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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 32394/2026

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clusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto,preliminarmente, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art.309, comma 9, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso didichiarazione di perdita di efficacia della ordinanza genetica per mancatatraduzione in lingua nota all’interessato, la rinnovazione della misura coercitivasia possibile solamente se fatte “salve eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate” come, invece, previsto dall’art. 309, comma 10, delcodice di procedura penale; in subordine, ai sensi dell’art. 311 cpp, ha chiesto, inaccoglimento del ricorso, di annullare senza rinvio l’ordinanza del Tribunale delriesame di Firenze impugnata e, conseguentemente, annullare l’ordinanzaapplicativa della misura cautelare in carcere emessa in data 9-10/4/2026 dalTribunale di Pistoia, ovvero annullare la predetta ordinanza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 28 aprile 2026, il Tribunale del riesame di Firenzerigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza del tribunale di Pistoia del 10 aprile 2026, con cui era statadisposta l’applicazione della misura cautelare in carcere per i reati di violenzasessuale e rapina aggravata, meglio descritti nell’ordinanza genetica.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc.pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deducendosi insubordine, questione di costituzionalità dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 3 Cost., dolendosi della mancata rimessione della questione daparte del Tribunale del riesame.In sintesi, la difesa assume che la nuova misura cautelare emessa dalTribunale di Pistoia il 10 aprile 2026 sarebbe stata adottata dopo la perdita diefficacia del precedente titolo custodiale, annullato perché non tradotto in linguacomprensibile all'indagato.

Secondo il ricorrente, la vicenda sarebbe assimilabilealle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nelle quali lamisura cautelare può essere rinnovata soltanto in presenza di «eccezionaliesigenze cautelari specificamente motivate».

La doglianza si fonda sulla tesi cheil vizio che aveva travolto la precedente ordinanza era un vizio procedurale, chela perdita di efficacia della misura avrebbe dovuto produrre effetti analoghi aquelli previsti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e, conseguentemente, ilTribunale di Pistoia e il Tribunale del riesame avrebbero dovuto verificare emotivare specificamente la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali.

Insubordine, la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art.309 cod. proc. pen., denunciandone il contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte incui non estenderebbe il regime delle "eccezionali esigenze cautelari" alla diversaipotesi di perdita di efficacia derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanzacautelare in lingua comprensibile all'interessato.

Cita, a sostegno del proprioassunto, una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte (Sez. 1, n.28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662 – 01 e Sez. 1, n. 806 del15/11/2022, Avventurato, Rv. 284039 – 02), nonchè, a sostegnodell'orientamento che identifica le eccezionali esigenze cautelari con unasituazione prossima all'imminenza del pericolo, Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016,Kolaj, Rv. 269540 – 01 e Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 –01, e, quale espressione dell'orientamento che valorizza l'intensità straordinariadel pericolo, Sez. 2, n. 47617 del 19/10/2016, Zbairi, Rv. 268429 –

01.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione agli artt. 292, comma 2, lett.

C) e 274, comma 1, lett.B), cod. proc. pen.In sintesi, i l ricorrente sostiene che il Tribunale ha valorizzatoesclusivamente circostanze risalenti al giugno 2025, quali l’allontanamento versoSecondo la difesa, il Tribunale avrebbe invece omesso di considerare un datodecisivo, ossia che dopo la scarcerazione del 7 aprile 2026 XXXX si erastabilmente trattenuto presso il centro di accoglienza di via XXXXXX a Pistoia edera stato lì rintracciato due giorni dopo per l'esecuzione del nuovo fermo.

Da ciòil ricorrente ricava l'insussistenza dell'attualità del pericolo di fuga.2.3.

Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione della legge processualein relazione agli artt. 292, comma 2, lett.

C) e 274, comma 1, lett.

C), cod. proc.pen.In sintesi, sotto un primo profilo, secondo il ricorrente il Tribunale avrebbefondato la prognosi esclusivamente sulla gravità del fatto, sulle modalitàesecutive e sull'aggressività della condotta.

La difesa sostiene che tali elementinon sarebbero sufficienti per affermare l'attualità del pericolo.

Inoltre, aggiungeche l'assunzione di stupefacenti sarebbe circostanza neutra, che l'aggressione aipassanti non formerebbe oggetto di specifica contestazione, che l'indagatosarebbe incensurato e che il fatto avrebbe carattere occasionale.Sotto un secondo profilo, la difesa contesta l'affermazione secondo cuil'assenza di lavoro, fissa dimora e integrazione sociale costituirebbero indice dipericolosità.

Si evidenzia che XXXX viveva da lungo tempo nelle strutture diaccoglienza di XXXXXXXX e XXXXXX e che aveva ormai stabilito la propriapermanenza nel territorio pistoiese.

Altro segmento della censura riguarda lamancata valorizzazione del decorso di oltre nove mesi dai fatti e del lungoperiodo di custodia cautelare patito tra giugno 2025 e aprile 2026.

Secondo ilricorrente tali elementi avrebbero dovuto condurre ad una rivalutazionedell'attualità del pericolo.2.4 Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione agli artt. 292, comma 2, lett.

C bis) e 275, cod. proc.pen.In sintesi, il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omessodi spiegare perché gli arresti domiciliari risultassero inidonei, perché non fosseapplicabile il controllo elettronico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e qualifossero le specifiche ragioni di inadeguatezza delle misure meno afflittive.

Lacensura fa leva sul principio di extrema ratio della custodia carceraria e sullanecessità di una motivazione specifica in ordine all'inidoneità delle misurealternative.3.

In data 26 giugno 2026, il Procuratore Generale della Corte di cassazioneha chiesto il rigetto del ricorso.

Sostiene il PG che il Tribunale della Libertà,diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha correttamente ecoerentemente motivato in ordine in ordine alle esigenze cautelari dimostrandocon argomentazioni solide la sussistenza del concreto ed attuale pericolo direiterazione criminosa e di fuga (motivi secondo e terzo).

Nel contempo correttae coerente è la motivazione in ordine all’ineludibilità della misura adottata(motivo quarto).

Quanto al primo motivo, è evidente la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, posto che dal remittente sono stateposte sullo stesso piano situazioni differenti, sebbene solo in parte analoghe.4.

In data 3 luglio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, hadepositato le proprie conclusioni scritte, le quali si concentrano esclusivamentesul primo motivo di ricorso e, in particolare, sulla dedotta illegittimitàcostituzionale dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

La difesa contestal'assunto del Procuratore generale secondo cui le situazioni poste a confronto dalricorrente sarebbero differenti e, pertanto, non comparabili.

A suo avviso,sussisterebbe invece una violazione dell'art. 3 Cost., perché il sistemaprocessuale prevede il limite della rinnovazione della misura cautelare soltanto inpresenza di «eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate» quando lamisura abbia perso efficacia per vizi della procedura di riesame ai sensi dell'art.309, comma 10, c.p.p., mentre non contempla analoga garanzia nel caso in cuila perdita di efficacia derivi dalla mancata traduzione dell'ordinanza in una linguaconosciuta dall'indagato.

Secondo la difesa, tale differenziazione determinerebbeun'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni ritenute sostanzialmenteomogenee, tanto più che, nel caso concreto, l'originaria misura custodialesarebbe rimasta efficace per un lungo periodo prima che ne fosse dichiaratal'inefficacia a causa della mancata traduzione del provvedimento.

Su talipresupposti, la difesa chiede in via principale la rimessione della questione allaCorte costituzionale e, in via subordinata, l'annullamento dell'ordinanza delTribunale del riesame e della successiva ordinanza cautelare emessa dalTribunale di Pistoia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è inammissibile.2.

Al fine di meglio comprendere le ragioni dell'approdo cui è pervenuto ilCollegio è utile, tenuto conto anche delle plurime censure di vizio motivazionale,una ricognizione della vicenda processuale.2.1.

L’ordinanza del 28 aprile 2026 interviene sul riesame propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reati di violenza sessuale aggravatae rapina aggravata, avverso l’ordinanza del 10 aprile 2026 con la quale iltribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia incarcere.

La difesa contestava principalmente: (i) la sussistenza delle esigenzecautelari; (ii) l’adeguatezza della misura carceraria; (iii) la concretezza delpericolo di fuga; (iv) l’attualità del pericolo di reiterazione; (v) l’applicabilitàdell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; (vi) in subordine, la legittimitàcostituzionale della medesima disposizione.

Il Tribunale rigettava integralmente ilriesame, confermando la misura custodiale.2.2. [OSCURATO:PERSONA] compie preliminarmente una dettagliata ricostruzione dell’itercautelare.

In particolare, è emerso che il 23 giugno 2025 il GIP del tribunale dila traduzione dell’atto in lingua francese e dichiarava la propria incompetenzaterritoriale in favore del tribunale di Pistoia ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.

Il10 luglio 2025 il GIP del tribunale di Pistoia applicava nuovamente la custodiacautelare.

La difesa proponeva istanza di riesame deducendo la nullitàdell’ordinanza per mancata traduzione in lingua comprensibile all’indagato exartt. 143 e 292 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame dichiarava inizialmenteinammissibile l’impugnazione per difetto di interesse concreto ed attuale aricorrere.

Successivamente, questa Corte annullava tale pronuncia e il Tribunaledel riesame di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza del 7 aprile 2026annullava l’ordinanza cautelare del 10 luglio 2025.

A seguito di ciò, il XXXXveniva scarcerato il 7 aprile 2026, ma il 9 aprile 2026 veniva nuovamentesottoposto a fermo ed il 10 aprile 2026 il Tribunale di Pistoia emetteva unanuova ordinanza custodiale.2.3.

È contro quest’ultimo provvedimento che viene proposto il riesameoggetto della decisione qui esaminata.

La difesa sviluppava avverso l’ordinanzapistoiese quattro ordini di censure; a) motivazione apparente sulle esigenzecautelari (secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe tratto le esigenze cautelariesclusivamente dalla gravità del fatto, non avrebbe adeguatamente consideratola personalità dell’indagato, mentre avrebbe trascurato la sua incensuratezza eavrebbe ignorato il carattere occasionale della condotta); b) difetto di attualità(la difesa sosteneva che il fatto risale al 19 giugno 2025 e che il decorso deltempo avrebbe attenuato l’attualità del pericolo cautelare); c) insussistenza delpericolo di fuga (in sostanza, veniva evidenziato che l’indagato disponeva di unasistemazione presso il centro di accoglienza di via dei XXXXXX a Pistoia ed erastato rintracciato proprio in tale struttura); d) inadeguatezza della motivazionesulla scelta della misura (in sintesi, secondo la difesa, il Tribunale non avrebbespiegato perché misure meno afflittive non fossero sufficienti e, in particolare,non avrebbe valutato concretamente la possibilità degli arresti domiciliari).2.4.

Particolare rilievo assume, anche agli effetti dell’attuale impugnazionecautelare di legittimità, la doglianza afferente all’asserita violazione dell’art. 309,comma 10, cod. proc. pen.

In sostanza, la difesa, già davanti ai giudici delriesame, aveva sostenuto che, essendo stata annullata la precedente ordinanzacautelare, la nuova misura avrebbe potuto essere emessa soltanto in presenza di«eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate».

Tale requisitoderiverebbe dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; in subordine, proponevadavanti al tribunale del riesame questione di legittimità costituzionale perviolazione dell’art. 3 Cost.2.5. [OSCURATO:PERSONA] fiorentino ha respinto la censura.

Secondo il Tribunale: (i)l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la perdita diefficacia della misura derivante dal mancato rispetto dei termini delprocedimento di riesame; (ii) il caso concreto è completamente diverso; (iii) quinon vi è stata inefficacia per decorrenza termini; (iv) vi è stato inveceannullamento della precedente ordinanza a seguito di pronuncia della Cassazionee successiva emissione di una nuova ordinanza basata anche su elementisopravvenuti.

In tale prospettiva il [OSCURATO:PERSONA] gigliato ha escluso qualsiasiviolazione dell’art. 3 Cost.

A sostegno della soluzione offerta, il tribunale richiamail principio secondo cui le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelleipotesi previste dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare lamisura cautelare, non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazioneprecedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, noncoincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto inuna esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultarecompensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. (Fattispecie inmateria di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi lamotivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente edettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatticommessi, nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato, che siera procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, unamisura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori neiconfronti della medesima persona offesa: Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016,Annunziata, Rv. 267662 - 01).

Viene altresì richiamato il principio secondo cui leeccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod.proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacianon richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né lanecessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con unanormale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizioneal pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se noncon l'emissione di una misura coercitiva (In motivazione, la Corte ha precisatoche l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta nondall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo deibeni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o dellacapacità criminale del soggetto sottoposto a misura: Sez. 1, n. 806 del15/11/2022, Avventurato, Rv. 284039 - 02).2.6.

I giudici del riesame hanno, nel resto, rigettato le censure sulleesigenze cautelari.Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale ha individuato una pluralità dielementi convergenti.

Anzitutto, l’allontanamento immediato dopo i fatti.

Sulpunto, il tribunale ha osservato come dopo le violenze l’indagato aveva lasciatoPistoia, raggiunto Firenze ed aveva tentato di sottrarsi all’identificazione.

Insecondo luogo, il cambio degli indumenti.

In particolare, si evidenzia come letelecamere mostravano il soggetto mentre occultava gli abiti utilizzati durante ildelitto dopo essersi cambiato: tale comportamento viene interpretato comeindice di volontà di eludere le indagini.

Ancora, l’assenza di radicamentoterritoriale.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’assenza di stabile domicilio,l’assenza di lavoro, la permanenza in strutture di accoglienza e la mancanza dilegami con il territorio.

Da tali elementi il Tribunale ricava un pericolo di fugaconcreto e attuale.Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale attribuisce particolare rilievoalle modalità dell’azione.

Vengono valorizzati una serie di elementi ritenutisignificativi (la casualità della scelta della vittima; la violenza estrema; lapluralità degli episodi sessuali; l’aggressione precedente a due passanti; ilconsumo di stupefacenti poco prima dei fatti; l’assenza di freni inibitori).Secondo il [OSCURATO:PERSONA] la condotta denota elevata aggressività, marcata capacitàcriminale e concreta propensione alla reiterazione di reati violenti.In merito alla doglianza relativa al decorso del tempo, il Tribunale escludeche il tempo trascorso attenui il rischio.

Osserva infatti che per gran parte delperiodo l’indagato è rimasto detenuto e che la restrizione ha impedito qualunquevalutazione di un effettivo cambiamento comportamentale.

Pertanto, il merodecorso del tempo non viene considerato significativo.Infine, quanto alla censura di inadeguatezza degli arresti domiciliari, ilTribunale ritiene che nessuna struttura si sia formalmente resa disponibile adospitare l’indagato agli arresti domiciliari, che l’assenza di radicamento socialediminuisca l’affidabilità del soggetto e vi sia un concreto rischio diallontanamento dal luogo di esecuzione della misura.

La custodia in carcere vienequindi considerata l’unica misura adeguata.3.

Tanto premesso, può procedersi all'esame dei sngoli motivi di ricorso.4.

Il primo motivo è inammissibile.4.1.

La difesa assume che la nuova misura cautelare emessa dal Tribunale diPistoia il 10 aprile 2026 non avrebbe potuto essere adottata in assenza delle«eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate» richieste dall'art. 309,comma 10, cod. proc. pen., essendo la precedente misura venuta meno inconseguenza della declaratoria di inefficacia derivante dalla mancata traduzionedell'ordinanza in lingua comprensibile all'indagato.4.2.

L'assunto non può essere condiviso.L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che la disposizioneinvocata dal ricorrente disciplina una fattispecie tipica e tassativa, costituita dallaperdita di efficacia della misura conseguente alla violazione dei termini previstiper il procedimento di riesame.

Secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il regime derogatorio previsto dall'art. 309, comma10, cod. proc. pen. costituisce una disciplina eccezionale, strettamente correlataalla speciale sanzione processuale prevista dal legislatore per l'inosservanza deitermini del procedimento di controllo giurisdizionale della misura cautelare e,pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi differenti.

In talsenso si è espressa Sez. 1, n. 28002 del 16 marzo 2016, Annunziata, Rv.267662, secondo cui le «eccezionali esigenze cautelari» previste dall'art. 309,comma 10, cod. proc. pen. costituiscono il presupposto della rinnovazione dellamisura divenuta inefficace per le specifiche ragioni indicate dalla norma e nonpostulano necessariamente la sopravvenienza di elementi nuovi, richiedendotuttavia una situazione di pericolo di particolare intensità.

La stessa decisionerichiamata dal Tribunale del riesame individua chiaramente il collegamentofunzionale tra la previsione delle «eccezionali esigenze cautelari» e la peculiarefattispecie di inefficacia disciplinata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.Parimenti pertinente è il richiamo operato nel ricorso a Sez. 6, n. 8515 del 4novembre 2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, Sez. 6, n. 53124 del 16novembre 2017, Firaku, Rv. 271653, e Sez. 2, n. 47617 del 19 ottobre 2016,Zbairi, Rv. 268429.

Tali pronunce, tuttavia, riguardano esclusivamente lanozione di «eccezionali esigenze cautelari» e non affermano in alcun modo che ilrelativo regime debba essere esteso ai casi di annullamento della misura per vizigenetici o per lesione delle garanzie difensive.

Correttamente, pertanto, ilTribunale ha escluso che il caso in esame, caratterizzato dall'annullamento deltitolo cautelare per la mancata traduzione dell'ordinanza e dalla successivaemissione di una nuova misura fondata su una nuova valutazione cautelare,possa essere ricondotto alla fattispecie regolata dall'art. 309, comma 10, cod.proc. pen.4.3.

Inammissibile è poi la censura concernente il mancato accoglimentodell'eccezione di illegittimità costituzionale.

Secondo la costante giurisprudenzacostituzionale, il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. non impedisce allegislatore di disciplinare diversamente situazioni differenti, né impone di trattarein modo identico fattispecie eterogenee; esso risulta violato soltanto quandosituazioni uguali siano assoggettate a un trattamento normativo differenziatoprivo di ragionevole giustificazione ovvero quando situazioni oggettivamentediverse siano arbitrariamente equiparate (si v., tra le tante: Corte cost., n. 53del 1958; Corte cost., n. 13 del 2018; Corte cost., n. 77 del 2023).Nel caso in esame difetta il presupposto stesso della comparabilità dellefattispecie.

L'inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.discende dall'inosservanza di termini perentori imposti all'autorità procedente pergarantire la tempestività del controllo giurisdizionale sulla privazione della libertàpersonale.

Diversamente, la vicenda oggetto del presente procedimentoconcerne l'annullamento di una misura cautelare per un vizio incidente sullegaranzie linguistiche dell'indagato, cui ha fatto seguito una nuova richiestacautelare e una nuova valutazione giudiziale.

Si tratta, pertanto, di situazionistrutturalmente eterogenee.

Né può trascurarsi che la nuova ordinanza hatrovato fondamento anche in ulteriori elementi processuali sopravvenuti, tra cuile dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale.4.4.

La questione si presenta dunque non soltanto manifestamenteinfondata, ma anche non rilevante nel giudizio a quo.

L'ordinanza impugnata hainfatti espressamente affermato che, anche ove si volesse applicare il parametrodelle «eccezionali esigenze cautelari», queste sarebbero comunque ravvisabili nelcaso concreto.

Difetta, pertanto, anche il requisito della decisività richiesto dagliartt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ne consegue la manifestainfondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.4.5.

Per completezza, infine, deve evidenziarsi come le argomentazionidifensive sviluppate nelle conclusioni scritte depositate in vista dell’udienzacamerale, non incidono sul giudizio finale di infondatezza del ricorso perché nonsuperano il fondamentale rilievo secondo cui le situazioni poste a raffronto dalricorrente non risultano omogenee sotto il profilo normativo e funzionale.Ed invero, come già illustrato supra, l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.disciplina un'ipotesi peculiare nella quale la perdita di efficacia della misuracautelare deriva dall'inosservanza dei rigorosi termini che governano ilprocedimento di riesame; si tratta di una sanzione processuale specificamentecollegata al mancato rispetto di scansioni temporali poste a garanzia dellatempestività del controllo giurisdizionale sulla restrizione della libertà personale.Diversa è, invece, la fattispecie della perdita di efficacia conseguente allamancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua comprensibileall'interessato, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa enell'esigenza di assicurare la conoscenza effettiva del contenuto delprovvedimento restrittivo.

Le due situazioni, pur accomunate dall'effetto finaledella perdita di efficacia della misura, sono sorrette da presupposti, finalità emeccanismi di tutela differenti.

Da ciò consegue che il raffronto proposto dalladifesa non consente di individuare un tertium comparationis idoneo a fondareuna censura ex art. 3 Cost.; viene pertanto meno il presupposto indispensabileper prospettare una questione di legittimità costituzionale non manifestamenteinfondata.

Inoltre, le conclusioni difensive si limitano a riproporre la tesi giàsviluppata nel ricorso, senza evidenziare ulteriori elementi normativi o sistematiciidonei a dimostrare che il legislatore fosse costituzionalmente obbligato adestendere anche all'ipotesi di mancata traduzione il regime eccezionale previstodall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

La prospettata assimilazione tra le duefattispecie resta dunque meramente assertiva e non consente di ravvisare unairragionevole disparità di trattamento.

Per tali ragioni, le osservazioni difensivenon scalfiscono la conclusione secondo cui la questione di legittimitàcostituzionale è manifestamente infondata e, conseguentemente, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.5.

Inammissibile è anche il secondo motivo.5.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudizioconcernente il pericolo di fuga costituisce una valutazione di fatto rimessa algiudice del merito cautelare e censurabile in cassazione esclusivamente ove lamotivazione risulti mancante, manifestamente illogica o meramente apparente.

Èprincipio consolidato che il pericolo di fuga possa essere desunto da elementisintomatici quali: (i) il comportamento tenuto dall'indagato immediatamentedopo il fatto; (ii) i tentativi di sottrarsi alle investigazioni; (iii) l'assenza diradicamento territoriale; (iv) la mancanza di stabili riferimenti abitativi elavorativi (si v, per tutte, Sez.

U, n. 34537 del 11/07/2001, Litteri, Rv. 219600 –01; nella giurisprudenza delle sezioni semplici, Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019,Vidrasan, Rv. 278057 – 01, Sez. 6, n. 24223 del 25/05/2005, Rv. 232065 – 01).5.2.

Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato una pluralità di elementifattuali specifici (il trasferimento immediato da Pistoia a Firenze dopo i fatti; ilcambio di abiti; l'occultamento degli indumenti; la mancanza di stabile dimora;l'assenza di occupazione lavorativa; l'insufficiente radicamento territoriale).

Lamotivazione si sottrae pertanto ad ogni censura di manifesta illogicità.

Lededuzioni difensive concernenti il successivo rintraccio dell'indagato presso lastruttura di accoglienza di via XXXXXX tendono in realtà a sollecitare una diversalettura del compendio cautelare, non consentita nel giudizio di legittimità.6.

Non si sottrae al giudizio di inammissiiblità anche il terzo motivo.6.1.

Secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata, il pericolo direiterazione può essere desunto dalle concrete modalità della condotta, dallagravità del fatto e dalla personalità dell'indagato desumibile dalle modalitàdell'azione, senza che sia necessaria l'esistenza di precedenti penali.

Lagiurisprudenza più recente di questa Corte afferma infatti che, in tema di misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv.288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 – 01;Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, Hager, Rv. 289262 – 01).

La successivagiurisprudenza ha ripetutamente affermato che le modalità particolarmenteviolente del fatto possono costituire autonomo indice prognostico di pericolositàsociale (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01; Sez. 1, n.277 del 18/01/1996, Esposito, Rv. 203726 - 01).6.2.

Nel caso in esame il Tribunale non si è limitato al mero richiamo dellagravità astratta del reato.Esso ha evidenziato una serie di elementi sintomatici del dedotto pericolo direcidiva (la scelta casuale della vittima; l'età particolarmente avanzata dellapersona offesa; la reiterazione degli atti sessuali; la violenza fisica esercitata; laprosecuzione dell'azione criminosa all'interno dell'abitazione; la complessivaaggressività manifestata dall'agente).

La prognosi sfavorevole risultante da talidati è conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.6.3.

Neppure coglie nel segno la censura concernente il decorso del tempo.È infatti costante l'insegnamento secondo cui il mero trascorrere del tempo nondetermina automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari, dovendosiavere riguardo all'effettiva evoluzione della situazione soggettiva dell'indagato(Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01; Sez. 5, n. 16425 del02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 – 01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013,Scalamana, Rv. 258191 – 01).

Il Tribunale ha logicamente osservato che ilperiodo trascorso tra il fatto e il nuovo provvedimento cautelare è coinciso quasiintegralmente con una fase di restrizione della libertà personale, sicché non eradato ricavare significativi elementi sintomatici di una effettiva revisione criticadella condotta.7.

Infine, inammissibile è anche l'ultimo motivo.7.1.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice della cautela ètenuto a motivare specificamente sull'inadeguatezza delle misure meno afflittiverispetto alla custodia in carcere, ma non è tenuto ad una confutazione analitica diogni ipotesi astrattamente prospettabile quando la motivazione consenta dicomprendere le ragioni dell'inidoneità delle alternative coercitive.

Si afferma,infatti, in giurisprudenza, che in tema di provvedimenti di cautela personale, ladisposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 275 [OSCURATO:PERSONA].

Proc. Pen. nonpone a carico del giudice di merito l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazionedella inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere, primadi rigettare la richiesta di revoca della misura predetta o di applicazione degliarresti domiciliari.

Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale,allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire laprosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo cosìsuperata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza delle altresubordinate misure cautelari meno afflittive (Sez. 6, n. 971 del 13/03/1991,Romani, Rv. 187232 - 01).7.2.

Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato: (i) la mancanza didisponibilità della struttura di accoglienza ad ospitare l'indagato in regimedomiciliare; (ii) il concreto rischio di allontanamento; (iii) l'assenza di elementiche consentissero di confidare nel rispetto delle prescrizioni; (iv) l'estremagravità del quadro cautelare.7.3.

Quanto alla specifica censura relativa all'art. 275-bis cod. proc. pen.,deve ribadirsi il principio secondo cui il cosiddetto braccialetto elettronico noncostituisce una misura cautelare autonoma, bensì una mera modalità di controllodegli arresti domiciliari (si v., nel senso che si tratti di una mera “modalità dicontrollo”: Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 – 01).

Neconsegue che l'accertata inidoneità degli arresti domiciliari implica, di regola,anche l'inidoneità del relativo sistema di controllo elettronico (Sez. 4, n. 15939del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01).

Il giudizio del tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazionecriminosa costituisce, infatti, un'implicita pronuncia sull'inidoneità dell'impiego diuno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-biscod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G, Rv. 290109 - 01).La censura è pertanto priva di fondamento.8.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regolagenerale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, equitativamente determinata in euro

3.000.9. Segue, infine, l'oscuramento dei dati identificativi, procedendosi per ildelitto di violenza sessuale, nonchè la comunicazione prevista dall'art. 94-ter,disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
clusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto,preliminarmente, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art.309, comma 9, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso didichiarazione di perdita di efficacia della ordinanza genetica per mancatatraduzione in lingua nota all’interessato, la rinnovazione della misura coercitivasia possibile solamente se fatte “salve eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate” come, invece, previsto dall’art. 309, comma 10, delcodice di procedura penale; in subordine, ai sensi dell’art. 311 cpp, ha chiesto, inaccoglimento del ricorso, di annullare senza rinvio l’ordinanza del Tribunale delriesame di Firenze impugnata e, conseguentemente, annullare l’ordinanzaapplicativa della misura cautelare in carcere emessa in data 9-10/4/2026 dalTribunale di Pistoia, ovvero annullare la predetta ordinanza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28 aprile 2026, il Tribunale del riesame di Firenzerigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza del tribunale di Pistoia del 10 aprile 2026, con cui era statadisposta l’applicazione della misura cautelare in carcere per i reati di violenzasessuale e rapina aggravata, meglio descritti nell’ordinanza genetica.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc.pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deducendosi insubordine, questione di costituzionalità dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 3 Cost., dolendosi della mancata rimessione della questione daparte del Tribunale del riesame.In sintesi, la difesa assume che la nuova misura cautelare emessa dalTribunale di Pistoia il 10 aprile 2026 sarebbe stata adottata dopo la perdita diefficacia del precedente titolo custodiale, annullato perché non tradotto in linguacomprensibile all'indagato. Secondo il ricorrente, la vicenda sarebbe assimilabilealle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nelle quali lamisura cautelare può essere rinnovata soltanto in presenza di «eccezionaliesigenze cautelari specificamente motivate». La doglianza si fonda sulla tesi cheil vizio che aveva travolto la precedente ordinanza era un vizio procedurale, chela perdita di efficacia della misura avrebbe dovuto produrre effetti analoghi aquelli previsti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e, conseguentemente, ilTribunale di Pistoia e il Tribunale del riesame avrebbero dovuto verificare emotivare specificamente la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali. Insubordine, la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art.309 cod. proc. pen., denunciandone il contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte incui non estenderebbe il regime delle "eccezionali esigenze cautelari" alla diversaipotesi di perdita di efficacia derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanzacautelare in lingua comprensibile all'interessato. Cita, a sostegno del proprioassunto, una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte (Sez. 1, n.28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662 – 01 e Sez. 1, n. 806 del15/11/2022, Avventurato, Rv. 284039 – 02), nonchè, a sostegnodell'orientamento che identifica le eccezionali esigenze cautelari con unasituazione prossima all'imminenza del pericolo, Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016,Kolaj, Rv. 269540 – 01 e Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 –01, e, quale espressione dell'orientamento che valorizza l'intensità straordinariadel pericolo, Sez. 2, n. 47617 del 19/10/2016, Zbairi, Rv. 268429 – 01.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. C) e 274, comma 1, lett.B), cod. proc. pen.In sintesi, i l ricorrente sostiene che il Tribunale ha valorizzatoesclusivamente circostanze risalenti al giugno 2025, quali l’allontanamento versoSecondo la difesa, il Tribunale avrebbe invece omesso di considerare un datodecisivo, ossia che dopo la scarcerazione del 7 aprile 2026 XXXX si erastabilmente trattenuto presso il centro di accoglienza di via XXXXXX a Pistoia edera stato lì rintracciato due giorni dopo per l'esecuzione del nuovo fermo. Da ciòil ricorrente ricava l'insussistenza dell'attualità del pericolo di fuga.2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione della legge processualein relazione agli artt. 292, comma 2, lett. C) e 274, comma 1, lett. C), cod. proc.pen.In sintesi, sotto un primo profilo, secondo il ricorrente il Tribunale avrebbefondato la prognosi esclusivamente sulla gravità del fatto, sulle modalitàesecutive e sull'aggressività della condotta. La difesa sostiene che tali elementinon sarebbero sufficienti per affermare l'attualità del pericolo. Inoltre, aggiungeche l'assunzione di stupefacenti sarebbe circostanza neutra, che l'aggressione aipassanti non formerebbe oggetto di specifica contestazione, che l'indagatosarebbe incensurato e che il fatto avrebbe carattere occasionale.Sotto un secondo profilo, la difesa contesta l'affermazione secondo cuil'assenza di lavoro, fissa dimora e integrazione sociale costituirebbero indice dipericolosità. Si evidenzia che XXXX viveva da lungo tempo nelle strutture diaccoglienza di XXXXXXXX e XXXXXX e che aveva ormai stabilito la propriapermanenza nel territorio pistoiese. Altro segmento della censura riguarda lamancata valorizzazione del decorso di oltre nove mesi dai fatti e del lungoperiodo di custodia cautelare patito tra giugno 2025 e aprile 2026. Secondo ilricorrente tali elementi avrebbero dovuto condurre ad una rivalutazionedell'attualità del pericolo.2.4 Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. C bis) e 275, cod. proc.pen.In sintesi, il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omessodi spiegare perché gli arresti domiciliari risultassero inidonei, perché non fosseapplicabile il controllo elettronico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e qualifossero le specifiche ragioni di inadeguatezza delle misure meno afflittive. Lacensura fa leva sul principio di extrema ratio della custodia carceraria e sullanecessità di una motivazione specifica in ordine all'inidoneità delle misurealternative.3. In data 26 giugno 2026, il Procuratore Generale della Corte di cassazioneha chiesto il rigetto del ricorso. Sostiene il PG che il Tribunale della Libertà,diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha correttamente ecoerentemente motivato in ordine in ordine alle esigenze cautelari dimostrandocon argomentazioni solide la sussistenza del concreto ed attuale pericolo direiterazione criminosa e di fuga (motivi secondo e terzo). Nel contempo correttae coerente è la motivazione in ordine all’ineludibilità della misura adottata(motivo quarto). Quanto al primo motivo, è evidente la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, posto che dal remittente sono stateposte sullo stesso piano situazioni differenti, sebbene solo in parte analoghe.4. In data 3 luglio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, hadepositato le proprie conclusioni scritte, le quali si concentrano esclusivamentesul primo motivo di ricorso e, in particolare, sulla dedotta illegittimitàcostituzionale dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La difesa contestal'assunto del Procuratore generale secondo cui le situazioni poste a confronto dalricorrente sarebbero differenti e, pertanto, non comparabili. A suo avviso,sussisterebbe invece una violazione dell'art. 3 Cost., perché il sistemaprocessuale prevede il limite della rinnovazione della misura cautelare soltanto inpresenza di «eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate» quando lamisura abbia perso efficacia per vizi della procedura di riesame ai sensi dell'art.309, comma 10, c.p.p., mentre non contempla analoga garanzia nel caso in cuila perdita di efficacia derivi dalla mancata traduzione dell'ordinanza in una linguaconosciuta dall'indagato. Secondo la difesa, tale differenziazione determinerebbeun'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni ritenute sostanzialmenteomogenee, tanto più che, nel caso concreto, l'originaria misura custodialesarebbe rimasta efficace per un lungo periodo prima che ne fosse dichiaratal'inefficacia a causa della mancata traduzione del provvedimento. Su talipresupposti, la difesa chiede in via principale la rimessione della questione allaCorte costituzionale e, in via subordinata, l'annullamento dell'ordinanza delTribunale del riesame e della successiva ordinanza cautelare emessa dalTribunale di Pistoia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è inammissibile.2. Al fine di meglio comprendere le ragioni dell'approdo cui è pervenuto ilCollegio è utile, tenuto conto anche delle plurime censure di vizio motivazionale,una ricognizione della vicenda processuale.2.1. L’ordinanza del 28 aprile 2026 interviene sul riesame propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reati di violenza sessuale aggravatae rapina aggravata, avverso l’ordinanza del 10 aprile 2026 con la quale iltribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia incarcere. La difesa contestava principalmente: (i) la sussistenza delle esigenzecautelari; (ii) l’adeguatezza della misura carceraria; (iii) la concretezza delpericolo di fuga; (iv) l’attualità del pericolo di reiterazione; (v) l’applicabilitàdell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; (vi) in subordine, la legittimitàcostituzionale della medesima disposizione. Il Tribunale rigettava integralmente ilriesame, confermando la misura custodiale.2.2. [OSCURATO:PERSONA] compie preliminarmente una dettagliata ricostruzione dell’itercautelare. In particolare, è emerso che il 23 giugno 2025 il GIP del tribunale dila traduzione dell’atto in lingua francese e dichiarava la propria incompetenzaterritoriale in favore del tribunale di Pistoia ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. Il10 luglio 2025 il GIP del tribunale di Pistoia applicava nuovamente la custodiacautelare. La difesa proponeva istanza di riesame deducendo la nullitàdell’ordinanza per mancata traduzione in lingua comprensibile all’indagato exartt. 143 e 292 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame dichiarava inizialmenteinammissibile l’impugnazione per difetto di interesse concreto ed attuale aricorrere. Successivamente, questa Corte annullava tale pronuncia e il Tribunaledel riesame di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza del 7 aprile 2026annullava l’ordinanza cautelare del 10 luglio 2025. A seguito di ciò, il XXXXveniva scarcerato il 7 aprile 2026, ma il 9 aprile 2026 veniva nuovamentesottoposto a fermo ed il 10 aprile 2026 il Tribunale di Pistoia emetteva unanuova ordinanza custodiale.2.3. È contro quest’ultimo provvedimento che viene proposto il riesameoggetto della decisione qui esaminata. La difesa sviluppava avverso l’ordinanzapistoiese quattro ordini di censure; a) motivazione apparente sulle esigenzecautelari (secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe tratto le esigenze cautelariesclusivamente dalla gravità del fatto, non avrebbe adeguatamente consideratola personalità dell’indagato, mentre avrebbe trascurato la sua incensuratezza eavrebbe ignorato il carattere occasionale della condotta); b) difetto di attualità(la difesa sosteneva che il fatto risale al 19 giugno 2025 e che il decorso deltempo avrebbe attenuato l’attualità del pericolo cautelare); c) insussistenza delpericolo di fuga (in sostanza, veniva evidenziato che l’indagato disponeva di unasistemazione presso il centro di accoglienza di via dei XXXXXX a Pistoia ed erastato rintracciato proprio in tale struttura); d) inadeguatezza della motivazionesulla scelta della misura (in sintesi, secondo la difesa, il Tribunale non avrebbespiegato perché misure meno afflittive non fossero sufficienti e, in particolare,non avrebbe valutato concretamente la possibilità degli arresti domiciliari).2.4. Particolare rilievo assume, anche agli effetti dell’attuale impugnazionecautelare di legittimità, la doglianza afferente all’asserita violazione dell’art. 309,comma 10, cod. proc. pen. In sostanza, la difesa, già davanti ai giudici delriesame, aveva sostenuto che, essendo stata annullata la precedente ordinanzacautelare, la nuova misura avrebbe potuto essere emessa soltanto in presenza di«eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Tale requisitoderiverebbe dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; in subordine, proponevadavanti al tribunale del riesame questione di legittimità costituzionale perviolazione dell’art. 3 Cost.2.5. [OSCURATO:PERSONA] fiorentino ha respinto la censura. Secondo il Tribunale: (i)l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la perdita diefficacia della misura derivante dal mancato rispetto dei termini delprocedimento di riesame; (ii) il caso concreto è completamente diverso; (iii) quinon vi è stata inefficacia per decorrenza termini; (iv) vi è stato inveceannullamento della precedente ordinanza a seguito di pronuncia della Cassazionee successiva emissione di una nuova ordinanza basata anche su elementisopravvenuti. In tale prospettiva il [OSCURATO:PERSONA] gigliato ha escluso qualsiasiviolazione dell’art. 3 Cost. A sostegno della soluzione offerta, il tribunale richiamail principio secondo cui le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelleipotesi previste dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare lamisura cautelare, non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazioneprecedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, noncoincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto inuna esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultarecompensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. (Fattispecie inmateria di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi lamotivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente edettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatticommessi, nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato, che siera procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, unamisura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori neiconfronti della medesima persona offesa: Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016,Annunziata, Rv. 267662 - 01). Viene altresì richiamato il principio secondo cui leeccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod.proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacianon richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né lanecessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con unanormale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizioneal pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se noncon l'emissione di una misura coercitiva (In motivazione, la Corte ha precisatoche l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta nondall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo deibeni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o dellacapacità criminale del soggetto sottoposto a misura: Sez. 1, n. 806 del15/11/2022, Avventurato, Rv. 284039 - 02).2.6. I giudici del riesame hanno, nel resto, rigettato le censure sulleesigenze cautelari.Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale ha individuato una pluralità dielementi convergenti. Anzitutto, l’allontanamento immediato dopo i fatti. Sulpunto, il tribunale ha osservato come dopo le violenze l’indagato aveva lasciatoPistoia, raggiunto Firenze ed aveva tentato di sottrarsi all’identificazione. Insecondo luogo, il cambio degli indumenti. In particolare, si evidenzia come letelecamere mostravano il soggetto mentre occultava gli abiti utilizzati durante ildelitto dopo essersi cambiato: tale comportamento viene interpretato comeindice di volontà di eludere le indagini. Ancora, l’assenza di radicamentoterritoriale. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’assenza di stabile domicilio,l’assenza di lavoro, la permanenza in strutture di accoglienza e la mancanza dilegami con il territorio. Da tali elementi il Tribunale ricava un pericolo di fugaconcreto e attuale.Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale attribuisce particolare rilievoalle modalità dell’azione. Vengono valorizzati una serie di elementi ritenutisignificativi (la casualità della scelta della vittima; la violenza estrema; lapluralità degli episodi sessuali; l’aggressione precedente a due passanti; ilconsumo di stupefacenti poco prima dei fatti; l’assenza di freni inibitori).Secondo il [OSCURATO:PERSONA] la condotta denota elevata aggressività, marcata capacitàcriminale e concreta propensione alla reiterazione di reati violenti.In merito alla doglianza relativa al decorso del tempo, il Tribunale escludeche il tempo trascorso attenui il rischio. Osserva infatti che per gran parte delperiodo l’indagato è rimasto detenuto e che la restrizione ha impedito qualunquevalutazione di un effettivo cambiamento comportamentale. Pertanto, il merodecorso del tempo non viene considerato significativo.Infine, quanto alla censura di inadeguatezza degli arresti domiciliari, ilTribunale ritiene che nessuna struttura si sia formalmente resa disponibile adospitare l’indagato agli arresti domiciliari, che l’assenza di radicamento socialediminuisca l’affidabilità del soggetto e vi sia un concreto rischio diallontanamento dal luogo di esecuzione della misura. La custodia in carcere vienequindi considerata l’unica misura adeguata.3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei sngoli motivi di ricorso.4. Il primo motivo è inammissibile.4.1. La difesa assume che la nuova misura cautelare emessa dal Tribunale diPistoia il 10 aprile 2026 non avrebbe potuto essere adottata in assenza delle«eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate» richieste dall'art. 309,comma 10, cod. proc. pen., essendo la precedente misura venuta meno inconseguenza della declaratoria di inefficacia derivante dalla mancata traduzionedell'ordinanza in lingua comprensibile all'indagato.4.2. L'assunto non può essere condiviso.L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che la disposizioneinvocata dal ricorrente disciplina una fattispecie tipica e tassativa, costituita dallaperdita di efficacia della misura conseguente alla violazione dei termini previstiper il procedimento di riesame. Secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il regime derogatorio previsto dall'art. 309, comma10, cod. proc. pen. costituisce una disciplina eccezionale, strettamente correlataalla speciale sanzione processuale prevista dal legislatore per l'inosservanza deitermini del procedimento di controllo giurisdizionale della misura cautelare e,pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi differenti. In talsenso si è espressa Sez. 1, n. 28002 del 16 marzo 2016, Annunziata, Rv.267662, secondo cui le «eccezionali esigenze cautelari» previste dall'art. 309,comma 10, cod. proc. pen. costituiscono il presupposto della rinnovazione dellamisura divenuta inefficace per le specifiche ragioni indicate dalla norma e nonpostulano necessariamente la sopravvenienza di elementi nuovi, richiedendotuttavia una situazione di pericolo di particolare intensità. La stessa decisionerichiamata dal Tribunale del riesame individua chiaramente il collegamentofunzionale tra la previsione delle «eccezionali esigenze cautelari» e la peculiarefattispecie di inefficacia disciplinata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.Parimenti pertinente è il richiamo operato nel ricorso a Sez. 6, n. 8515 del 4novembre 2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, Sez. 6, n. 53124 del 16novembre 2017, Firaku, Rv. 271653, e Sez. 2, n. 47617 del 19 ottobre 2016,Zbairi, Rv. 268429. Tali pronunce, tuttavia, riguardano esclusivamente lanozione di «eccezionali esigenze cautelari» e non affermano in alcun modo che ilrelativo regime debba essere esteso ai casi di annullamento della misura per vizigenetici o per lesione delle garanzie difensive. Correttamente, pertanto, ilTribunale ha escluso che il caso in esame, caratterizzato dall'annullamento deltitolo cautelare per la mancata traduzione dell'ordinanza e dalla successivaemissione di una nuova misura fondata su una nuova valutazione cautelare,possa essere ricondotto alla fattispecie regolata dall'art. 309, comma 10, cod.proc. pen.4.3. Inammissibile è poi la censura concernente il mancato accoglimentodell'eccezione di illegittimità costituzionale. Secondo la costante giurisprudenzacostituzionale, il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. non impedisce allegislatore di disciplinare diversamente situazioni differenti, né impone di trattarein modo identico fattispecie eterogenee; esso risulta violato soltanto quandosituazioni uguali siano assoggettate a un trattamento normativo differenziatoprivo di ragionevole giustificazione ovvero quando situazioni oggettivamentediverse siano arbitrariamente equiparate (si v., tra le tante: Corte cost., n. 53del 1958; Corte cost., n. 13 del 2018; Corte cost., n. 77 del 2023).Nel caso in esame difetta il presupposto stesso della comparabilità dellefattispecie. L'inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.discende dall'inosservanza di termini perentori imposti all'autorità procedente pergarantire la tempestività del controllo giurisdizionale sulla privazione della libertàpersonale. Diversamente, la vicenda oggetto del presente procedimentoconcerne l'annullamento di una misura cautelare per un vizio incidente sullegaranzie linguistiche dell'indagato, cui ha fatto seguito una nuova richiestacautelare e una nuova valutazione giudiziale. Si tratta, pertanto, di situazionistrutturalmente eterogenee. Né può trascurarsi che la nuova ordinanza hatrovato fondamento anche in ulteriori elementi processuali sopravvenuti, tra cuile dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale.4.4. La questione si presenta dunque non soltanto manifestamenteinfondata, ma anche non rilevante nel giudizio a quo. L'ordinanza impugnata hainfatti espressamente affermato che, anche ove si volesse applicare il parametrodelle «eccezionali esigenze cautelari», queste sarebbero comunque ravvisabili nelcaso concreto. Difetta, pertanto, anche il requisito della decisività richiesto dagliartt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ne consegue la manifestainfondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.4.5. Per completezza, infine, deve evidenziarsi come le argomentazionidifensive sviluppate nelle conclusioni scritte depositate in vista dell’udienzacamerale, non incidono sul giudizio finale di infondatezza del ricorso perché nonsuperano il fondamentale rilievo secondo cui le situazioni poste a raffronto dalricorrente non risultano omogenee sotto il profilo normativo e funzionale.Ed invero, come già illustrato supra, l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.disciplina un'ipotesi peculiare nella quale la perdita di efficacia della misuracautelare deriva dall'inosservanza dei rigorosi termini che governano ilprocedimento di riesame; si tratta di una sanzione processuale specificamentecollegata al mancato rispetto di scansioni temporali poste a garanzia dellatempestività del controllo giurisdizionale sulla restrizione della libertà personale.Diversa è, invece, la fattispecie della perdita di efficacia conseguente allamancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua comprensibileall'interessato, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa enell'esigenza di assicurare la conoscenza effettiva del contenuto delprovvedimento restrittivo. Le due situazioni, pur accomunate dall'effetto finaledella perdita di efficacia della misura, sono sorrette da presupposti, finalità emeccanismi di tutela differenti. Da ciò consegue che il raffronto proposto dalladifesa non consente di individuare un tertium comparationis idoneo a fondareuna censura ex art. 3 Cost.; viene pertanto meno il presupposto indispensabileper prospettare una questione di legittimità costituzionale non manifestamenteinfondata. Inoltre, le conclusioni difensive si limitano a riproporre la tesi giàsviluppata nel ricorso, senza evidenziare ulteriori elementi normativi o sistematiciidonei a dimostrare che il legislatore fosse costituzionalmente obbligato adestendere anche all'ipotesi di mancata traduzione il regime eccezionale previstodall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La prospettata assimilazione tra le duefattispecie resta dunque meramente assertiva e non consente di ravvisare unairragionevole disparità di trattamento. Per tali ragioni, le osservazioni difensivenon scalfiscono la conclusione secondo cui la questione di legittimitàcostituzionale è manifestamente infondata e, conseguentemente, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.5. Inammissibile è anche il secondo motivo.5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudizioconcernente il pericolo di fuga costituisce una valutazione di fatto rimessa algiudice del merito cautelare e censurabile in cassazione esclusivamente ove lamotivazione risulti mancante, manifestamente illogica o meramente apparente. Èprincipio consolidato che il pericolo di fuga possa essere desunto da elementisintomatici quali: (i) il comportamento tenuto dall'indagato immediatamentedopo il fatto; (ii) i tentativi di sottrarsi alle investigazioni; (iii) l'assenza diradicamento territoriale; (iv) la mancanza di stabili riferimenti abitativi elavorativi (si v, per tutte, Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, Litteri, Rv. 219600 –01; nella giurisprudenza delle sezioni semplici, Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019,Vidrasan, Rv. 278057 – 01, Sez. 6, n. 24223 del 25/05/2005, Rv. 232065 – 01).5.2. Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato una pluralità di elementifattuali specifici (il trasferimento immediato da Pistoia a Firenze dopo i fatti; ilcambio di abiti; l'occultamento degli indumenti; la mancanza di stabile dimora;l'assenza di occupazione lavorativa; l'insufficiente radicamento territoriale). Lamotivazione si sottrae pertanto ad ogni censura di manifesta illogicità. Lededuzioni difensive concernenti il successivo rintraccio dell'indagato presso lastruttura di accoglienza di via XXXXXX tendono in realtà a sollecitare una diversalettura del compendio cautelare, non consentita nel giudizio di legittimità.6. Non si sottrae al giudizio di inammissiiblità anche il terzo motivo.6.1. Secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata, il pericolo direiterazione può essere desunto dalle concrete modalità della condotta, dallagravità del fatto e dalla personalità dell'indagato desumibile dalle modalitàdell'azione, senza che sia necessaria l'esistenza di precedenti penali. Lagiurisprudenza più recente di questa Corte afferma infatti che, in tema di misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv.288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 – 01;Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, Hager, Rv. 289262 – 01). La successivagiurisprudenza ha ripetutamente affermato che le modalità particolarmenteviolente del fatto possono costituire autonomo indice prognostico di pericolositàsociale (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01; Sez. 1, n.277 del 18/01/1996, Esposito, Rv. 203726 - 01).6.2. Nel caso in esame il Tribunale non si è limitato al mero richiamo dellagravità astratta del reato.Esso ha evidenziato una serie di elementi sintomatici del dedotto pericolo direcidiva (la scelta casuale della vittima; l'età particolarmente avanzata dellapersona offesa; la reiterazione degli atti sessuali; la violenza fisica esercitata; laprosecuzione dell'azione criminosa all'interno dell'abitazione; la complessivaaggressività manifestata dall'agente). La prognosi sfavorevole risultante da talidati è conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.6.3. Neppure coglie nel segno la censura concernente il decorso del tempo.È infatti costante l'insegnamento secondo cui il mero trascorrere del tempo nondetermina automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari, dovendosiavere riguardo all'effettiva evoluzione della situazione soggettiva dell'indagato(Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01; Sez. 5, n. 16425 del02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 – 01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013,Scalamana, Rv. 258191 – 01). Il Tribunale ha logicamente osservato che ilperiodo trascorso tra il fatto e il nuovo provvedimento cautelare è coinciso quasiintegralmente con una fase di restrizione della libertà personale, sicché non eradato ricavare significativi elementi sintomatici di una effettiva revisione criticadella condotta.7. Infine, inammissibile è anche l'ultimo motivo.7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice della cautela ètenuto a motivare specificamente sull'inadeguatezza delle misure meno afflittiverispetto alla custodia in carcere, ma non è tenuto ad una confutazione analitica diogni ipotesi astrattamente prospettabile quando la motivazione consenta dicomprendere le ragioni dell'inidoneità delle alternative coercitive. Si afferma,infatti, in giurisprudenza, che in tema di provvedimenti di cautela personale, ladisposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 275 [OSCURATO:PERSONA]. Proc. Pen. nonpone a carico del giudice di merito l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazionedella inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere, primadi rigettare la richiesta di revoca della misura predetta o di applicazione degliarresti domiciliari. Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale,allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire laprosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo cosìsuperata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza delle altresubordinate misure cautelari meno afflittive (Sez. 6, n. 971 del 13/03/1991,Romani, Rv. 187232 - 01).7.2. Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato: (i) la mancanza didisponibilità della struttura di accoglienza ad ospitare l'indagato in regimedomiciliare; (ii) il concreto rischio di allontanamento; (iii) l'assenza di elementiche consentissero di confidare nel rispetto delle prescrizioni; (iv) l'estremagravità del quadro cautelare.7.3. Quanto alla specifica censura relativa all'art. 275-bis cod. proc. pen.,deve ribadirsi il principio secondo cui il cosiddetto braccialetto elettronico noncostituisce una misura cautelare autonoma, bensì una mera modalità di controllodegli arresti domiciliari (si v., nel senso che si tratti di una mera “modalità dicontrollo”: Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 – 01). Neconsegue che l'accertata inidoneità degli arresti domiciliari implica, di regola,anche l'inidoneità del relativo sistema di controllo elettronico (Sez. 4, n. 15939del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01). Il giudizio del tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazionecriminosa costituisce, infatti, un'implicita pronuncia sull'inidoneità dell'impiego diuno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-biscod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G, Rv. 290109 - 01).La censura è pertanto priva di fondamento.8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regolagenerale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, equitativamente determinata in euro 3.000.9. Segue, infine, l'oscuramento dei dati identificativi, procedendosi per ildelitto di violenza sessuale, nonchè la comunicazione prevista dall'art. 94-ter,disp. att., cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris