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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 01110/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24353-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Sindaca pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 974/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/12/2019; F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24353/2020 Numero sezionale 8921/2021 Numero di raccolta generale 1110/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con ricorso notificato il 14 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 974/2019, pubblicata il 9 dicembre 2019, emessa dalla Corte d’appello di Cagliari; il ricorso è affidato a un motivo; la parte intimata, Comune di Sestu, ha notificato controricorso per eccepire la tardività dell’impugnazione, posto che il ricorso è stato tardivamente depositato, dato che la sentenza è stata notificata il 30 gennaio 2020, come da documentazione prodotta.

2. Per quanto qui interessa, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello contro la pronuncia del Tribunale di Cagliari con cui è stata affermata la responsabilità professionale del difensore qui ricorrente per non avere comunicato al Comune la notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ai fini del decorso del termine breve per impugnare per cassazione, avendo invece fornito l’informazione solamente al concessionario che però non era parte del giudizio; la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la mancanza di diligenza professionale in quanto avrebbe dovuto essere informata la parte, cioè il Comune.

Considerato che:

1. Con un motivo unico si denuncia << violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. ex art. 360, n. 3 c.c..

Travisamento dei fatti.

Erroneità manifesta>>.

Ric. 2020 n. 24353 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24353/2020 Numero sezionale 8921/2021 Numero di raccolta generale 1110/2022

2. Data pubblicazione 14/01/2022Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve per impugnare, posto che la notifica della sentenza è avvenuta in data 30 gennaio 2020, mentre il ricorso risulta notificato il 14 settembre 2020.

Pertanto ex art. 326 c.p.c. va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve.

Del resto l’autenticità della copia analogica della relata della notifica non è stata messa in discussione dal ricorrente.

3. In ogni caso, si sarebbe trattato di ricorso inammissibile in quanto la censura attiene al giudizio di fatto in ordine alla negligenza del professionista.

4. Spese in base alla soccombenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del controricorrente Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta- terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24353 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24353-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Sindaca pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 974/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/12/2019; F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24353/2020 Numero sezionale 8921/2021 Numero di raccolta generale 1110/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 14 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 974/2019, pubblicata il 9 dicembre 2019, emessa dalla Corte d’appello di Cagliari; il ricorso è affidato a un motivo; la parte intimata, Comune di Sestu, ha notificato controricorso per eccepire la tardività dell’impugnazione, posto che il ricorso è stato tardivamente depositato, dato che la sentenza è stata notificata il 30 gennaio 2020, come da documentazione prodotta. 2. Per quanto qui interessa, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello contro la pronuncia del Tribunale di Cagliari con cui è stata affermata la responsabilità professionale del difensore qui ricorrente per non avere comunicato al Comune la notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ai fini del decorso del termine breve per impugnare per cassazione, avendo invece fornito l’informazione solamente al concessionario che però non era parte del giudizio; la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la mancanza di diligenza professionale in quanto avrebbe dovuto essere informata la parte, cioè il Comune. Considerato che: 1. Con un motivo unico si denuncia << violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. ex art. 360, n. 3 c.c.. Travisamento dei fatti. Erroneità manifesta>>. Ric. 2020 n. 24353 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24353/2020 Numero sezionale 8921/2021 Numero di raccolta generale 1110/2022 2. Data pubblicazione 14/01/2022Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve per impugnare, posto che la notifica della sentenza è avvenuta in data 30 gennaio 2020, mentre il ricorso risulta notificato il 14 settembre 2020. Pertanto ex art. 326 c.p.c. va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve. Del resto l’autenticità della copia analogica della relata della notifica non è stata messa in discussione dal ricorrente. 3. In ogni caso, si sarebbe trattato di ricorso inammissibile in quanto la censura attiene al giudizio di fatto in ordine alla negligenza del professionista. 4. Spese in base alla soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del controricorrente Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta- terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24353 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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