRPEF, a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della società “[OSCURATO:PERSONA] srl già sas”, collegato ad altro accertamento, ai fini Ilor, emesso nei confronti della società, il contribuente proponeva istanza di condono, ex art. 16 l. 289/2002. L’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta comunicava la carenza del presupposto della pendenza della lite ai fini della definizione della lite medesima con i benefici di cui all’art. 16 l. 289/2002, per un precedente contenzioso, definito con sentenza n. 372/1999 e depositata il 30/11/1999. Tale ultima sentenza, nonostante il suo formale passaggio in giudicato- per omessa tempestiva impugnazione - statuiva che: “ il reddito di partecipazione ai fini IRPEF per l’anno 1991 imputabile ai soci venga determinato in relazione a quello che sarà deciso in forma associata”. Per l’Agenzia delle Entrate a nulla rilevava il contenuto della sentenza “per relationem” nei confronti del procedimento verso la società (quest’ultimo ancora pendente), in quanto la posizione del socio, di cui si chiede la definizione agevolata ex art. 16 l. 289/2002, è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza, non ricorrendo pertanto il requisito della pendenza della lite come richiesto dalla normativa di riferimento. Proponeva ricorso il contribuente, che la CTP accoglieva, ritenendo che la decisione della causa per il socio era subordinata all’esito della vicenda processuale relativa alla società; pertanto la lite avrebbe dovuto assumersi pendente in senso sostanziale e non formale,a nulla rilevando il passaggio in giudicato della sentenza in capo al socio. Avverso la indicata sentenza ha propo sto appello l’Ufficio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della legge 289/2002, in quanto i giudici di prime cure, dopo avere ri conosciuto che la sentenza relativa al socio era passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della legge 289/2002, aveva tuttavia ritenuto illegittimo il diniego. La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio , confermando la decisione di primo grado, richiamando giurisprudenza della stessa CTR in controversie analoghe, ribadendo che la pendenza della lite ai sensi dell’art. 16 l. n. 289/2002 “ deve intendersi in senso sostanziale, coprendo non solo i casi in cui la specifica vicenda processuale non sia ancora esaurita, ma anche quelli in cui, pur a fronte di una formale definizione della vicenda processuale, l’esito sostanziale (...) della stessa sia ancora “in fieri”, in ragione delle peculiarità della pronuncia emanata dal giudice mediante un rinvio ad altra questione (...) ancora formalmente pendente”. Pertanto “ la mancata impugnazione delle sentenze relative alla posizione dei soci non ha avuto l’effetto di definire la lite, quanto meno ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 16 l. n. 289/2002” non essendo ancora determinato l’effettivo ammontare dell’imposta che il singolo socio avrebbe dovuto pagare e avendo la sentenza collegato “ in modo inscindibile l’esito dell’accertamento nei confronti del singolo socio all’esito dell’accertamento nei confronti della società, quando questo fosse divenuto definitivo”. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione l’Agenzia dell’entrate, con un unico articolato motivo. Il contribuente resiste con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta anche in memoria, con la quale si rileva l’esistenza di un giudicato esterno sostanziale sulla medesima fattispecie, in quanto la questione è già stata oggetto di specifico esame dei giudici tributari, con riferimento ad altri soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Aprile S.p.A.). 2. L’eccezione è infondata. Va premesso che il giudicato esterno, la cuiratio è la stabilità dei rapporti (Sezioni unite, n. 226 del 25 maggio 2001) e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell'autorità di giudicato che una sentenza produce in un altro processo,ex articolo 2909 del c.c., per questioni identiche che riguardino gli stessi soggetti; è stato escluso (Sez. un. n. 13916 del 16 giugno 2006), che il giudicato relativo a un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi in via generalizzata, in quanto non a ogni statuizione della sentenza può riconoscersi siffatta idoneità, bensì solo a quelle che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza; le differenti liti fiscali per poter beneficiare di destini incrociati, alla luce della natura di impugnazione - merito del processo tributario, devono avere elementi fondamentali in comune. Ciò premesso nella fattispecie difetta più di un presupposto per l’applicabilità del giudicato esterno invocato: l’identità di parti e di anno d’impostaoltre che di elementi fondamentali comuni. Peraltro va rilevato che non è estensibile la domanda di condono proposta da uno dei soci a vantaggio degli altri (Cass. n. 20790 del 2016; 11601 del 2016) e, conseguentemente, la decisione emessa su di essa per uno dei soci non può costituire giudicato per gli altri soci. Ne discende il rigetto dell’eccezione. 3. C on l’unico articolat o motivo del ricorso , l’Agenzia dell’Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, n. 3 lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e, ove occorrer possa, n. 4 c.p.c.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che il diritto della parte privata all’accesso al condono non fosse precluso perché la pendenza della lite fiscale sarebbe da intendersi in senso sostanziale, coprendo non solo i casi in cui la specifica vicenda non sia ancora esaurita, ma anche quelli in cui, pur a fronte di una formale definizione della vicenda processuale, l’esito sostanziale non sia ancora in fieri mediante un rinvio ad altra questione ancora formalmente pendente. 4. Il motivo è fondato . 4.1.L’art. 16, comma 3, l. 289/2002 individua quale presupposto per la definizione agevolata -mediante un versamento forfettario o percentuale, commisurato al valore della lite - la circostanza che alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato della controversia tributaria di cui si chiede la definizione. 4.2.Nel caso di specie, la vertenza instaurata dal socio [OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/1999, dep. il 30/11/1999 che, non essendo stata impugnata tempestivamente nei termini di legge, era passata in giudicato. Ciò è sufficiente ad escludere la pendenza della lite. Né, come sopra argomentato, sub n. 3, possono ritenersi influenti le vicende relative alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA], sul quale con sentenza passata in giudicato, la CTR ha statuito che il reddito di partecipazione ai fini IRPEF, per l’anno 1991 im putabile ai soci , vada determinato in relazione a quello che sarebbe poi stato deciso per la società. 4.3.Costituisce orientamento consolidato d i questa Corte quello in base al quale l’oggetto del giudizio tributario è rigorosamente circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente le fasi precedenti già definite (Cass n. 643/2015). La vicenda processuale del socio risulta decisa e tale decisione fa stato a ogni effetto fra le parti. La pendenza della lite nei confronti della società, nonostante la connessione tra le due cause, rende inapplicabile la richiesta di condono per il socio, essendo la posizione di quest’ultimo divenuta definitiva con sentenza ormai passata in giudicato. 4.4.Va ulteriormente ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di condono fiscale, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e quelli conseguenziali nei confronti dei soci mantengono una propria autonomia e il principio secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla societànon estende automaticamente i propri effetti ai singo li soci, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono, pertanto, presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio (cfr. Cass. n.12214/2010; Cass. n.7134/2014; 757/2002, n. 4281/2001, n. 14392/2001, n. 13186/2000, n. 8597/2006). L'applicabilità di tali principi al caso in esame, attesa la modalità di estinzione della lite pendente (art.16 legge n.289/2002) della quale si è avvalsa la Societ à , non risulta contrastata dal la statuizione del giudicato, pertanto non sussiste alcuna preclusione all'esercizio del potere dovere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci, che abbiano scelto di non avvalersi di tale istituto, a quello - ricalcolato in base al condono - della società (Cass. n. 14858 del 2016; Cass. 7134 del n. 2014). 5.Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; il ricorrente è condannato al pagamento i
Sentenza Cassazione n. 26771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris