CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38630/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7251-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d'Appello di Roma il 30 luglio 2020. L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Questo decreto, reso nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della I. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento degli importi di C 1.010,79, oltre interessi, a favore di [OSCURATO:PERSONA], e di C 661,03, oltre interessi, a favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro svoltisi davanti al Tribunale di Viterbo. Agli effetti dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, la Corte d'appello ha determinato la misura dell'indennizzo in rapporto al valore delle cause individuato al momento dell'inizio dei procedimenti di opposizione (ottobre 2004), ritenendo di non poter conto degli interessi e dalla rivalutazione maturati in corso di causa, in ossequio all'art. 10 c.p.c. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2.bis della legge n. 89/2001 e dell'art. 10 c.p.c., assumendo che il decreto impugnato avrebbe errato nel non tener conto degli interessi e della rivalutazione monetaria, che avevano incrementato il valore della controversia. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2021 n. 07251 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- Il ricorso si incentra sull'applicazione della disposizione relativa alla misura massima dell'indennizzo, di cui all'art. 2 bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 del 2001 all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone che il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa, del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice "a quo" costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istante nel processo presupposto. Il limite ex art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 del 2001 va, peraltro, riferito all'indennizzo globale per l'ingiusta durata del processo presupposto e non a quello annuo, come emerge dall'interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, àncora l'indennizzo al valore della causa, al fine evidente di evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati (Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2015, n. 25804; Cass. Sez. 6 - 2, 21/12/2015, n. 25711). L'art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 del 2001 garantisce, dunque, una stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il paterna d'animo che la parte subisce in attesa della definizione, il quale viene parametrato sull'oggettivo valore della causa accertato dal giudice (Cass. Sez. 6 - 2, 08/07/2016, n. 14047), e non al valore stimato al momento della proposizione della domanda, secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile al fine di stabilire la competenza per valore. Come questa Corte ha già precisato, il limite quantitativo dell'indennizzo di equa riparazione, previsto dall'art. 2 bis, Ric. 2021 n. 07251 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- comma 3, della I. n. 89 del 2001, va perciò determinato, a differenza di quanto affermato nell'impugnato decreto della Corte d'appello di Roma, sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi e l'eventuale maggior danno per la rivalutazione del credito liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito (Cass. Sez. 6 - 2, 19/03/2019, nf. 7695). Conseguono l'accoglimento del icorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvics1 alla Corte d'appello di Roma, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi all'enUnciato principio, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezio