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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'interessato, in sede di appello, non aveva proposto alcun gravame in ordine alla misura di sicurezza e il giudice di secondo grado, quindi, aveva confermato la sentenza appellata.

In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato che il giudice della cognizione, pur valorizzando la scarsa qualità della sostanza stupefacente oggetto dell'attività delittuosa, aveva comunque sottolineato come l'attività illecita fosse stata posta in essere con un'organizzazione, seppur rudimentale, visto il numero delle persone coinvolte, la disponibilità di un casolare isolato adibito alla ricezione dei clienti e la disponibilità di un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuta insieme all'occorrente per il taglio, la pesatura, il confezionamento e la successiva cessione della stessa.

Secondo il giudice di merito, quindi, tali elementi erano sintomatici di una pericolosità sociale tale da giustificare l'adozione della misura di sicurezza in esame.

La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 T.U. stup., infatti, può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Kezie, Rv. 280546).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della tassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'interessato, in sede di appello, non aveva proposto alcun gravame in ordine alla misura di sicurezza e il giudice di secondo grado, quindi, aveva confermato la sentenza appellata. In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato che il giudice della cognizione, pur valorizzando la scarsa qualità della sostanza stupefacente oggetto dell'attività delittuosa, aveva comunque sottolineato come l'attività illecita fosse stata posta in essere con un'organizzazione, seppur rudimentale, visto il numero delle persone coinvolte, la disponibilità di un casolare isolato adibito alla ricezione dei clienti e la disponibilità di un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuta insieme all'occorrente per il taglio, la pesatura, il confezionamento e la successiva cessione della stessa. Secondo il giudice di merito, quindi, tali elementi erano sintomatici di una pericolosità sociale tale da giustificare l'adozione della misura di sicurezza in esame. La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 T.U. stup., infatti, può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Kezie, Rv. 280546). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della tassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 19527/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris